Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Agevolazione PMI estesa ad hardware, software e tecnologie digitali

Il Ddl. di conversione del decreto «Fare», che ieri ha ottenuto il via libera def initivo, amplia l’ambito
applicativo di f inanziamenti e contributi
I f inanziamenti agevolati e i contributi previsti dall’art. 2 del DL 69/2013 per le PMI
che acquistano macchinari e attrezzature sono f ruibili anche per investimenti
“tecnologici”. Questa la principale modif ica, approvata dal Senato nel corso della
conversione in legge del DL 69/2013, che ha ottenuto il via libera def initivo dalla
Camera, all’agevolazione che segue le orme della c.d. “Legge Sabatini”.
Al riguardo, si ricorda che il citato art. 2 ha introdotto misure agevolative per le PMI
che intendono acquistare nuovi impianti e macchinari. Nello specif ico, la
disposizione originaria ha previsto che le piccole e medie imprese, come
individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a f inanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante
operazioni di leasing f inanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di f abbrica ad uso produttivo.
A seguito dell’emendamento approvato in Senato, la disposizione prevede ora il riconoscimento di
f inanziamenti e contributo a tasso agevolato “per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing
f inanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di f abbrica ad uso
produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in sof tware ed in tecnologie digitali”. Pertanto, come
sopra anticipato, l’ambito applicativo dell’agevolazione è stato ora esteso non solo a beni strumentali per
l’impresa, ma anche agli investimenti “tecnologici”.
Con rif erimento ai soggetti benef iciari delle agevolazioni in commento, è stato precisato che vi rientrano
anche le microimprese, vale a dire le imprese con meno di 10 dipendenti e con un f atturato inf eriore a 2
milioni di euro o un totale di bilancio inf eriore a 2 milioni di euro. Le disposizioni, inoltre, si applicano,
compatibilmente con la normativa europea vigente, anche alle piccole e medie imprese agricole e operanti
nel settore della pesca.
Quanto al contenuto dell’agevolazione, resta f ermo che i f inanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre
2016, dalle banche aderenti alla convenzione e possono avere una durata massima di cinque anni dalla data
di stipula del contratto e un importo massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna
impresa benef iciaria, eventualmente f razionabile su più iniziative di importo unitario non inf eriore a 200.000
euro. I predetti f inanziamenti possono coprire f ino al 100% dei costi ammissibili, individuati da un apposito
decreto di prossima emanazione.
Sono, inoltre, oggetto dell’agevolazione i f inanziamenti concessi dagli intermediari f inanziari autorizzati
all’esercizio dell’attività di leasing f inanziario, purché garantiti dalle banche.
Fondo di garanzia anche per i prof essionisti
Rilevanti modif iche sono state, inoltre, apportate all’art. 1 del DL 69/2013, dedicato al raf f orzamento del
Fondo di garanzia per le PMI.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo, gli interventi previsti dal f ondo di garanzia per le PMI sono stati
estesi anche ai prof essionisti iscritti agli ordini prof essionali e a quelli aderenti alle associazioni delle
prof essioni non ordinistiche. In tal caso, è richiesto che la relativa associazione prof essionale sia iscritta
nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico di cui alla L. 14 gennaio 2013 n. 4 e che da tale
associazione sia stata rilasciata l’attestazione di cui alla medesima legge. Per l’accesso da parte dei
prof essionisti è stato, tuttavia, stabilito un limite di assorbimento delle risorse non superiore al 5%.
È stata, poi, introdotta la previsione di specif ici criteri di valutazione ai f ini dell’ammissione alla garanzia del
Fondo da parte delle imprese sociali nonché delle cooperative sociali.
Si osserva, altresì, che la precedente versione del comma 4 era volta ad abrogare l’ultimo periodo del
comma 3 dell’art. 39 del DL 201/2011, il quale prevede che una quota pari all’80% delle disponibilità
f inanziarie del Fondo stesso sia riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d’importo massimo
garantito per singola impresa. In seguito alla modif ica apportata dal Senato, la disposizione citata non è più
oggetto di abrogazione, ma è rif ormulata nel senso di limitare la quota di riserva dall’80% al 50%.
Ancora, è prevista, grazie al nuovo comma 5-ter, la possibilità che la quota del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese destinata alla microimprenditorialità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, comma
7-bis del DL n. 201/2011, sia alimentata anche da contributi su base volontaria, previa assegnazione
all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto ministeriale, da emanare entro 90 giorni, saranno stabilite le
modalità di attuazione e di contribuzione.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...