La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato ieri una circolare inf ormativa con alcuni chiarimenti sulla
prima f ormazione del registro
In vista della scadenza per la trasmissione telematica delle inf ormazioni relative al
Registro Revisori, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha
pubblicato ieri (ma il documento reca data 7 agosto) la circolare n. 34 che af f ronta
alcune problematiche dell’adempimento.
Ancorché sia indirizzata “ai dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010”, è evidente che i
principi esposti sono applicabili anche a soggetti diversi, comunque iscritti al
Registro, in primis ai dottori commercialisti.
Il primo chiarimento di rilievo riguarda proprio il termine entro il quale ef f ettuare la
comunicazione.
La determina della RGS, che ha stabilito le modalità di comunicazione dei dati, è stata pubblicata sul sito
uf f iciale della Ragioneria il 25 giugno 2013, recando tuttavia la data del 21 giugno.
Posto che l’art. 17 del DM 145/2012 stabilisce che la comunicazione deve essere ef f ettuata entro 90 giorni
dalla determina, non era chiaro se il conteggio dovesse partire dal 21 ovvero dal 25 giugno. Nel primo caso,
la comunicazione avrebbe dovuto essere ef f ettuata entro il 19 settembre, nel secondo caso entro il 23
settembre.
La circolare n. 34 privilegia un approccio sostanziale e chiarisce che il termine per la comunicazione scade il
23 settembre 2013.
Il documento si sof f erma poi sulla corretta individuazione degli incarichi che comportano la qualif icazione di
revisore attivo.
In prima battuta non sono da considerare in alcun modo assimilabili alla revisione legale le attività
consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali, ad esempio, le relazioni sulle f usioni.
In questi casi non deve essere f atta alcuna comunicazione.
Sono invece da comunicare tutti gli incarichi di revisione legale ef f ettuati in conf ormità dell’art. 14 del DLgs.
39/2010. Su tale specif ico aspetto si registra un rilevante cambio di posizione da parte della Ragioneria
Generale.
Come segnalato su queste colonne (“Prima f ormazione del Registro revisori: rebus per i sindaci supplenti”
del 24 luglio 2013), nelle risposte f ornite dall’helpdesk del Ministero era stato sostenuto che il sindaco
supplente dovesse comunicare l’incarico solo qualora subentrasse come ef f ettivo, altrimenti l’incarico non
avrebbe dovuto essere comunicato.
Nella circolare in commento, invece, si sostiene che devono essere comunicati anche gli incarichi in qualità
di componente supplente dell’organo di controllo.
Comunicazione anche per i sindaci supplenti
Quindi, sembra di capire, anche gli incarichi da sindaco supplente (ovviamente con la revisione legale)
rilevano ai f ini dell’iscrizione nel registro dei revisori attivi, con tutto quanto ne consegue in termini di
obblighi f ormativi dell’iscritto e di controllo di qualità, previsti rispettivamente dall’art. 5 e dall’art. 20 del
citato DLgs. 39/2010. Anche se con rif erimento a queste due disposizioni non sono ancora stati emanati i
regolamenti attuativi, ne dovrebbe conseguire che i sindaci supplenti saranno tenuti a seguire gli stessi
programmi di aggiornamento prof essionale previsti per i sindaci ef f ettivi.
Più delicato è il tema del controllo di qualità; dal momento che i sindaci supplenti non svolgono alcuna
attività, tale controllo non sembra avere alcuna utilità, oltre ad essere materialmente impossibile, almeno in
base a quanto disposto dall’art. 20 comma 5 del DLgs. 39/2010.
Quanto poi al corrispettivo annuale da comunicare, salvo diversa indicazione, dovrebbe essere indicato
zero, atteso che sono remunerati solo gli ef f ettivi. Sono ovviamente esclusi da comunicazione gli incarichi
da sindaco non revisore, così come sono esclusi gli incarichi di revisori dei conti
degli enti ed organismi pubblici, atteso che, secondo la circolare, non si può propriamente parlare di
revisione legale dei conti.
La circolare si occupa anche dei corrispettivi, precisando che gli importi devono essere inseriti “al lordo” (e
questo è un chiarimento per i dipendenti del MEF), in ragione d’anno e devono essere rif eriti alla sola
attività di revisione.
In alcuni casi, le delibere di nomina del collegio sindacale prevedono un compenso omnicomprensivo, senza
distinguere tra attività da sindaco e quella da revisore. In assenza di criteri di natura oggettiva che
consentano di suddividere l’importo, l’unica strada che al momento sembra percorribile è quella di indicare
tutto il compenso.
Nessuna apertura, al momento, sulle sanzioni. La circolare si limita a riportare la norma e, quindi, a ricordare
che in caso di mancata trasmissione delle inf ormazioni:
- sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010 (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 150.000 euro);
- i revisori sono iscritti d’uf f icio nell’elenco dei revisori attivi.
prima f ormazione del registro
In vista della scadenza per la trasmissione telematica delle inf ormazioni relative al
Registro Revisori, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha
pubblicato ieri (ma il documento reca data 7 agosto) la circolare n. 34 che af f ronta
alcune problematiche dell’adempimento.
Ancorché sia indirizzata “ai dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010”, è evidente che i
principi esposti sono applicabili anche a soggetti diversi, comunque iscritti al
Registro, in primis ai dottori commercialisti.
Il primo chiarimento di rilievo riguarda proprio il termine entro il quale ef f ettuare la
comunicazione.
La determina della RGS, che ha stabilito le modalità di comunicazione dei dati, è stata pubblicata sul sito
uf f iciale della Ragioneria il 25 giugno 2013, recando tuttavia la data del 21 giugno.
Posto che l’art. 17 del DM 145/2012 stabilisce che la comunicazione deve essere ef f ettuata entro 90 giorni
dalla determina, non era chiaro se il conteggio dovesse partire dal 21 ovvero dal 25 giugno. Nel primo caso,
la comunicazione avrebbe dovuto essere ef f ettuata entro il 19 settembre, nel secondo caso entro il 23
settembre.
La circolare n. 34 privilegia un approccio sostanziale e chiarisce che il termine per la comunicazione scade il
23 settembre 2013.
Il documento si sof f erma poi sulla corretta individuazione degli incarichi che comportano la qualif icazione di
revisore attivo.
In prima battuta non sono da considerare in alcun modo assimilabili alla revisione legale le attività
consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali, ad esempio, le relazioni sulle f usioni.
In questi casi non deve essere f atta alcuna comunicazione.
Sono invece da comunicare tutti gli incarichi di revisione legale ef f ettuati in conf ormità dell’art. 14 del DLgs.
39/2010. Su tale specif ico aspetto si registra un rilevante cambio di posizione da parte della Ragioneria
Generale.
Come segnalato su queste colonne (“Prima f ormazione del Registro revisori: rebus per i sindaci supplenti”
del 24 luglio 2013), nelle risposte f ornite dall’helpdesk del Ministero era stato sostenuto che il sindaco
supplente dovesse comunicare l’incarico solo qualora subentrasse come ef f ettivo, altrimenti l’incarico non
avrebbe dovuto essere comunicato.
Nella circolare in commento, invece, si sostiene che devono essere comunicati anche gli incarichi in qualità
di componente supplente dell’organo di controllo.
Comunicazione anche per i sindaci supplenti
Quindi, sembra di capire, anche gli incarichi da sindaco supplente (ovviamente con la revisione legale)
rilevano ai f ini dell’iscrizione nel registro dei revisori attivi, con tutto quanto ne consegue in termini di
obblighi f ormativi dell’iscritto e di controllo di qualità, previsti rispettivamente dall’art. 5 e dall’art. 20 del
citato DLgs. 39/2010. Anche se con rif erimento a queste due disposizioni non sono ancora stati emanati i
regolamenti attuativi, ne dovrebbe conseguire che i sindaci supplenti saranno tenuti a seguire gli stessi
programmi di aggiornamento prof essionale previsti per i sindaci ef f ettivi.
Più delicato è il tema del controllo di qualità; dal momento che i sindaci supplenti non svolgono alcuna
attività, tale controllo non sembra avere alcuna utilità, oltre ad essere materialmente impossibile, almeno in
base a quanto disposto dall’art. 20 comma 5 del DLgs. 39/2010.
Quanto poi al corrispettivo annuale da comunicare, salvo diversa indicazione, dovrebbe essere indicato
zero, atteso che sono remunerati solo gli ef f ettivi. Sono ovviamente esclusi da comunicazione gli incarichi
da sindaco non revisore, così come sono esclusi gli incarichi di revisori dei conti
degli enti ed organismi pubblici, atteso che, secondo la circolare, non si può propriamente parlare di
revisione legale dei conti.
La circolare si occupa anche dei corrispettivi, precisando che gli importi devono essere inseriti “al lordo” (e
questo è un chiarimento per i dipendenti del MEF), in ragione d’anno e devono essere rif eriti alla sola
attività di revisione.
In alcuni casi, le delibere di nomina del collegio sindacale prevedono un compenso omnicomprensivo, senza
distinguere tra attività da sindaco e quella da revisore. In assenza di criteri di natura oggettiva che
consentano di suddividere l’importo, l’unica strada che al momento sembra percorribile è quella di indicare
tutto il compenso.
Nessuna apertura, al momento, sulle sanzioni. La circolare si limita a riportare la norma e, quindi, a ricordare
che in caso di mancata trasmissione delle inf ormazioni:
- sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010 (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 150.000 euro);
- i revisori sono iscritti d’uf f icio nell’elenco dei revisori attivi.