RIMANENZE
di MAGAZZINO
CONTABILITÀ
e VALUTAZIONE
In
questa Circolare
- Categorie omogenee
- Criteri di valutazione
- Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione
- Determinazione del costo dei beni
- Rettifica delle rimanenze da parte dell’Ufficio
- Metodo del prezzo al dettaglio
- Interessi passivi e immobili-merce
- Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino
Le
regole per la valutazione fiscale delle rimanenze
sono riportate nell’art. 92, D.P.R. 917/1986.
1.
CATEGORIE OMOGENEE
La
valutazione delle rimanenze si effettua raggruppando i beni in
categorie omogenee «per natura e valore». È
certamente consentita una valutazione per singolo articolo,
come di norma si effettua in società dotate di sistemi informativi
evoluti.
Deve
trattarsi di beni dello stesso genere anche se di diverso tipo,
aventi uguale valore unitario. Ad esempio, per un capo di
abbigliamento, si potranno raggruppare tutte le camicie (anche se di
modelli diversi) che hanno lo stesso valore, ma non camicie con
valore diverso e neppure camicie e maglioni pur se hanno identico
valore.
2.
CRITERI di VALUTAZIONE
La
norma fiscale impone solo l’iscrizione di un valore
non inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri
indicati di seguito. Ogni eventuale plusvalutazione è sempre
acquisita a tassazione, mentre ogni minusvalutazione
richiede una variazione in aumento nella dichiarazione
dei redditi. Queste regole, secondo l’Agenzia delle Entrate (si
veda sotto), non valgono per i beni valutati a costi specifici (ad
esempio, immobili, grandi impianti, autovetture dei commercianti di
veicoli). La plusvalutazione di questi beni non sarebbe dunque
fiscalmente rilevante.
Criterio
base
Costo
medio ponderato per categorie omogenee, con effetto
Lifo a scatti annuale. In pratica, in caso di incremento nella
quantità, si formeranno due strati, uno valutato allo stesso importo
dell’anno precedente, l’altro, pari alla quantità aggiuntiva,
valutato al costo medio ponderato del nuovo anno. In caso di
decremento si considereranno consumati gli strati più
recenti.
Assumono
rilevanza fiscale anche il metodo del costo medio ponderato
dell’esercizio, il Fifo (continuo o a
scatti annuale) o varianti del Lifo, anche se
portano a valori inferiori al Lifo a scatti
Altri
metodi assumono rilevanza se comportano un valore non inferiore a
quello derivante dal criterio base.
Costi
specifici
È
ammessa la valutazione dei beni a costi specifici. Si tratta
in genere di beni di rilevante valore unitario non valutabili
per flussi omogenei (immobili costruiti in c/proprio, grandi
impianti, ecc.).
Svalutazione
al valore normale
Se
il valore unitario medio dei beni (di una determinata
categoria omogenea), valutato al costo con i metodi di cui sopra, è
superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo
mese dell’esercizio (art. 9, D.P.R. 917/1986), il valore minimo
è pari al valore normale moltiplicato per l’intera quantità a
prescindere dall’esercizio di formazione.
La
svalutazione al valore normale fa perdere la stratificazione
alla categoria omogenea. La svalutazione, in virtù della regola
fondamentale secondo cui il Fisco detta solo un limite minimo è
sempre facoltativa. Ciò significa che se non si è svalutato
al valore normale in un certo anno, resta possibile farlo in anni
successivi sempreché il valore dell’ultimo mese sia inferiore al
costo.
Il
valore normale è costituito dal prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i
beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel
tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore
normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o
alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto
degli sconti d’uso.
La
valutazione al valore normale resta efficace anche
per gli esercizi successivi salvo che nel bilancio non venga
ripristinato un valore superiore.
Con
la R.M. 78/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la
svalutazione delle rimanenze di beni valutati a costi specifici
(immobili, grandi impianti, ecc.), effettuata sulla base del valore
normale dei beni stessi nell’ultimo mese dell’esercizio, non
ha effetto fiscale. Le imprese di costruzione che procedono
(per obbligo civilistico) a iscrivere i beni posseduti ad un valore
inferiore al costo, per tener conto del minor valore di mercato,
devono dunque recuperare a tassazione la differenza, fino al
momento della stipula del rogito di vendita.
Correlativamente
sono irrilevanti per questi beni (risposta dell’Agenzia
delle Entrate a Telefisco 2014) le rivalutazioni rispetto al
costo specifico.
3.
PRODOTTI in CORSO
di LAVORAZIONE e SERVIZI
in CORSO di ESECUZIONE
di LAVORAZIONE e SERVIZI
in CORSO di ESECUZIONE
I
prodotti in corso di lavorazione, che cioè sono ad uno
stadio intermedio di lavorazione e che non vengono dunque rilevati
nelle scritture ausiliarie di magazzino in una specifica categoria
omogenea, non sono valutabili con il sistema del
flusso dei costi, ma sempre ai costi specifici
dell’esercizio (costi sostenuti per portare il bene all’ultimo
stadio di lavorazione completato entro il 31 dicembre).
Gli
stessi criteri si utilizzano per i servizi in corso
di esecuzione salvo quanto disposto dall’art. 93, D.P.R.
917/1986 per le commesse di durata ultrannuale.
4.
DETERMINAZIONE
del COSTO dei BENI
del COSTO dei BENI
Si
comprendono nel costo anche gli oneri accessori di
diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e
le spese generali.
Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere, con gli stessi criteri,
anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al
prodotto. Per gli immobili alla cui produzione è diretta
l’attività dell’impresa, si comprendono nel costo gli interessi
passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione
5.
RETTIFICA delle RIMANENZE
da PARTE dell’UFFICIO
da PARTE dell’UFFICIO
Le
rimanenze finali di un esercizio, nell’ammontare indicato
dal contribuente, costituiscono le esistenze iniziali
dell’esercizio successivo.
La
rettifica da parte dell’Ufficio delle valutazioni fatte dal
contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi
successivi. L’Ufficio tiene conto direttamente delle
rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
6.
METODO del PREZZO
al DETTAGLIO
al DETTAGLIO
Per
i commercianti al minuto è consentito attribuire rilevanza
fiscale al metodo del prezzo al dettaglio laddove
utilizzato civilisticamente, purché nella dichiarazione dei redditi
o in un apposito allegato siano illustrati i criteri e le
modalità di applicazione del detto metodo, con
riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa
dell’impresa.
Le
regole del metodo del prezzo al dettaglio sono illustrate nella C.M.
23/1983, capitolo 15.
7.
INTERESSI PASSIVI
e IMMOBILI-MERCE
e IMMOBILI-MERCE
Il
Codice civile consente la capitalizzazione degli interessi
passivi, alle stesse condizioni previste per i beni strumentali,
anche per i beni-merce (in particolare per gli immobili
che vengono costruiti dall’impresa per la rivendita).
I
Principi contabili nazionali non trattano espressamente della
capitalizzazione di interessi passivi per gli immobili-merce,
stabilendo più in generale che se un finanziamento è stato
chiaramente assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un
processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute si
possono includere i relativi interessi passivi tra i costi
limitatamente al periodo di produzione, sempreché l’onere degli
interessi sia stato realmente sostenute e il costo più
gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo.
Queste
regole impongono alle imprese immobiliari di sospendere la
rilevazione degli interessi nelle rimanenze non appena
il fabbricato è ultimato, e ciò anche qualora vi sia ancora margine
rispetto al valore di mercato. Occorre, inoltre, confrontare
il valore contabile (comprensivo degli interessi) con quello
realizzabile sul mercato al termine dell’esercizio,
adeguando se del caso al ribasso l’importo di bilancio.
Fiscalmente,
l’art. 110, D.P.R. 917/1986 stabilisce che per gli immobili-merce
si comprendono nel costo anche gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.
La
norma fiscale si limita ad attribuire rilevanza fiscale alla
capitalizzazione in bilancio degli interessi passivi
senza indicare un obbligo di valutazione fiscale minima delle
rimanenze di immobili che comprenda anche detti interessi passivi
(taluna dottrina sostiene, peraltro, la tesi dell’obbligatorietà
dell’inclusione degli interessi passivi nel valore delle rimanenze
di tali beni).
Spesso
ci si chiede se la capitalizzazione degli interessi passivi sugli
immobili-merce, una volta adottata in un esercizio, debba essere
mantenuta anche per tutto il resto della costruzione
del bene immobile destinato alla vendita o se, stante l’autonomia
dei periodi di imposta, abbia efficacia fiscale la capitalizzazione
effettuata in un esercizio e non in quelli successivi. La risposta
all’interrogativo ha natura prevalentemente civilistica, nel
senso che, come detto, la norma fiscale si limita sul punto a dare
riconoscimento ad una preventiva imputazione in bilancio,
effettuata ovviamente secondo corrette regole contabili. Quindi,
laddove la modifica del criterio contabile di imputazione degli
interessi passivi (in precedenza computato nel costo del bene,
successivamente no) sia correttamente giustificata in bilancio, il
valore così iscritto avrà valenza anche fiscale.
8.
OBBLIGO di TENUTA
della CONTABILITÀ di MAGAZZINO
della CONTABILITÀ di MAGAZZINO
|
OBBLIGO
di TENUTA della CONTABILITÀ di MAGAZZINO dall’1.1.2014
(valori espressi in euro) |
||||||||
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|
2011
|
2012
|
2013
|
Obbligo
dall’1.1.2014
|
||||
|
Ricavi
Rimanenze
|
Sup.
5.164.569
Sup.
1.032.914
|
Sup.
5.164.569
Sup.
1.032.914
|
Indifferente
|
SÌ
|
||||
|
Ricavi
Rimanenze
|
Sup.
5.164.569
Sup.
1.032.914
|
Sup.
5.164.569
Inf.
1.032.914
Oppure
|
Inf.
5.164.569
Sup.
1.032.914
Oppure
|
Inf.
5.164.569
Inf.
1.032.914
|
Indifferente
|
NO
|
||
|
Ricavi
Rimanenze
|
Sup.
5.164.569
Inf.
1.032.914
Oppure
|
Inf.
5.164.569
Sup.
1.032.914
Oppure
|
Inf.
5.164.569
Inf.
1.032.914
|
Sup.
5.164.569
Sup.
1.032.914
|
Sup.
5.164.569
Sup.
1.032.914
|
NO
(N.B.
obbligo dall’1.1.2015)
|
||
|
Ricavi
Rimanenze
|
Sup.
5.164.569 Inf. 1.032.914
Oppure
|
Inf.
5.164.569 Sup. 1.032.914
Oppure
|
Inf.
5.164.569
Inf.
1.032.914
|
Sup.
5.164.569
Inf.
1.032.914
Oppure
|
Inf.
5.164.569
Sup.
1.032.914
Oppure
|
Inf.
5.164.569
Inf.
1.032.914
|
Indifferente
|
NO
|
Le
imprese di minori dimensioni, che ancora non hanno
istituito la contabilità fiscale di magazzino, devono
verificare l’eventuale superamento dei limiti che
fanno scattare il relativo obbligo (si veda la tabella sopra
riportata). Qualora detti limiti siano stati superati nel
corso dell’ultimo biennio, l’impresa ha a disposizione un
primo esercizio per predisporre l’impianto contabile (cd.
«esercizio di prova»), mentre l’obbligo di istituzione delle
scritture decorre solamente da quello successivo.
L’obbligo
di istituzione della contabilità fiscale di magazzino
(art. 1, D.P.R. 695/1996) scatta dal secondo periodo
d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta
consecutiva, sono stati superati congiuntamente i
seguenti parametri:
- euro 5.164.569 di ricavi di cui all’art. 85, D.P.R. 917/1986;
- euro 1.032.914 di rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, D.P.R. 917/1986 e cioè rimanenze di beni destinati alla vendita (merci e prodotti finiti), di materie prime, di semilavorati, di prodotti in corso di lavorazione, e di opere e servizi in corso di esecuzione di durata sia infrannuale che ultrannuale.
Dal
1° gennaio 2014 è, pertanto, scattato l’obbligo della
contabilità di magazzino per le imprese che, sia
nell’esercizio 2011 che nell’esercizio 2012, hanno superato tutti
e due i limiti suddetti.
Per
la verifica del superamento dei limiti di legge, i ricavi e le
rimanenze si quantificano secondo le previsioni del D.P.R. 917/1986.
Con riferimento ai ricavi, rilevano, pertanto, i corrispettivi
realizzati nell’esercizio (ovvero il valore normale per i
beni autoconsumati) a norma dell’art. 109, D.P.R. 917/1986
(criterio di competenza). Per le rimanenze,
occorre riferirsi ai principi di valutazione previsti,
rispettivamente, dagli artt. 92 e 93, D.P.R. 917/1986.
Nel
caso di esercizio avente durata inferiore (o superiore)
a 12 mesi, i ricavi devono, ai fini del loro confronto con il
limite di legge, essere ragguagliati ad anno, dividendo il
loro importo per il numero di giorni di durata dell’esercizio e
moltiplicando il risultato per 365. Nel caso di rettifica dei
ricavi e/o delle rimanenze da parte dell’Ufficio, non si
tiene conto delle risultanze dell’accertamento se
l’incremento non supera il 15% del valore
dichiarato.
Una
volta entrati nel regime obbligatorio di tenuta della contabilità di
magazzino, qualora, per due esercizi consecutivi (ad
es. 2012 e 2013), almeno uno dei due limiti non venga
nuovamente superato, l’obbligo viene a cessare. La
cessazione dell’obbligo di tenuta delle scritture decorre già
dall’inizio del periodo d’imposta immediatamente successivo
(ad es. dall’1.1.2014).