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Comunicazione dei beni ai soci «semplificata» al 12 dicembre 2013


Esclusi dall’adempimento i f ringe benef it concessi ai soci dipendenti o lavoratori autonomi
Con provvedimento pubblicato ieri, ma datato 2 agosto, l’Agenzia delle Entrate
recepisce le semplif icazioni, annunciate nella conf erenza stampa del 3 luglio (si
veda “Revisione in arrivo anche per la comunicazione dei beni ai soci” del 4 luglio
2013), relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai
f amiliari dell’imprenditore, prorogando altresì il termine di presentazione con
rif erimento al 2012 (f issato, prima di quest’ultima modif ica, al 15 ottobre) al 12
dicembre 2013. Un altro provvedimento è inoltre intervenuto per f ornire le
istruzioni operative per la comunicazione dei f inanziamenti ef f ettuati dai soci o
f amiliari dell’imprenditore.
Per ef f etto dell’art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011, a decorrere dal 2012 i soggetti che
esercitano attività d’impresa (ad esclusione delle società semplici) – o in alternativa i soci o f amiliari –
devono comunicare all’Anagraf e tributaria i dati dei soci o dei f amiliari che hanno ricevuto in godimento beni
dell’impresa.
Nello specif ico, la comunicazione deve essere ef f ettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo
d’imposta, qualora sussista una dif f erenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il
valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in
godimento in periodi precedenti, soltanto, però, se l’utilizzo permane nell’anno cui si rif erisce la
comunicazione: in pratica, a titolo esemplif icativo, i beni concessi in godimento nel 2011 devono essere
oggetto di comunicazione 2012 soltanto se l’utilizzo permane nel 2012.
Il provvedimento in commento, tuttavia, circoscrive l’ambito oggettivo della comunicazione, escludendo da
tale obbligo:
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano
f ringe benef it assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non
residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per f ini
esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo
privatistico riconosciuto per legge;
- i beni concessi in godimento al socio o f amiliare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del modello
(vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non
superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA;
- i f inanziamenti concessi ai soci o ai f amiliari dell’imprenditore.
Con rif erimento ai dati da esporre nella comunicazione, il provvedimento precisa che devono essere
indicati:
- codice f iscale, dati anagraf ici e Stato estero per i non residenti, in caso di persone f isiche;
- codice f iscale, denominazione e comune di domicilio f iscale o Stato estero di residenza, per i soggetti
diversi.
Oltre a tali elementi, devono essere f ornite inf ormazioni in merito all’utilizzo del bene, alla data di
concessione (data di inizio e f ine), al corrispettivo versato e al valore di mercato del bene.
Quanto ai termini di trasmissione, per i beni in godimento nel 2012 (anno di prima applicazione delle
disposizioni) la comunicazione deve essere ef f ettuata entro il 12 dicembre 2013; a regime, la
comunicazione dovrà essere ef f ettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno
in cui i beni sono concessi in godimento.
Niente obbligo per i f inanziamenti sotto i 3.600 euro
Con rif erimento, poi, alle imprese che ricevono dai soci o f amiliari f inanziamenti, il secondo provvedimento
(n. 94904/2013) precisa che l’obbligo di comunicazione dei dati dei soggetti che hanno concesso all’impresa
f inanziamenti o capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di rif erimento l’ammontare complessivo dei
versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro; tale limite è rif erito, distintamente, ai f inanziamenti annui ed
alle capitalizzazioni annue.
Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi
apporto di cui l’Amministrazione f inanziaria sia già in possesso (ad esempio, f inanziamento ef f ettuato per
atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Anche in tal caso, per i f inanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nel 2012 (e solo nel 2012) la
comunicazione deve essere ef f ettuata entro il 12 dicembre.

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