Nell’associazione non riconosciuta risponde chi agisce per conto dell’ente
La sola circostanza che il soggetto sia dotato del potere di rappresentanza non rileva ai f ini della
responsabilità f iscale
L’individuazione del soggetto responsabile f iscalmente negli accertamenti eseguiti
nei conf ronti delle persone giuridiche è un argomento che sovente interessa gli
operatori del diritto tributario.
Come af f ermazione di carattere generale e salvo quanto accade in caso di
cancellazione dal Registro delle imprese, nelle società di capitali risponde solo la
società con il proprio patrimonio: di conseguenza, sono nulli (o meglio inesistenti)
gli atti intestati ai legali rappresentanti, ad esempio, della società per azioni, in
quanto ogni pretesa deve necessariamente essere rivolta all’ente.
Si tratta di enti dotati di autonomia patrimoniale perf etta.
Nelle società di persone, il discorso è diverso, siccome nonostante l’ente sia dotato di soggettività
giuridica, da un lato, per le
imposte non imputate per trasparenza, il soggetto passivo rimane la società, dall’altro, in linea generale i
soci rispondono in via sussidiaria per i debiti sociali, perciò anche per quelli di natura tributaria.
Allora, deve ritenersi legittima la prassi, adottata spesso dagli uf f ici, di notif icare l’accertamento IVA/IRAP
sia alla società sia al socio, che, di conseguenza, ha legittimazione immediata all’impugnazione.
La questione può diventare complicata quando l’ente accertato è un soggetto diverso dalle società
commerciali, come un’associazione non riconosciuta.
Stante l’assenza di norme f iscali, bisogna, come nel caso delle società di persone, vagliare le disposizioni
del codice civile e delle leggi speciali che possono interessare ai nostri f ini.
La sentenza 447/2013 della Commissione tributaria provinciale di Messina si è occupata proprio di questo
caso.
Per ciò che riguarda l’individuazione dei soggetti f iscalmente responsabili nelle associazioni non
riconosciute, vale, anche ai f ini tributari, l’art. 38 c.c. così come interpretato dalla giurisprudenza.
Diverso negli enti con personalità giuridica
In base a tale norma, delle obbligazioni dell’associazione rispondono “anche personalmente e solidalmente
le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Detta responsabilità, come ricordato più volte dalla Cassazione, non è legata alla semplice titolarità della
rappresentanza dell’associazione, “bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e
risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi”.
L’Agenzia delle Entrate deve, per poter azionare la pretesa nei conf ronti di un determinato soggetto,
dimostrare tali requisiti e se non lo f a in maniera puntuale il ricorso del contribuente va accolto.
Fermo restando quanto detto sul versante dell’onere della prova, quindi, l’accertamento può anche
interessare chi ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, siccome essa non gode di
autonomia patrimoniale perf etta, e non sussiste la separazione patrimoniale che caratterizza altri assetti
societari come le società di capitali.
La sola circostanza che il soggetto sia dotato del potere di rappresentanza non rileva ai f ini della
responsabilità f iscale
L’individuazione del soggetto responsabile f iscalmente negli accertamenti eseguiti
nei conf ronti delle persone giuridiche è un argomento che sovente interessa gli
operatori del diritto tributario.
Come af f ermazione di carattere generale e salvo quanto accade in caso di
cancellazione dal Registro delle imprese, nelle società di capitali risponde solo la
società con il proprio patrimonio: di conseguenza, sono nulli (o meglio inesistenti)
gli atti intestati ai legali rappresentanti, ad esempio, della società per azioni, in
quanto ogni pretesa deve necessariamente essere rivolta all’ente.
Si tratta di enti dotati di autonomia patrimoniale perf etta.
Nelle società di persone, il discorso è diverso, siccome nonostante l’ente sia dotato di soggettività
giuridica, da un lato, per le
imposte non imputate per trasparenza, il soggetto passivo rimane la società, dall’altro, in linea generale i
soci rispondono in via sussidiaria per i debiti sociali, perciò anche per quelli di natura tributaria.
Allora, deve ritenersi legittima la prassi, adottata spesso dagli uf f ici, di notif icare l’accertamento IVA/IRAP
sia alla società sia al socio, che, di conseguenza, ha legittimazione immediata all’impugnazione.
La questione può diventare complicata quando l’ente accertato è un soggetto diverso dalle società
commerciali, come un’associazione non riconosciuta.
Stante l’assenza di norme f iscali, bisogna, come nel caso delle società di persone, vagliare le disposizioni
del codice civile e delle leggi speciali che possono interessare ai nostri f ini.
La sentenza 447/2013 della Commissione tributaria provinciale di Messina si è occupata proprio di questo
caso.
Per ciò che riguarda l’individuazione dei soggetti f iscalmente responsabili nelle associazioni non
riconosciute, vale, anche ai f ini tributari, l’art. 38 c.c. così come interpretato dalla giurisprudenza.
Diverso negli enti con personalità giuridica
In base a tale norma, delle obbligazioni dell’associazione rispondono “anche personalmente e solidalmente
le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Detta responsabilità, come ricordato più volte dalla Cassazione, non è legata alla semplice titolarità della
rappresentanza dell’associazione, “bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e
risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi”.
L’Agenzia delle Entrate deve, per poter azionare la pretesa nei conf ronti di un determinato soggetto,
dimostrare tali requisiti e se non lo f a in maniera puntuale il ricorso del contribuente va accolto.
Fermo restando quanto detto sul versante dell’onere della prova, quindi, l’accertamento può anche
interessare chi ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, siccome essa non gode di
autonomia patrimoniale perf etta, e non sussiste la separazione patrimoniale che caratterizza altri assetti
societari come le società di capitali.