Rebus base imponibile contributiva per i soci lavoratori di srl
Considerati i redditi d’impresa f ino alla data di cancellazione dalla Gestione INPS
I soci lavoratori di srl sono tenuti ad iscriversi, ai f ini previdenziali, alle Gestioni
artigiani e commercianti dell’INPS. In particolare, si deve trattare di srl operanti nel
settore commerciale (o che svolgano attività classif icabili nel settore terziario),
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro f amiliari
partecipanti personalmente all’attività aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza.
Per tali soggetti, f ermo restando il minimale contributivo dovuto a prescindere dal
reddito ricavato, la base imponibile è costituita:
- dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano
optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR;
- ovvero, in caso di srl “non trasparenti”, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla srl ai f ini f iscali, al
medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali
accantonamenti a riserva e dall’ef f ettiva distribuzione degli utili stessi (circ. INPS 12 giugno 2003 n. 102, §
2).
Occorre rammentare che, tramite il criterio del rif erimento alla “parte del
reddito d’impresa dichiarato dalla srl”, si è inteso superare – all’indomani dell’estensione dell’obbligo
assicurativo ai soci di cui si tratta ad opera della L. 662/96 – l’impasse costituita dal f atto che:
- mentre i redditi delle snc e delle sas – così come quelli delle srl in regime di trasparenza f iscale – da
qualsiasi f onte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e, come
tali, imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili (artt. 5, 6, 115, 116 del TUIR);
- ai sensi dell’art. 81 del TUIR, il reddito complessivo delle società di capitali, da qualsiasi f onte provenga, è
considerato reddito d’impresa, ma gli utili che il socio può conseguire per ef f etto della partecipazione a tali
società – ove non in regime di trasparenza – costituiscono redditi di capitale.
La determinazione della base imponibile contributiva può presentare dei prof ili dubbi in talune f attispecie.
Si consideri il caso di un soggetto iscritto alla Gestione commercianti in quanto socio lavoratore di srl non
trasparente che, pur mantenendo la partecipazione societaria, si cancelli nel corso dell’anno dalla suddetta
Gestione (ad esempio, perché viene assunto dalla stessa srl come lavoratore dipendente).
Ipotizzando che l’obbligo d’iscrizione alla suddetta Gestione derivasse dall’attività svolta nella srl con
carattere di abitualità e prevalenza, in assenza di altre attività f onti di redditi d’impresa (ad esempio, attività
svolte in qualità di imprenditore individuale, partecipazioni a società di persone), in base alla f inzione
giuridica di cui si è detto sopra, ai f ini della determinazione della base imponibile contributiva, dovrebbe
essere rilevante il solo
reddito “f ittiziamente d’impresa” conseguito f ino alla data in cui permane l’iscrizione alla Gestione INPS
commercianti.
Oltre tale data, invece, essendo venuti meno i presupposti che rendevano obbligatoria la suddetta
iscrizione (cioè la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza), il
reddito imputato al socio non dovrebbe assumere più rilevanza ai f ini contributivi (pur restando
assoggettabile f iscalmente alle imposte dirette quale reddito di capitale).
Un’indiretta conf erma in tale senso pare provenire dalla circ. INPS n. 102 citata, § 3, in cui si ricorda che, in
relazione alla determinazione della base imponibile ai f ini contributivi per i periodi d’iscrizione inf eriori
all’anno, il minimale e il massimale di reddito su cui sono calcolati i contributi devono essere rapportati a
mesi. Non è, tuttavia, f razionabile in ragione mensile e, quindi, non può essere rapportato ai mesi di attività,
il massimale annuo previsto, ex art. 2 comma 18 della L. 335/95, per i lavoratori privi di anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995, iscritti dal primo gennaio 1996.
Nella circolare citata, viene, però, precisato che il rapporto ai mesi di attività persiste “nelle ipotesi nelle
quali, nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano, pur cessando o iniziando
l’attività lavorativa in corso d’anno, mantenga la qualif ica di socio e, quindi, continui a percepire reddito
d’impresa per la restante parte dell’anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in
considerazione al f ine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla
gestione previdenziale”.
Ritenendo la precisazione dell’INPS applicabile ai soci di srl non trasparenti che cessino di essere soci
d’opera pur continuando a f ar parte della compagine societaria, per la determinazione della base imponibile
nel caso ipotizzato, sembrerebbe possibile considerare la “quota parte” del reddito d’impresa dichiarato
dalla srl, “idealmente” attribuibile al socio in base alla propria quota di partecipazione, f ino alla data in cui è
intervenuta la cancellazione dalla Gestione commercianti (l’operazione da compiere consisterebbe, dunque,
nel dividere la suddetta “quota parte” per 12 e nel moltiplicare il risultato per i mesi di iscrizione
Considerati i redditi d’impresa f ino alla data di cancellazione dalla Gestione INPS
I soci lavoratori di srl sono tenuti ad iscriversi, ai f ini previdenziali, alle Gestioni
artigiani e commercianti dell’INPS. In particolare, si deve trattare di srl operanti nel
settore commerciale (o che svolgano attività classif icabili nel settore terziario),
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro f amiliari
partecipanti personalmente all’attività aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza.
Per tali soggetti, f ermo restando il minimale contributivo dovuto a prescindere dal
reddito ricavato, la base imponibile è costituita:
- dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano
optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR;
- ovvero, in caso di srl “non trasparenti”, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla srl ai f ini f iscali, al
medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali
accantonamenti a riserva e dall’ef f ettiva distribuzione degli utili stessi (circ. INPS 12 giugno 2003 n. 102, §
2).
Occorre rammentare che, tramite il criterio del rif erimento alla “parte del
reddito d’impresa dichiarato dalla srl”, si è inteso superare – all’indomani dell’estensione dell’obbligo
assicurativo ai soci di cui si tratta ad opera della L. 662/96 – l’impasse costituita dal f atto che:
- mentre i redditi delle snc e delle sas – così come quelli delle srl in regime di trasparenza f iscale – da
qualsiasi f onte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e, come
tali, imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili (artt. 5, 6, 115, 116 del TUIR);
- ai sensi dell’art. 81 del TUIR, il reddito complessivo delle società di capitali, da qualsiasi f onte provenga, è
considerato reddito d’impresa, ma gli utili che il socio può conseguire per ef f etto della partecipazione a tali
società – ove non in regime di trasparenza – costituiscono redditi di capitale.
La determinazione della base imponibile contributiva può presentare dei prof ili dubbi in talune f attispecie.
Si consideri il caso di un soggetto iscritto alla Gestione commercianti in quanto socio lavoratore di srl non
trasparente che, pur mantenendo la partecipazione societaria, si cancelli nel corso dell’anno dalla suddetta
Gestione (ad esempio, perché viene assunto dalla stessa srl come lavoratore dipendente).
Ipotizzando che l’obbligo d’iscrizione alla suddetta Gestione derivasse dall’attività svolta nella srl con
carattere di abitualità e prevalenza, in assenza di altre attività f onti di redditi d’impresa (ad esempio, attività
svolte in qualità di imprenditore individuale, partecipazioni a società di persone), in base alla f inzione
giuridica di cui si è detto sopra, ai f ini della determinazione della base imponibile contributiva, dovrebbe
essere rilevante il solo
reddito “f ittiziamente d’impresa” conseguito f ino alla data in cui permane l’iscrizione alla Gestione INPS
commercianti.
Oltre tale data, invece, essendo venuti meno i presupposti che rendevano obbligatoria la suddetta
iscrizione (cioè la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza), il
reddito imputato al socio non dovrebbe assumere più rilevanza ai f ini contributivi (pur restando
assoggettabile f iscalmente alle imposte dirette quale reddito di capitale).
Un’indiretta conf erma in tale senso pare provenire dalla circ. INPS n. 102 citata, § 3, in cui si ricorda che, in
relazione alla determinazione della base imponibile ai f ini contributivi per i periodi d’iscrizione inf eriori
all’anno, il minimale e il massimale di reddito su cui sono calcolati i contributi devono essere rapportati a
mesi. Non è, tuttavia, f razionabile in ragione mensile e, quindi, non può essere rapportato ai mesi di attività,
il massimale annuo previsto, ex art. 2 comma 18 della L. 335/95, per i lavoratori privi di anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995, iscritti dal primo gennaio 1996.
Nella circolare citata, viene, però, precisato che il rapporto ai mesi di attività persiste “nelle ipotesi nelle
quali, nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano, pur cessando o iniziando
l’attività lavorativa in corso d’anno, mantenga la qualif ica di socio e, quindi, continui a percepire reddito
d’impresa per la restante parte dell’anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in
considerazione al f ine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla
gestione previdenziale”.
Ritenendo la precisazione dell’INPS applicabile ai soci di srl non trasparenti che cessino di essere soci
d’opera pur continuando a f ar parte della compagine societaria, per la determinazione della base imponibile
nel caso ipotizzato, sembrerebbe possibile considerare la “quota parte” del reddito d’impresa dichiarato
dalla srl, “idealmente” attribuibile al socio in base alla propria quota di partecipazione, f ino alla data in cui è
intervenuta la cancellazione dalla Gestione commercianti (l’operazione da compiere consisterebbe, dunque,
nel dividere la suddetta “quota parte” per 12 e nel moltiplicare il risultato per i mesi di iscrizione