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Ultimi giorni per gli interpelli delle società di comodo

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Scade il 2 luglio 2014 il termine per la presentazione delle istanze di disapplicazione relative al periodo d’imposta 2013
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Scade mercoledì 2 luglio 2014 il termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle istanze per la disapplicazione delle discipline delle società non operative e delle società in perdita sistematica per il periodo d’imposta 2013, qualora le società interessate non possano fare valere alcuna causa di esclusione o di disapplicazione automatica. Il 2 luglio rappresenta, infatti, il novantesimo giorno antecedente alla data del 30 settembre, termine per la presentazione della dichiarazione riferita al 2013 stesso.
Nei casi, che non paiono isolati, nei quali la società sia al contempo non operativa e in perdita sistematica, occorre presentare due istanze separate, anche se è presumibile che in più situazioni le motivazioni che verranno addotte per giustificare gli scostamenti potranno essere le medesime (uno stato di crisi produttiva determina, infatti, normalmente sia una contrazione dei ricavi, sia lo stato di perdita).
Le modalità di presentazione dell’istanza si rinvengono nell’art. 1 del DM n. 259 del 19 giugno 1998. L’interpello, in particolare, deve essere rivolto alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, ma materialmente indirizzato all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, sempre individuato secondo criteri di competenza territoriale. A norma del suddetto DM 259/98, l’istanza deve essere spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento; va tuttavia evidenziato che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 14 del 15 marzo 2007), è possibile consegnare direttamente la stessa anche presso l’ufficio competente per territorio, in luogo dell’utilizzo del servizio postale. Proprio la scelta tra le due diverse modalità assume risvolti particolari in prossimità del termine di scadenza per la presentazione del documento.
In base all’art. 1 comma 5 del DM 259/98, infatti, l’istanza si intende presentata all’atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell’ufficio destinatario (e non, quindi, all’atto della spedizione); qualora, quindi, l’istanza venga inviata in questi giorni tramite il servizio postale e non venga ricevuta dal destinatario entro il 2 luglio, il rischio è che l’ufficio possa eccepire la tardività dell’interpello, fatto che secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 32 del 14 giugno 2010) ne determinerebbe l’inammissibilità e, conseguentemente, la necessità di attivare un contenzioso relativo a questo aspetto procedurale.
Tale contenzioso si aggiungerebbe, presumibilmente, a quello “sostanziale” sulla natura di comodo o meno della società nonché, per completare un quadro che certo è lontanissimo dall’essere lineare e privo di insidie per il professionista che gestisce la pratica, a quello che potenzialmente potrebbe essere attivato in caso di omessa impugnazione della risposta negativa dell’ufficio e successivo disconoscimento della legittimazione a ricorrere contro l’avviso di accertamento (questione che sembra però “sgonfiarsi” alla luce dell’ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione).
“Preventività” stabilita dalla sola prassi dell’Agenzia
Per tornare alla questione della “preventività” dell’interpello, va ricordato che si tratta di una caratteristica che non si desume da alcun dato normativo; il carattere obbligatorio e preventivo delle istanze di disapplicazione delle società di comodo è stato, infatti, “introdotto” dall’Agenzia delle Entrate con la sopra citata circ. 32/2010. Va detto che vi sono sentenze di merito che hanno sconfessato tale impostazione, ritenendo ammissibili e produttivi di effetti gli interpelli presentati anche oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione di UNICO: con la sentenza n. 181/16/12 del 7 maggio 2012, infatti, la C.T. Prov. Milano ha rilevato che, se è vero che l’istanza ha ad oggetto una questione che influenzerà il comportamento della società all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, allo stesso tempo il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione non esiste quale termine decadenziale.
Seguendo tale linea interpretativa, quindi, anche le istanze presentate successivamente al 2 luglio dovrebbero considerarsi valide, anche se chiaramente non viene garantito alla società che la risposta giunga entro il 30 settembre. Si tratterebbe, ad ogni modo, di una situazione gestibile in quanto:
- se la società ha versato le imposte relative al 2013 e presentato la dichiarazione confidando in una risposta positiva, mentre l’istanza viene bocciata, è possibile ravvedere UNICO 2014 (a questo punto, infedele) secondo le ordinarie modalità (sempre che, naturalmente, non si intenda attivare il contenzioso);
- se, invece, le imposte sono state versate prudenzialmente ipotizzando una risposta negativa e l’istanza viene invece accolta, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore, evidenziando un’eccedenza di versamento a saldo spendibile qualecredito nel modello F24.

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