DOCUMENTI INFORMATICI
CONSERVAZIONE e RIPRODUZIONE
ai FINI degli OBBLIGHI FISCALI
ai FINI degli OBBLIGHI FISCALI
In questa Circolare
1.
Codice dell’amministrazione digitale
2.
Modifiche al Codice dell’amministrazione
digitale
3.
Obiettivi del nuovo Codice
dell’amministrazione digitale
4.
Firma elettronica – Tipologie
5.
D.M. 17 giugno 2014
6.
Conservazione dei documenti
informatici
7.
Obblighi per la dematerializzazione
8.
Conservazione di documenti e
scritture: comunicazione in dichiarazione dei redditi
9.
Assolvimento dell’imposta di bollo
10.
Sottoscrizione digitale
Con la
pubblicazione nella G.U. n. 146 del 26.6.2014 del D.M. 17.6.2014 recante
«Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto –
articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005», sono diventate
operative le nuove linee guida da seguire per la conservazione e
riproduzione dei documenti informatici ai fini degli obblighi
fiscali.
1. CODICE
dell’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 è stato emanato su proposta del
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, di concerto con il Ministro per la
Funzione pubblica, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il
Ministro dell’Interno, con il Ministro della Giustizia, con il Ministro delle
Attività produttive e con il Ministro delle Comunicazioni.
Le
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale si applicano alle pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.
Il D.Lgs.
82/2005 si compone di un Capo I contenente i Principi generali e, in
particolare, definizioni, finalità e ambito di applicazione (Sezione I), i diritti
dei cittadini e delle imprese (Sezione II) e l’organizzazione delle
pubbliche Amministrazioni e, precisamente, i rapporti fra Stato, Regioni e
autonomie locali (Sezione III).
Il Capo II
è intitolato «Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti,
libri e scritture».
Anch’esso
è diviso in più sezioni, quali il documento informatico, le firme elettroniche
e i certificatori.
Il Capo
III tratta della formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, mentre il Capo IV della trasmissione informatica dei documenti, il
Capo V dei dati delle pubbliche Amministrazioni e servizi in rete, il Capo VI
dello sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nella pubblica
Amministrazione, poi vi sono le regole tecniche al Capo VII, il sistema
pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica Amministrazione
al Capo VIII e, infine, il Capo IX (originario Capo VIII) individua le norme
transitorie finali e le abrogazioni, tra cui quella del D.Lgs. 23.1.2002, n.
10, che è stato completamente inglobato nel nuovo Codice
dell’amministrazione digitale.
L’ultimo
articolo del D.Lgs. di cui sopra, più precisamente l’art. 92, prevede che le
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale entrino in vigore il
1° gennaio 2006.
2. MODIFICHE al
CODICE dell’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
È in vigore dal 25.1.2011 il nuovo Codice
dell’amministrazione digitale – Cad (D.Lgs. 235/2010 che modifica e
integra il D.Lgs. 82/2005) che costituisce il secondo pilastro su cui si
basa il processo di rinnovamento della pubblica Amministrazione (PA),
insieme al D.Lgs. 150/2009 che ha introdotto nella PA principi di meritocrazia,
premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti.
Il nuovo
Cad rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale
definito nel 2005 con il D.Lgs. 82/2005, aggiornando le regole di
riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione.
Il D.Lgs.
235/2010 è immediatamente efficace e avvia un processo che consente di avere
una PA finalmente moderna, digitale e sburocratizzata.
Con il
nuovo Cad, l’amministrazione digitale non è più soltanto una «dichiarazione
di principio».
Forti
delle esperienze maturate in questi anni, il nuovo Codice introduce, infatti,
un insieme di innovazioni normative che vanno a incidere concretamente
sui comportamenti e sulle prassi delle Amministrazioni e
sulla qualità dei servizi resi.
La riforma
rende così effettivi i diritti per cittadini e imprese, relativi
agli obblighi per la PA, dà sicurezza agli operatori circa la validità,
anche giuridica, dell’amministrazione digitale.
Il nuovo
Codice dell’amministrazione digitale si basa su due principi:
·
effettività della riforma: s’introducono misure premiali e
sanzionatorie favorendo, da una parte, le Amministrazioni virtuose
(anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti
grazie alle tecnologie digitali) e sanzionando, dall’altra, le Amministrazioni
inadempienti;
· incentivi all’innovazione
della PA:
dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall’informatizzazione
dei procedimenti, le pubbliche Amministrazioni ricaveranno dei risparmi che
potranno utilizzare per il finanziamento di progetti di innovazione e
per l’incentivazione del personale in essi coinvolto.
3. OBIETTIVI del
NUOVO
CODICE dell’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
CODICE dell’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
L’effettiva attuazione delle misure previste dal Cad
consente ai cittadini ed alle imprese di dialogare in modo più snello, rapido
ed efficace con la pubblica Amministrazione, attraverso il
pieno utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione che
consentiranno, se attuate a pieno regime, risparmi di tempo per i cittadini
e una sostanziale riduzione per le imprese degli oneri amministrativi
legati agli adempimenti richiesti dalle norme di legge.
I
principali obiettivi sono:
· evidenziare l’importanza del processo di cambiamento
per le pubbliche Amministrazioni a seguito dell’introduzione del Cad e
del nuovo modo di dialogare e comunicare che il Codice consente nelle
relazioni tra cittadini, imprese e pubblica Amministrazione;
· evidenziare i vantaggi che cittadini e imprese
possono ottenere dall’utilizzo delle tecnologie informatiche che
consentono di dialogare ed ottenere risposte in maniera veloce e puntuale
dalle pubbliche Amministrazioni, con conseguente risparmio di tempo e di
oneri;
· stimolare comportamenti attivi di cittadini
ed imprese in quanto il cambiamento dei comportamenti non deve
riguardare solo le pubbliche Amministrazioni ma tutti. Solo così
potranno essere sfruttati appieno gli strumenti e le opportunità
del Cad.
4. FIRMA
ELETTRONICA – TIPOLOGIE
Il Codice dell’amministrazione digitale ha uniformato il sistema
della sottoscrizione elettronica al quadro comunitario per le firme
elettroniche tracciato dalla Direttiva 1999/93/CE.
L’assetto
delineato dal Cad trova, poi, specificazione nel D.P.C.M. 22.2.2013 che fissa
le nuove regole tecniche in materia di generazione, apposizione
e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali.
Sono quattro
le tipologie previste che di seguito si evidenziano:
a) firma elettronica: la cd. «firma
debole» intesa come l’insieme dei dati in forma elettronica,
riconducibili all’autore (anche di tipo: log identificativo, indirizzo mail,
ecc.), allegati o connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti
in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione
informatica. Questo tipo di firma ha un valore probatorio liberamente
valutabile dal giudice in fase di giudizio, in base a caratteristiche
oggettive di qualità e sicurezza;
b) firma elettronica avanzata: è un
particolare tipo di firma elettronica che, allegando o connettendo un
insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce
integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente
modificati), autenticità del documento sottoscritto e controllo
esclusivo dello strumento di firma. Quest’ultimo elemento assicura la
connessione univoca con il firmatario e, quindi, la paternità giuridica
del documento. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
avanzata, formato nel rispetto delle regole tecniche, è valido fino a
querela di falso; comporta l’inversione dell’onere della prova per il suo
disconoscimento. L’utilizzo della firma elettronica avanzata permette, inoltre,
di realizzare in modalità informatica gli atti che per legge devono
essere realizzati in forma scritta, salvo i casi in cui la stessa
legge richieda l’utilizzo della firma digitale o della firma
elettronica qualificata;
c) firma elettronica qualificata:
è un particolare tipo di firma elettronica avanzata che si basa su un certificato
qualificato, rilasciato da certificatori accreditati, che garantisce
l’identificazione univoca del titolare, realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma (Secure Signature
Creation Device – SSCD);
d) firma digitale: è un particolare tipo
di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
di garantire e verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici. Il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche, è riconosciuto valido a tutti gli
effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta. In
altre parole, questi strumenti permettono la valida realizzazione in
modalità informatica di tutti gli atti per i quali la legge richiede che
sia utilizzata la forma scritta. Inoltre, per la validità di alcuni
atti, di particolare importanza (individuati dall’art. 1350 c.c., punti
1-12, come ad es. gli atti di compravendita di beni immobili o mobili
registrati, le locazioni ultranovenali, la costituzione di società, ecc.) è
necessario l’utilizzo di queste due tipologie di firma (mentre non è
possibile utilizzare la firma elettronica avanzata).
5. D.M. 17 GIUGNO
2014
L’approvazione del decreto oggetto del presente commento è
prevista dall’art. 21, co. 5, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., che prevede
espressamente che «gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie».
Il decreto
in commento abroga il precedente D.M. 23.1.2014. Le vecchie modalità,
tuttavia, rimangono valide per la documentazione già archiviata che,
comunque, può essere sempre dematerializzata.
Il decreto
dispone principalmente alcune novità che consistono:
·
nel superamento del vincolo temporale di quindici giorni
per la conservazione delle fatture elettroniche;
· nella eliminazione
della comunicazione dell’impronta degli archivi digitali
all’Agenzia delle Entrate;
· nella semplificazione
del processo di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti
informatici.
Il D.M.
17.6.2014 prevede espressamente che ai fini tributari:
· la formazione;
· l’emissione;
· la trasmissione;
· la conservazione;
· la copia;
· la duplicazione;
· la riproduzione;
· l’esibizione;
· la validazione
temporale;
· la sottoscrizione,
dei documenti informatici avvengano nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71, D.Lgs.
82/2005 e dell’art. 21, co. 3, D.P.R. 633/1972, in materia di fatturazione
elettronica.
I
documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell’immodificabilità,
dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità, e
utilizzano i formati previsti dal D.Lgs. 82/2005, dai decreti emanati ai
sensi dell’art. 71, stesso D.Lgs. ovvero utilizzano i formati scelti dal
responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel
manuale di conservazione, atti a garantire l’integrità, l’accesso e la
leggibilità nel tempo del documento informatico.
6. CONSERVAZIONE
dei DOCUMENTI INFORMATICI
dei DOCUMENTI INFORMATICI
Il D.M. in commento prevede che i documenti informatici
siano conservati in modo tale che:
·
siano rispettate le norme del Codice civile, le
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale e delle relative
regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta
della contabilità;
·
siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione
delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita
Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali
informazioni siano obbligatoriamente previste.
Altre
funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in
relazione alle diverse tipologie di documento, con provvedimento delle competenti
Agenzie fiscali.
Il processo
di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un
riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di
archiviazione.
Il processo
di conservazione è effettuato entro il termine previsto dall’art.
7, co. 4-ter, D.L. 10.6.1994, n. 357, conv. con modif. dalla L. 4.8.1994, n.
489.
Trattasi,
in sostanza, dei tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
7. OBBLIGHI
per la DEMATERIALIZZAZIONE
per la DEMATERIALIZZAZIONE
Ai fini
tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e
delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e
scritture analogiche avviene ai sensi dell’art. 22, co. 3, D.Lgs. 82/2005, e
termina con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della
firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati
rilasciati delle Agenzie fiscali.
Il sigillo
di «copia conforme» all’originale ai fini fiscali va posto da un
notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato.
La
distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione,
è consentita soltanto dopo il completamento della procedura suindicata.
8. CONSERVAZIONE
di DOCUMENTI e SCRITTURE:
COMUNICAZIONE in DICHIARAZIONE dei REDDITI
COMUNICAZIONE in DICHIARAZIONE dei REDDITI
L’art. 5,
D.M. in commento, afferma che il contribuente debba comunicare che
effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti
ai fini tributari, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta di riferimento.
In sostanza si semplifica l’iter rispetto al percorso tracciato
dal D.M. 23.1.2004 (come anticipato abrogato a seguito dell’entrata in
vigore del D.M. 17.6.2014 avvenuta il 27.6.2014), per la comunicazione
all’Amministrazione fiscale dell’adozione della conservazione
dematerializzata.
Sarà
sufficiente, infatti, che il contribuente informi l’Agenzia attraverso
la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
riferimento; in tal modo è, di fatto, eliminato l’obbligo di comunicazione
dell’impronta dell’archivio informatico alle Agenzie fiscali.
In caso di
verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico
è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o
informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo
di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi
dell’art. 35, co. 2, lett. d), D.P.R. 633/1972.
Il
documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo
le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle
competenti Agenzie fiscali.
9. ASSOLVIMENTO
dell’IMPOSTA di BOLLO
L’art. 6,
D.M. in commento, semplifica anche il pagamento dell’imposta di bollo.
È, infatti, disposto che l’imposta di bollo sui documenti informatici
fiscalmente rilevanti sia corrisposta mediante versamento nei modi di cui
all’art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
In sostanza verrà versato tramite l’utilizzo del Modello F24.
Il
pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai
documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene
in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Le fatture
elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta
di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta,
ai sensi di quanto previsto dal D.M. in commento.
Per quanto
riguarda i registri, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500
registrazioni o loro frazioni.
10.
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
L’art. 7,
D.M. in commento, infine, dispone una precisazione importante: la sottoscrizione
dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è
prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante
apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica
basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.