Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Nel «redditometro» la casa in comproprietà vale solo per il 50%

Nell’accertamento sintetico la determinazione del reddito del contribuente può avvenire, tanto nel “vecchio” quanto nel “nuovo” sistema, mediante l’imputazione della spesa patrimoniale o tramite la presunzione di un maggior reddito che deriva dal possesso di determinati beni.
A seguito del decreto 24 dicembre 2012, applicabile dagli accertamenti sull’anno , gli incrementi patrimoniali valgono per l’intero nell’anno del loro sostenimento, mentre a fronte della disponibilità di beni quali immobili e saranno imputate le c.d. “spese per elementi certi”, sempre di derivazione statistica ma di entità assai minore rispetto a quelle che attribuiva il decreto del 1992.
Varie volte la giustizia tributaria si è occupata dei beni acquisiti in comunione legale.
Con la sentenza n. 11213/2011, la Cassazione aveva affermato come, ai fini della richiesta di diminuzione del reddito imputato, non sia sufficiente sostenere che il bene è stato acquistato in regime di comunione legale, per cui dovrebbe essere attribuito a entrambi i coniugi, siccome, come del resto prevede l’art. 179 del codice civile, la presenza della comunione legale non esclude che taluni beni, acquistati in vigenza di tale regime, cadano effettivamente in comunione, da qui la necessità di produrre almeno l’atto di acquisto.
Successivamente, con la sentenza n. 28415 del 2013 (concernente un incremento patrimoniale), era stato asserito che il contribuente non può pretendere che l’acquisto di un immobile effettuato da un coniuge vada imputato, quale incremento patrimoniale, solo nella misura del in virtù del fatto che esso è soggetto al regime civilistico della comunione legale: in base a questa tesi, la comunione legale non dimostra che l’esborso finanziario, fatto rilevante ai fini dell’accertamento sintetico, sia avvenuto con denaro di entrambi i coniugi.
Con l’interessante sentenza n. 24595 depositata ieri, la Cassazione (apparentemente) fissa un principio contrario.
In sostanza, si afferma che ove l’Agenzia delle Entrate notifichi un accertamento fondato sulla spesa patrimoniale e l’acquisto del bene sia avvenuto in comproprietà (non si trattava, questa volta, di comunione legale), la corresponsione del prezzo “non può imputarsi interamente al contribuente, dovendo ritenersi che l’esborso del corrispettivo da parte dei comunisti sia proporzionale alla titolarità della rispettive quote del bene acquistato”.
A noi non pare che le due sentenze richiamate siano espressione di un contrasto di giurisprudenza sulla rilevanza “redditometrica” dei beni in comproprietà, ma sembra possano essere sintomatiche di un potenziale contrasto sull’assetto dell’onere della prova.
In campo fiscale, nella specie ai fini dell’accertamento sintetico, rileva unicamente la capacità contributiva, e non ha nessuna importanza la proprietà, tant’è che il “redditometro” si fonda sul concetto di disponibilità del bene.
Precedenti difformi nel caso della comunione legale
L’indice di capacità contributiva deriva dall’esborso finanziario, quindi se un bene è di proprietà di due coniugi in comunione legale, o di quattro comunisti, ma il prezzo viene in concreto pagato da uno solo dei coniugi o dei comunisti (o addirittura da un terzo), è nei confronti di questi ultimi che emerge il presupposto per effettuare l’accertamento.
Come accennato, le due sentenze della Cassazione sembrano riguardare il problema dell’onere della prova.
Se un bene è in proprietà di due soggetti, l’Ufficio può imputare l’esborso a uno solo dei coniugi/comunisti lasciando al contribuente il compito di difendersi provando che il prezzo è stato pagato da tutti i comproprietari oppure deve prima appurare se il prezzo è stato in realtà pagato da tutti e due i comunisti o da tutti e due i coniugi?
Dall’ultima sentenza della Cassazione, sembra che, sulla base del dato relativo all’assetto proprietario, il prezzo sostenuto debba presumersi proporzionale alla titolarità del bene, in difetto di indici contrari.
Quindi, è l’Agenzia delle Entrate che, se intende imputare tutta la spesa al soggetto accertato, ha l’onere di indicare nell’accertamento e di dimostrare in sede processuale che, in realtà, il coniuge o il comunista accertati hanno sostenuto per l’intero l’esborso relativo all’incremento patrimoniale.
Ciò sarebbe anche coerente con il risalente (ma sempre attuale) principio sancito da Enrico Allorio, secondo cui il Fisco, prima di vantare una pretesa nei confronti di un contribuente, deve dimostrare a sé stesso che quella pretesa sia fondata.
Tale prova può derivare dall’esame dell’atto di acquisto, dai questionari inviati al contribuente nella fase di verifica, o ancora da elementi derivanti da indagini finanziarie (sempre che, in quest’ultima ipotesi, siano rispettate tutte le garanzie procedimentali del caso).
Nell’accertamento sintetico la determinazione del reddito del contribuente può avvenire, tanto nel “vecchio” quanto nel “nuovo” sistema, mediante l’imputazione della spesa patrimoniale o tramite la presunzione di un maggior reddito che deriva dal possesso di determinati beni.

A seguito del decreto 24 dicembre 2012, applicabile dagli accertamenti sull’anno , gli incrementi patrimoniali valgono per l’intero nell’anno del loro sostenimento, mentre a fronte della disponibilità di beni quali immobili e saranno imputate le c.d. “spese per elementi certi”, sempre di derivazione statistica ma di entità assai minore rispetto a quelle che attribuiva il decreto del 1992.

Varie volte la giustizia tributaria si è occupata dei beni acquisiti in comunione legale.
Con la sentenza n. 11213/2011, la Cassazione aveva affermato come, ai fini della richiesta di diminuzione del reddito imputato, non sia sufficiente sostenere che il bene è stato acquistato in regime di comunione legale, per cui dovrebbe essere attribuito a entrambi i coniugi, siccome, come del resto prevede l’art. 179 del codice civile, la presenza della comunione legale non esclude che taluni beni, acquistati in vigenza di tale regime, cadano effettivamente in comunione, da qui la necessità di produrre almeno l’atto di acquisto.

Successivamente, con la sentenza n. 28415 del 2013 (concernente un incremento patrimoniale), era stato asserito che il contribuente non può pretendere che l’acquisto di un immobile effettuato da un coniuge vada imputato, quale incremento patrimoniale, solo nella misura del in virtù del fatto che esso è soggetto al regime civilistico della comunione legale: in base a questa tesi, la comunione legale non dimostra che l’esborso finanziario, fatto rilevante ai fini dell’accertamento sintetico, sia avvenuto con denaro di entrambi i coniugi.

Con l’interessante sentenza n. 24595 depositata ieri, la Cassazione (apparentemente) fissa un principio contrario.
In sostanza, si afferma che ove l’Agenzia delle Entrate notifichi un accertamento fondato sulla spesa patrimoniale e l’acquisto del bene sia avvenuto in comproprietà (non si trattava, questa volta, di comunione legale), la corresponsione del prezzo “non può imputarsi interamente al contribuente, dovendo ritenersi che l’esborso del corrispettivo da parte dei comunisti sia proporzionale alla titolarità della rispettive quote del bene acquistato”.

A noi non pare che le due sentenze richiamate siano espressione di un contrasto di giurisprudenza sulla rilevanza “redditometrica” dei beni in comproprietà, ma sembra possano essere sintomatiche di un potenziale contrasto sull’assetto dell’onere della prova.
In campo fiscale, nella specie ai fini dell’accertamento sintetico, rileva unicamente la capacità contributiva, e non ha nessuna importanza la proprietà, tant’è che il “redditometro” si fonda sul concetto di disponibilità del bene.

Precedenti difformi nel caso della comunione legale
L’indice di capacità contributiva deriva dall’esborso finanziario, quindi se un bene è di proprietà di due coniugi in comunione legale, o di quattro comunisti, ma il prezzo viene in concreto pagato da uno solo dei coniugi o dei comunisti (o addirittura da un terzo), è nei confronti di questi ultimi che emerge il presupposto per effettuare l’accertamento.

Come accennato, le due sentenze della Cassazione sembrano riguardare il problema dell’onere della prova.
Se un bene è in proprietà di due soggetti, l’Ufficio può imputare l’esborso a uno solo dei coniugi/comunisti lasciando al contribuente il compito di difendersi provando che il prezzo è stato pagato da tutti i comproprietari oppure deve prima appurare se il prezzo è stato in realtà pagato da tutti e due i comunisti o da tutti e due i coniugi?

Dall’ultima sentenza della Cassazione, sembra che, sulla base del dato relativo all’assetto proprietario, il prezzo sostenuto debba presumersi proporzionale alla titolarità del bene, in difetto di indici contrari.
Quindi, è l’Agenzia delle Entrate che, se intende imputare tutta la spesa al soggetto accertato, ha l’onere di indicare nell’accertamento e di dimostrare in sede processuale che, in realtà, il coniuge o il comunista accertati hanno sostenuto per l’intero l’esborso relativo all’incremento patrimoniale.

Ciò sarebbe anche coerente con il risalente (ma sempre attuale) principio sancito da Enrico Allorio, secondo cui il Fisco, prima di vantare una pretesa nei confronti di un contribuente, deve dimostrare a sé stesso che quella pretesa sia fondata.
Tale prova può derivare dall’esame dell’atto di acquisto, dai questionari inviati al contribuente nella fase di verifica, o ancora da elementi derivanti da indagini finanziarie (sempre che, in quest’ultima ipotesi, siano rispettate tutte le garanzie procedimentali del caso).

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...