Spetta la detrazione del 65% per le opere f inalizzate all’adozione di misure antisismiche
Con gli artt. 14-16 del DL 4 giugno 2013 n. 63, conv. L. 3 agosto 2013 n. 90, sono
state introdotte disposizioni in relazione alle agevolazioni per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e per la riqualif icazione energetica degli edif ici
esistenti.
Di seguito, si riassumono le principali novità:
- è stata disposta la proroga f ino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF del
50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
f ino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare;
- è stata introdotta una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici, ove sia collegato ad un intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di 10.000
euro;
- è stata innalzata dal 55% al 65% la detrazione IRPEF/IRES delle spese per interventi di riqualif icazione
energetica degli edif ici sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- è stato previsto che la detrazione IRPEF/IRES del 65% si applichi anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edif ici condominiali di cui agli artt. 1117 e
1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
In relazione all’agevolazione delle spese relative a determinati interventi volti al recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata “messa a regime”, per
ef f etto dell’art. 11 comma 1 del DL 22 giugno 2012 n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 134) e dell’art. 16 comma
1 del DL n. 63/2013 (conv. L. n. 90/2013), la detrazione IRPEF è stata innalzata al 50% e compete
relativamente alle spese pagate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, di regola mediante bonif ico
bancario o postale (contenente le previste inf ormazioni).
In altre parole, per le spese documentate relative a interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del
TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 e f ino al 31 dicembre 2013 è stabilito che:
- spetta una detrazione IRPEF del 50% invece del 36%;
- il limite massimo di spesa detraibile ammonta a 96.000 euro invece di 48.000 euro.
A tali f ini, occorre f are rif erimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’ef f ettivo pagamento, a
prescindere:
- dal periodo di ef f ettuazione degli interventi (che può essere in tutto o in parte anteriore alla data del 26
giugno 2012 e/o successivo alla data del 31 dicembre 2013);
- dalla data di emissione delle relative f atture (che può essere anche anteriore alla data del 26 giugno 2012
o successiva alla data del 31 dicembre 2013);
- dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti anteriormente al
26 giugno 2012 (che benef iciano della detrazione nella misura del 36%).
Detrazione anche per misure antisismiche
La detrazione IRPEF del 36-50% di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR compete anche in
relazione alla realizzazione di opere f inalizzate all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edif ici o complessi di edif ici collegati
strutturalmente e comprendere interi edif ici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
L’agevolazione compete anche rispetto alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica dei f abbricati, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale
documentazione.
Con rif erimento a tali tipologie di interventi, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4
agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 90/2013), l’art. 16 comma 1-bis del DL n. 63/2013, aggiunto
in sede di conversione, ha stabilito che alle spese sostenute per costruzioni adibite ad abitazione principale
o ad attività produttive che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’OPCM 20
marzo 2003 n. 3274, si applica una detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, f ino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. L’agevolazione potenziata al
65% spetta per le spese sostenute f ino al 31 dicembre 2013.
Con gli artt. 14-16 del DL 4 giugno 2013 n. 63, conv. L. 3 agosto 2013 n. 90, sono
state introdotte disposizioni in relazione alle agevolazioni per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e per la riqualif icazione energetica degli edif ici
esistenti.
Di seguito, si riassumono le principali novità:
- è stata disposta la proroga f ino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF del
50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
f ino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare;
- è stata introdotta una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici, ove sia collegato ad un intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di 10.000
euro;
- è stata innalzata dal 55% al 65% la detrazione IRPEF/IRES delle spese per interventi di riqualif icazione
energetica degli edif ici sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- è stato previsto che la detrazione IRPEF/IRES del 65% si applichi anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edif ici condominiali di cui agli artt. 1117 e
1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
In relazione all’agevolazione delle spese relative a determinati interventi volti al recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata “messa a regime”, per
ef f etto dell’art. 11 comma 1 del DL 22 giugno 2012 n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 134) e dell’art. 16 comma
1 del DL n. 63/2013 (conv. L. n. 90/2013), la detrazione IRPEF è stata innalzata al 50% e compete
relativamente alle spese pagate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, di regola mediante bonif ico
bancario o postale (contenente le previste inf ormazioni).
In altre parole, per le spese documentate relative a interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del
TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 e f ino al 31 dicembre 2013 è stabilito che:
- spetta una detrazione IRPEF del 50% invece del 36%;
- il limite massimo di spesa detraibile ammonta a 96.000 euro invece di 48.000 euro.
A tali f ini, occorre f are rif erimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’ef f ettivo pagamento, a
prescindere:
- dal periodo di ef f ettuazione degli interventi (che può essere in tutto o in parte anteriore alla data del 26
giugno 2012 e/o successivo alla data del 31 dicembre 2013);
- dalla data di emissione delle relative f atture (che può essere anche anteriore alla data del 26 giugno 2012
o successiva alla data del 31 dicembre 2013);
- dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti anteriormente al
26 giugno 2012 (che benef iciano della detrazione nella misura del 36%).
Detrazione anche per misure antisismiche
La detrazione IRPEF del 36-50% di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR compete anche in
relazione alla realizzazione di opere f inalizzate all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edif ici o complessi di edif ici collegati
strutturalmente e comprendere interi edif ici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
L’agevolazione compete anche rispetto alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica dei f abbricati, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale
documentazione.
Con rif erimento a tali tipologie di interventi, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4
agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 90/2013), l’art. 16 comma 1-bis del DL n. 63/2013, aggiunto
in sede di conversione, ha stabilito che alle spese sostenute per costruzioni adibite ad abitazione principale
o ad attività produttive che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’OPCM 20
marzo 2003 n. 3274, si applica una detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, f ino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. L’agevolazione potenziata al
65% spetta per le spese sostenute f ino al 31 dicembre 2013.