«Spesometro» integrato con altre comunicazioni obbligatorie
L’Agenzia ha approvato un nuovo modello, che può essere utilizzato non solo per le operazioni rilevanti ai
f ini IVA, ma anche per adempimenti diversi
Con il provvedimento direttoriale di ieri, 2 agosto 2013, l’Agenzia ha approvato le
disposizioni attuative delle semplif icazioni annunciate nella conf erenza stampa
del 3 luglio scorso, in relazione agli adempimenti comunicativi af f erenti al
cosiddetto “spesometro”.
L’art. 21 del DL 78/2010, come ormai noto, ha introdotto l’obbligo di comunicare le
operazioni rilevanti ai f ini IVA poste in essere dai soggetti passivi, se di
ammontare superiore a 3.000 euro (IVA esclusa) per le operazioni per cui sussiste
l’obbligo di emissione della f attura, oppure di 3.600 euro (IVA inclusa) per le
operazioni per le quali tali obbligo non sussiste. Al f ine di semplif icare
l’adempimento comunicativo, con il DL 16/2012 il legislatore ha stabilito che f ormano oggetto di
comunicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di
emissione della f attura, a prescindere dall’importo.
Il provvedimento, quindi, recepisce tali prescrizioni con un nuovo modello di comunicazione, che reca però
ulteriori e importanti novità, poiché consente non solo di comunicare le inf ormazioni rilevanti ai f ini dello
“spesometro”, anche di inviare i dati di cui al tracciato allegato al provvedimento del 21 novembre 2011 da
parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing f inanziario e operativo e di locazione o
noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili (a partire dalle operazioni relative al 2012).
Inoltre, lo stesso modello può essere utilizzato anche per comunicare le avvenute registrazioni (a partire da
quelle del 2013) degli acquisti da operatori economici sanmarinesi ex art. 16, lett. b) del DM 24 dicembre
1993, in luogo della precedente comunicazione cartacea (il modello va trasmesso entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di annotazione dell’operazione) ed, entro i termini previsti dall’art. 3 del DM 30
marzo 2010, le operazioni ef f ettuate dal 1° ottobre 2013 nei conf ronti di operatori “black list”. Inf ine, si
potranno avvalere dello stesso modello comunicativo anche gli operatori di cui agli artt. 22 e 74 del DPR
633/1972, che devono comunicare gli acquisiti in contanti pari o superiori a 1.000 euro, da parte di soggetti
residenti in Paesi extra-UE e in relazione a beni e servizi legati al turismo.
In sostanza, la semplif icazione consiste nel f atto che, con lo stesso modello per lo “spesometro”, in una
sola volta, possono essere espletati anche tutti gli altri adempimenti comunicativi sopra indicati e per i quali,
f ino a ieri, esistevano diverse procedure.
Ritornando alla comunicazione per lo “spesometro”, da cui, peraltro, sono esclusi i contribuenti “minimi” e
gli Enti statali e locali, il provvedimento dispone che devono f ormare oggetto di comunicazione i
corrispettivi af f erenti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste
l’obbligo di emissione della f attura, a prescindere dall’importo, nonché i corrispettivi riguardanti le cessioni e
le prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di emissione delle f attura, se l’importo
unitario non è inf eriore a 3.600 euro (IVA compresa). Se il contribuente si è avvalso della f acoltà, di cui
all’art. 6, comma 1 del DPR 695/1996, di annotare ai f ini IVA in un unico documento riepilogativo mensile le
f atture di importo inf eriore a 300 euro, nel modello comunicativo vanno indicati il numero del documento,
l’imponibile complessivo delle operazioni e il totale dell’imposta.
Sono escluse dall’obbligo comunicativo le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le
operazioni che f ormano già oggetto di comunicazione all’Anagraf e tributaria in f orza di altre disposizioni di
legge e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro (IVA inclusa) per le quali non esiste l’obbligo di
emissione della f attura, ma il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito o di debito o prepagate.
Un’altra novità riguarda la possibilità di trasmettere i dati sia in f orma analitica, indicando tutte le singole
operazioni, che in f orma aggregata, raggruppando le inf ormazioni in base alla controparte e distinguendo le
operazioni passive da quelle attive.
Scadenza al 12 novembre per i soggetti con liquidazione IVA mensile
La trasmissione del modello dovrà avvenire secondo le ormai abituali modalità previste dalle procedure
Entratel e Fisconline, anche mediante intermediari abilitati. Il termine per l’invio delle comunicazioni ai f ini
dello “spesometro” relative all’anno scorso è il 12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione IVA
mensile, mentre per gli altri è il 21 novembre 2013. A partire dalle comunicazioni relative al 2013, invece, il
modello dovrà essere trasmesso entro il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione IVA
mensile, mentre per gli altri entro il 20 aprile dell’anno successivo.
L’Agenzia ha approvato un nuovo modello, che può essere utilizzato non solo per le operazioni rilevanti ai
f ini IVA, ma anche per adempimenti diversi
Con il provvedimento direttoriale di ieri, 2 agosto 2013, l’Agenzia ha approvato le
disposizioni attuative delle semplif icazioni annunciate nella conf erenza stampa
del 3 luglio scorso, in relazione agli adempimenti comunicativi af f erenti al
cosiddetto “spesometro”.
L’art. 21 del DL 78/2010, come ormai noto, ha introdotto l’obbligo di comunicare le
operazioni rilevanti ai f ini IVA poste in essere dai soggetti passivi, se di
ammontare superiore a 3.000 euro (IVA esclusa) per le operazioni per cui sussiste
l’obbligo di emissione della f attura, oppure di 3.600 euro (IVA inclusa) per le
operazioni per le quali tali obbligo non sussiste. Al f ine di semplif icare
l’adempimento comunicativo, con il DL 16/2012 il legislatore ha stabilito che f ormano oggetto di
comunicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di
emissione della f attura, a prescindere dall’importo.
Il provvedimento, quindi, recepisce tali prescrizioni con un nuovo modello di comunicazione, che reca però
ulteriori e importanti novità, poiché consente non solo di comunicare le inf ormazioni rilevanti ai f ini dello
“spesometro”, anche di inviare i dati di cui al tracciato allegato al provvedimento del 21 novembre 2011 da
parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing f inanziario e operativo e di locazione o
noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili (a partire dalle operazioni relative al 2012).
Inoltre, lo stesso modello può essere utilizzato anche per comunicare le avvenute registrazioni (a partire da
quelle del 2013) degli acquisti da operatori economici sanmarinesi ex art. 16, lett. b) del DM 24 dicembre
1993, in luogo della precedente comunicazione cartacea (il modello va trasmesso entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di annotazione dell’operazione) ed, entro i termini previsti dall’art. 3 del DM 30
marzo 2010, le operazioni ef f ettuate dal 1° ottobre 2013 nei conf ronti di operatori “black list”. Inf ine, si
potranno avvalere dello stesso modello comunicativo anche gli operatori di cui agli artt. 22 e 74 del DPR
633/1972, che devono comunicare gli acquisiti in contanti pari o superiori a 1.000 euro, da parte di soggetti
residenti in Paesi extra-UE e in relazione a beni e servizi legati al turismo.
In sostanza, la semplif icazione consiste nel f atto che, con lo stesso modello per lo “spesometro”, in una
sola volta, possono essere espletati anche tutti gli altri adempimenti comunicativi sopra indicati e per i quali,
f ino a ieri, esistevano diverse procedure.
Ritornando alla comunicazione per lo “spesometro”, da cui, peraltro, sono esclusi i contribuenti “minimi” e
gli Enti statali e locali, il provvedimento dispone che devono f ormare oggetto di comunicazione i
corrispettivi af f erenti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste
l’obbligo di emissione della f attura, a prescindere dall’importo, nonché i corrispettivi riguardanti le cessioni e
le prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di emissione delle f attura, se l’importo
unitario non è inf eriore a 3.600 euro (IVA compresa). Se il contribuente si è avvalso della f acoltà, di cui
all’art. 6, comma 1 del DPR 695/1996, di annotare ai f ini IVA in un unico documento riepilogativo mensile le
f atture di importo inf eriore a 300 euro, nel modello comunicativo vanno indicati il numero del documento,
l’imponibile complessivo delle operazioni e il totale dell’imposta.
Sono escluse dall’obbligo comunicativo le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le
operazioni che f ormano già oggetto di comunicazione all’Anagraf e tributaria in f orza di altre disposizioni di
legge e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro (IVA inclusa) per le quali non esiste l’obbligo di
emissione della f attura, ma il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito o di debito o prepagate.
Un’altra novità riguarda la possibilità di trasmettere i dati sia in f orma analitica, indicando tutte le singole
operazioni, che in f orma aggregata, raggruppando le inf ormazioni in base alla controparte e distinguendo le
operazioni passive da quelle attive.
Scadenza al 12 novembre per i soggetti con liquidazione IVA mensile
La trasmissione del modello dovrà avvenire secondo le ormai abituali modalità previste dalle procedure
Entratel e Fisconline, anche mediante intermediari abilitati. Il termine per l’invio delle comunicazioni ai f ini
dello “spesometro” relative all’anno scorso è il 12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione IVA
mensile, mentre per gli altri è il 21 novembre 2013. A partire dalle comunicazioni relative al 2013, invece, il
modello dovrà essere trasmesso entro il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione IVA
mensile, mentre per gli altri entro il 20 aprile dell’anno successivo.