INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17%
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Gentile
cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INAIL, con
la determina
del 11.03.2014 n. 67
ha annunciato la misura
dello sconto che è stato previsto dalla legge di Stabilità e che
presto verrà attuato con apposito decreto.
Come noto la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014)
ha introdotto, al fine di ridurre
gli oneri sul lavoro,
uno sconto
sui premi assicurativi per gli anni 2014,2015 e 2016 individuando
uno stanziamento per complessivi 3.300 milioni di euro,
lasciando che un decreto attuativo definisse la misura della
riduzione. Con la determina in commento, l’INAIL ha anticipato,
innanzitutto, che la
misura dello sconto sarà del 14,17% e si applicherà alla
liquidazione del 16.05.2014: tale sconto è cumulabile con tutti
gli altri ma si applicherà al risultato netto ottenuto a seguito
dell’applicazione degli altri sconti.
Lo sconto si applica alle imprese
assicurate per le quali nell’anno 2014 l’INAIL abbia
comunicato un tasso applicabile di misura non superiore al tasso
medio delle tariffe vigenti, nel caso in cui l’impresa dimostri
(con
le stesse procedure utilizzate per ottenere lo sconto per il tasso
di oscillazione)
il rispetto della disciplina sulla sicurezza del lavoro. Lo sconto
si applica anche alle imprese che versano premi unitari se per
l’attività svolta l’INAIL ha calcolato un indice di gravità
aziendale non superiore all’indice di gravità medio.
Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio alcuni
dettagli applicativi dello sconto e le condizioni che devono
essere rispettate per la sua applicazione.
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Premessa
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Con
la determina
n. 67 del 11.03.2014, l’INAIL ha
fornito precisazioni
in relazione allo sconto dei premi assicurativi previsto dalla legge
di stabilità per il 2014.
La previsione di uno sconto, come noto, ha comportato lo slittamento
di tutti gli adempimenti in materia di premi assicurativi in scadenza
nel periodo di febbraio/marzo: la
proroga è stata ufficializzata con l’articolo
2 comma 3 DL n. 4 del 28.01.2014,
secondo cui “[…]
al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei
premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista
dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo
periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui
all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi
speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al
16 maggio 2014 sono differiti a tale data […]”.
Con
la determina
n. 67/2014 l’INAIL
ha fornito alcuni chiarimenti (ed anticipazioni) in relazione allo
sconto sui premi assicurativi, con
particolare riguardo alla sua misura ed alla eventuale applicabilità
contemporanea con altre misure agevolative.
Vengono fornite, inoltre, indicazioni relativamente alle condizioni
di applicazione dello sconto, che in
via generale è soggetto alle stesse disposizioni per il
riconoscimento del tasso di oscillazione INAIL.
Con
la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le anticipazioni
dell’INAIL, ricordando che lo
sconto sarà applicabile solamente a seguito della pubblicazione del
decreto attuativo atteso a breve.
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Lo
sconto sui premi assicurativi INAIL
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Al
comma 128 dell’articolo unico della Legge di stabilità per il 2014
viene
previsto, per tutte le tipologie di premi e contributi, una riduzione
dei
premi assicurativi
nel limite complessivo di un importo:
- pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014;
- 1.100 milioni di euro per l’anno 2015;
- 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Con
un apposito decreto si definiscono anche le modalità
di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano
iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Particolare attenzione è riservata alle aziende
più
giovani
per le quali verranno studiati specifici
criteri
ad hoc per l'attribuzione
delle riduzioni.
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OSSERVA
Sono
esclusi
dallo sconto colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro
accessorio e casalinghe.
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La
riduzione dei premi e contributi è applicata
nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, operato distintamente per singola gestione
assicurativa,
tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale
registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio
assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23
febbraio 2000, n. 38.
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OSSERVA
Dal
2016, l’INAIL effettuerà una verifica di sostenibilità
economica, finanziaria e attuariale,
asseverata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Premi
a cui si applica lo sconto
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La
riduzione
percentuale si applica a tutte le tipologie di premi e contributi
previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modificazioni: premi
dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l’assicurazione per
i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura.
La
riduzione si applica, altresì, ai premi relativi all’assicurazione
contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e
delle sostanze radioattive. Sono esclusi
dalla riduzione
le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo
periodo, comma 128, dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013
n. 147 (lavoro
accessorio, premi sugli apprendisti, infortuni domestici, addetti ai
servizi domestici).
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Come
si applica lo sconto
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I
soggetti
con lavorazioni iniziate da oltre un biennio
ed inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall’articolo 1
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, beneficiano della
riduzione per quelle lavorazioni
per le quali nell’anno di riferimento l’INAIL ha comunicato tassi
applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi
delle Tariffe vigenti.
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OSSERVA
I
soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la
silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione
sul premio supplementare,
qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario
connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per
il predetto premio ordinario.
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I soggetti che
assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari,
le
imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione
Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici
radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con
lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell’anno di
riferimento della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di
Gravità Aziendale (IGA),
calcolato annualmente dall’INAIL, risulti
inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM)
della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di
rischio di riferimento.
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Soggetti
che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio
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La
riduzione per i premi e contributi della presente determina si
applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche a favore dei soggetti
tenuti all’obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non
oltre un biennio, che dimostrino l’osservanza delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
La
percentuale di riduzione sui premi e contributi da applicare per il
2014 ai soggetti che abbiano iniziato un’attività da non oltre un
biennio è la
stessa di quella fissata per tutti gli altri soggetti.
Ai
soggetti che presentano nel 2014 o hanno già presentato nel corso
del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T. in
relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria
dipendenti ed alle quali si
applica per l’anno 2014 la riduzione del tasso medio di tariffa
prevista, è automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza
presentazione di un’ulteriore istanza, anche la riduzione prevista
al primo periodo del presente punto in relazione a ciascuna
lavorazione iniziata da non oltre un biennio.
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OSSERVA
Per
consentire di usufruire della riduzione ed ai soli fini di
presentazione dell’istanza, qualora il primo biennio dell’avvio
dell’attività scada
nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine
per la presentazione della stessa viene differito alla data del 30
giugno 2014.
Tale differimento vale anche ai fini dell’istanza ordinaria per
ottenere l’oscillazione ex artt. 19 e 20 delle M.A.T., ferma
restando la decorrenza dal 1° gennaio 2014 della riduzione
prevista dal primo periodo del presente punto.
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Modalità
di applicazione della riduzione
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La
riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi
e contributi di competenza dell’Istituto. La
riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri
sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula
alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa
vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo
determinato, a seguito della riduzione, operano, infine,
le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.
La
percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si
applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla
relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di
riferimento.
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Modalità
di applicazione della riduzione
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Alla
quantificazione della percentuale di riduzione si perviene
rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili
annualmente per l’intervento all’ammontare del gettito per premi
e contributi stimato per l’anno di riferimento, in relazione alla
platea dei beneficiari.
La
misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi
e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le
tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite
complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro,
per l’anno
2014,
sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale
dell’Istituto, è pari
al 14,17 %.