Nuovo modello per il bollo virtuale
Approvato dall’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato dal 1° gennaio 2015 per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale
L’imposta di bollo può essere corrisposta:
- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (il c.d. “contrassegno telematico” che ha sostituito le “vecchie” marche da bollo);
- in modo virtuale, da coloro che abbiano chiesto l’apposita autorizzazione all’Agenzia.
Il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale è disciplinato dall’art. 15 del DPR 642/72 che, per l’appunto, consente ai soggetti interessati di richiedere l’autorizzazione a tale modalità di pagamento dell’imposta di bollo anziché nei modi ordinari. La domanda di autorizzazione contiene l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti dall’ente durante l’anno.
Su tale base, l’imposta di bollo viene liquidata provvisoriamente dall’ufficio che, poi, in seguito all’indicazione (da presentare entro la fine di gennaio di ogni anno) del numero esatto di operazioni effettuate dall’ente nell’anno precedente, procede alla liquidazione definitiva ed al riconoscimento degli importi residui a debito o credito.
Per effetto di una modifica all’art. 15 del DPR 642/72, operata dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 597 della L. 147/2013), è stato disposto che la dichiarazione da presentare entro il mese di gennaio di ogni anno:
- deve indicare, oltre al numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente “distinti per voce di tariffa”, anche “gli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta”;
- deve essere “redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 146313 di ieri, 14 novembre 2014, è stata data attuazione a questa nuova norma, predisponendo il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Il modello si compone di un frontespizio e di 4 quadri:
- il frontespizio contiene, oltre all’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati generali, tra cui gli estremi dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, i dati del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata all’impegno alla presentazione in via telematica da parte dell’intermediario;
- il quadro A è dedicato all’indicazione degli “Atti e documenti soggetti a imposta fissa” per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale;
- il quadro B contempla gli “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale” per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale;
- il quadro C individua i “Versamenti effettuati” relativi alla liquidazione provvisoria per l’anno di riferimento della dichiarazione;
- infine, il quadro D fornisce il “Riepilogo imposta da dichiarazione” che riepiloga quanto dichiarato dal contribuente.
Il nuovo modello deve essere utilizzato, a partire dal 1° gennaio 2015, per la dichiarazione, ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale:
- degli atti e documenti emessi nell’anno precedente;
- in caso di rinuncia, degli atti e documenti emessi tra il primo gennaio dell’anno precedente e la data in cui ha effetto la rinuncia.
Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica (a tal fine il provvedimento dirama anche le specifiche tecniche), mediante i servizi telematici dell’Agenzia:
- direttamente dal dichiarante, ove sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
- avvalendosi di intermediari abilitati, come, ad esempio, professionisti e CAF.
Periodo transitorio per la rinuncia all’autorizzazione
Pertanto, entro il 31 gennaio 2015, i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo virtuale dovranno utilizzare il nuovo modello per comunicare gli atti emessi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, presentandolo in via telematica.
Invece, è previsto un periodo transitorio decorrente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 durante il quale le dichiarazioni da inviare a seguito di rinuncia all’autorizzazione, anche nei casi in cui quest’ultima avvenga in relazione ad operazioni straordinarie, devono essere presentate in formato cartaceo all’Ufficio territoriale competente.
Approvato dall’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato dal 1° gennaio 2015 per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale
L’imposta di bollo può essere corrisposta:
- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (il c.d. “contrassegno telematico” che ha sostituito le “vecchie” marche da bollo);
- in modo virtuale, da coloro che abbiano chiesto l’apposita autorizzazione all’Agenzia.
Il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale è disciplinato dall’art. 15 del DPR 642/72 che, per l’appunto, consente ai soggetti interessati di richiedere l’autorizzazione a tale modalità di pagamento dell’imposta di bollo anziché nei modi ordinari. La domanda di autorizzazione contiene l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti dall’ente durante l’anno.
Su tale base, l’imposta di bollo viene liquidata provvisoriamente dall’ufficio che, poi, in seguito all’indicazione (da presentare entro la fine di gennaio di ogni anno) del numero esatto di operazioni effettuate dall’ente nell’anno precedente, procede alla liquidazione definitiva ed al riconoscimento degli importi residui a debito o credito.
Per effetto di una modifica all’art. 15 del DPR 642/72, operata dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 597 della L. 147/2013), è stato disposto che la dichiarazione da presentare entro il mese di gennaio di ogni anno:
- deve indicare, oltre al numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente “distinti per voce di tariffa”, anche “gli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta”;
- deve essere “redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 146313 di ieri, 14 novembre 2014, è stata data attuazione a questa nuova norma, predisponendo il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Il modello si compone di un frontespizio e di 4 quadri:
- il frontespizio contiene, oltre all’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati generali, tra cui gli estremi dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, i dati del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata all’impegno alla presentazione in via telematica da parte dell’intermediario;
- il quadro A è dedicato all’indicazione degli “Atti e documenti soggetti a imposta fissa” per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale;
- il quadro B contempla gli “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale” per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale;
- il quadro C individua i “Versamenti effettuati” relativi alla liquidazione provvisoria per l’anno di riferimento della dichiarazione;
- infine, il quadro D fornisce il “Riepilogo imposta da dichiarazione” che riepiloga quanto dichiarato dal contribuente.
Il nuovo modello deve essere utilizzato, a partire dal 1° gennaio 2015, per la dichiarazione, ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale:
- degli atti e documenti emessi nell’anno precedente;
- in caso di rinuncia, degli atti e documenti emessi tra il primo gennaio dell’anno precedente e la data in cui ha effetto la rinuncia.
Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica (a tal fine il provvedimento dirama anche le specifiche tecniche), mediante i servizi telematici dell’Agenzia:
- direttamente dal dichiarante, ove sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
- avvalendosi di intermediari abilitati, come, ad esempio, professionisti e CAF.
Periodo transitorio per la rinuncia all’autorizzazione
Pertanto, entro il 31 gennaio 2015, i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo virtuale dovranno utilizzare il nuovo modello per comunicare gli atti emessi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, presentandolo in via telematica.
Invece, è previsto un periodo transitorio decorrente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 durante il quale le dichiarazioni da inviare a seguito di rinuncia all’autorizzazione, anche nei casi in cui quest’ultima avvenga in relazione ad operazioni straordinarie, devono essere presentate in formato cartaceo all’Ufficio territoriale competente.