Non è necessario riportare dati identificativi ulteriori rispetto a quelli risultanti dal documento
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 18/2014, non si è soffermata esclusivamente sulla fattura elettronica, ma anche su quella semplificata, vale a dire il documento di ammontare complessivo non superiore a 100 euro di cui all’art. 21-bis del DPR n. 633/1972.
In primo luogo, ha esaminato la tematica dell’alternatività tra i dati del cessionario o committente, ricordando che il comma 1, lett. e) della disposizione stabilisce che deve essere indicata la ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e cognome, la residenza o il domicilio del soggetto cessionario/committente e del rappresentante fiscale, nonché – per i soggetti non residenti – l’ubicazione della stabile organizzazione: in alternativa, nel caso del soggetto stabilito in Italia, è altresì contemplata la possibilità di indicare il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero – nell’ipotesi di soggetto comunitario – il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’individuazione del cessionario o committente, alternativamente, con i predetti elementi non preclude l’esercizio al diritto della detrazione: è stato inoltre precisato che il conseguente obbligo di registrazione della fattura semplificata si ritiene correttamente assolto con l’indicazione dei dati risultanti da tale documento fiscale, a dispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 633/1972, che richiede, invece, l’annotazione della “ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio”. Resta fermo che devono essere rispettate tutte le altre modalità di registrazione stabilite per le fatture attive, come l’esposizione della base imponibile e dell’IVA, distinti in virtù dell’aliquota applicata.
L’Agenzia delle Entrate, ricordando che la semplificazione può riguardare anche la nota di variazione (art. 26 del DPR 633/1972), ha, tuttavia, ribadito che la stessa non è soggetta al limite di 100 euro a cui è, invece, sottoposta l’emissione della fattura originaria (circ. 13/2013) e che tale agevolazione riguarda, indifferentemente, sia le variazioni in aumento che quelle in diminuzione.
La facoltà di avvalersi della semplificazione non è neppure subordinata al formato della fattura oggetto di rettifica, con l’effetto che è, pertanto, possibile emettere la nota di variazione semplificata di una fattura emessa secondo le modalità ordinarie, purché riporti il “il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate” (art. 21, comma 1, lett. h) del DPR 633/1972). Tale adempimento consente, infatti, di ricondurre la fattura rettificativa al documento originario, correlandone i dati essenziali, ai fini di una corretta tenuta della contabilità.
La circ. n. 18/2014 ha pure precisato che la necessaria correlazione tra la nota di variazione e la fattura originaria deve intendersi riferita al numero di fattura, all’identità del cedente e del cessionario, alla fattura rettificata e alle specifiche indicazioni modificate per effetto dell’applicazione dell’art. 26 del Decreto IVA.
Con riguardo al peculiare caso delle operazioni di abbuono o sconto, determinanti una variazione dell’importo fatturato dal cedente a seguito della riduzione del prezzo del bene, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento (ris. 36/2008), secondo cui la nota di credito deve contenere le informazioni idonee ad individuare il premio o lo sconto concesso al cliente, e precisamente:
- la tipologia del beneficio, condizionato oppure incondizionato, o il riferimento all’accordo (data e paragrafo), se già stipulato;
- i prodotti sul cui acquisto è applicato il premio o lo sconto, qualora si tratti di elementi rilevanti, e l’indicazione della corrispondente fattura;
- il richiamo alla normativa IVA applicata;
- il relativo periodo o, in alternativa, la data e il paragrafo dell’accordo commerciale.
L’Amministrazione finanziaria ha, infine, chiarito che, qualora – per un’operazione soggetta all’obbligo del rilascio dello scontrino, della ricevuta o fattura-ricevuta fiscale (art. 22 del DPR 633/1972 e DPR 696/1996) – sia emessa la fattura ordinaria o semplificata, il soggetto passivo non è tenuto ad ulteriori adempimenti di certificazione (circ. 97/1997). A questo proposito, è stato altresì osservato che questa funzione sostituiva non si riferisce soltanto alla fattura immediata, ma anche a quella differita e riepilogativa di cui all’art. 21, comma 4 del Decreto IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 18/2014, non si è soffermata esclusivamente sulla fattura elettronica, ma anche su quella semplificata, vale a dire il documento di ammontare complessivo non superiore a 100 euro di cui all’art. 21-bis del DPR n. 633/1972.
In primo luogo, ha esaminato la tematica dell’alternatività tra i dati del cessionario o committente, ricordando che il comma 1, lett. e) della disposizione stabilisce che deve essere indicata la ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e cognome, la residenza o il domicilio del soggetto cessionario/committente e del rappresentante fiscale, nonché – per i soggetti non residenti – l’ubicazione della stabile organizzazione: in alternativa, nel caso del soggetto stabilito in Italia, è altresì contemplata la possibilità di indicare il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero – nell’ipotesi di soggetto comunitario – il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’individuazione del cessionario o committente, alternativamente, con i predetti elementi non preclude l’esercizio al diritto della detrazione: è stato inoltre precisato che il conseguente obbligo di registrazione della fattura semplificata si ritiene correttamente assolto con l’indicazione dei dati risultanti da tale documento fiscale, a dispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 633/1972, che richiede, invece, l’annotazione della “ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio”. Resta fermo che devono essere rispettate tutte le altre modalità di registrazione stabilite per le fatture attive, come l’esposizione della base imponibile e dell’IVA, distinti in virtù dell’aliquota applicata.
L’Agenzia delle Entrate, ricordando che la semplificazione può riguardare anche la nota di variazione (art. 26 del DPR 633/1972), ha, tuttavia, ribadito che la stessa non è soggetta al limite di 100 euro a cui è, invece, sottoposta l’emissione della fattura originaria (circ. 13/2013) e che tale agevolazione riguarda, indifferentemente, sia le variazioni in aumento che quelle in diminuzione.
La facoltà di avvalersi della semplificazione non è neppure subordinata al formato della fattura oggetto di rettifica, con l’effetto che è, pertanto, possibile emettere la nota di variazione semplificata di una fattura emessa secondo le modalità ordinarie, purché riporti il “il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate” (art. 21, comma 1, lett. h) del DPR 633/1972). Tale adempimento consente, infatti, di ricondurre la fattura rettificativa al documento originario, correlandone i dati essenziali, ai fini di una corretta tenuta della contabilità.
La circ. n. 18/2014 ha pure precisato che la necessaria correlazione tra la nota di variazione e la fattura originaria deve intendersi riferita al numero di fattura, all’identità del cedente e del cessionario, alla fattura rettificata e alle specifiche indicazioni modificate per effetto dell’applicazione dell’art. 26 del Decreto IVA.
Con riguardo al peculiare caso delle operazioni di abbuono o sconto, determinanti una variazione dell’importo fatturato dal cedente a seguito della riduzione del prezzo del bene, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento (ris. 36/2008), secondo cui la nota di credito deve contenere le informazioni idonee ad individuare il premio o lo sconto concesso al cliente, e precisamente:
- la tipologia del beneficio, condizionato oppure incondizionato, o il riferimento all’accordo (data e paragrafo), se già stipulato;
- i prodotti sul cui acquisto è applicato il premio o lo sconto, qualora si tratti di elementi rilevanti, e l’indicazione della corrispondente fattura;
- il richiamo alla normativa IVA applicata;
- il relativo periodo o, in alternativa, la data e il paragrafo dell’accordo commerciale.
L’Amministrazione finanziaria ha, infine, chiarito che, qualora – per un’operazione soggetta all’obbligo del rilascio dello scontrino, della ricevuta o fattura-ricevuta fiscale (art. 22 del DPR 633/1972 e DPR 696/1996) – sia emessa la fattura ordinaria o semplificata, il soggetto passivo non è tenuto ad ulteriori adempimenti di certificazione (circ. 97/1997). A questo proposito, è stato altresì osservato che questa funzione sostituiva non si riferisce soltanto alla fattura immediata, ma anche a quella differita e riepilogativa di cui all’art. 21, comma 4 del Decreto IVA.