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Al via il nuovo regime forfetario

Con l’approvazione, in Senato, del maxiemendamento alla legge di stabilità 2015, è possibile valutare in modo definitivo il nuovo regime forfetario per autonomi, applicabile dall’anno nuovo.

Rispetto a quanto già esaminato, è stato aggiunto un requisito d’accesso ulteriore: le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se i redditi conseguiti da tali attività sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR.
La verifica di tale prevalenza (da effettuare sull’anno precedente l’accesso, oppure su quello appena trascorso per la permanenza nel regime) è comunque necessaria se:
- il rapporto di lavoro è cessato;
- oppure la somma dei redditi d’impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000 euro.

Restano fermi gli altri requisiti relativi ai limiti:
- di ricavi o compensi (da 15.000 a 40.000 euro, a seconda della tipologia di attività);
- delle spese per lavoro (massimo 5.000 euro);
- dei beni strumentali (massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti).

I soggetti interessati all’applicazione del regime devono anche verificare se, quest’anno, si sono trovati in una o più situazioni che precludono l’utilizzo del regime (utilizzo di regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito, nessuna residenza in Italia o in altro Paese Ue o SEE con almeno il del reddito complessivo prodotto in Italia, effettuazione di cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, partecipazione in società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti) e, in caso positivo, attivarsi per far cessare la condizione preclusiva entro il 31 dicembre prossimo.

Operate queste verifiche, le nuove disposizioni sul regime forfetario prevedono alcuni adempimenti da effettuare in sede di accesso, nonché particolari regole per il passaggio tra regimi diversi. Più nello specifico, i soggetti che provengono da un regime soggetto ad IVA e alle regole ordinarie di determinazione del reddito (regimi ordinario, delle nuove iniziative produttive, degli “ex minimi”) devono:
- rettificare la detrazione dell’IVA assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie (a sfavore);
- chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione l’eccedenza detraibile dell’ultima dichiarazione IVA;
- far concorrere alla formazione del reddito del 2014 per le quote residue i componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti e rinviati per effetto di una facoltà od obbligo di legge (ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di manutenzione o di pubblicità);
- assoggettare al nuovo regime forfetario i ricavi/compensi di competenza del 2014 che non hanno concorso al reddito di tale anno (e viceversa);
- fatturare senza IVA e con la dicitura per l’esonero dalla ritenuta d’acconto;
- comunicare entro il 28 febbraio l’istanza per l’applicazione del regime contributivo agevolato (le cui modalità operative dovranno essere definite congiuntamente da Agenzia delle Entrate e INPS entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità).

Possibile prosecuzione del regime al 5%
In una situazione particolare si trovano i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio nel 2014, i quali:
- possono continuare ad applicare tale regime in via transitoria fino a scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni);
- ove decidano di applicare il regime forfetario, non considerano le prescrizioni sopra indicate in quanto il regime dagli stessi applicato nel 2014 è analogo a quello che applicheranno dal 2015 (ai fini IVA e per il calcolo dei ricavi o compensi con il criterio di cassa);
- ove applichino il regime ordinario nel 2015 – ad esempio, per l’impossibilità di applicare il nuovo regime agevolato a seguito della riduzione dei limiti di ricavi o compensi – devono considerare i seguenti aspetti: la rettifica della detrazione IVA (a favore), la ripresa degli ammortamenti per i beni preesistenti all’utilizzo del regime di vantaggio, i componenti negativi e positivi di competenza del periodo (regime di vantaggio), ma con manifestazione finanziaria successiva, partecipano al reddito del regime ordinario, istituire i registri contabili ed adempiere alle ordinarie prescrizioni ai fini IVA, emettere fattura con IVA assoggettando il corrispettivo o compenso a ritenuta d’acconto.

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