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Al via la trasmissione dati per la precompilazione dei 730

Le informazioni sui mutui, premi di assicurazione e contributi previdenziali, relative al 2014, devono essere inviate entro il 2 marzo 2015
Con tre provvedimenti emanati ieri, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per l’invio all’Anagrafe tributaria, da parte delle imprese di assicurazione, degli enti previdenziali, delle banche e degli intermediari finanziari, dei  relativi agli oneri deducibili e detraibili da acquisire per la precompilazione dei modelli 730, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175 (c.d. “decreto semplificazioni”).

Ai fini della precompilazione della dichiarazione, è stato infatti stabilito che i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Anagrafe tributaria, in relazione a tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- contributi di previdenza complementare.

I nuovi obblighi di comunicazione si applicano dalle informazioni relative all’anno 2014, in modo da poter essere acquisite e inserite nei modelli 730/2015 precompilati, che dovranno essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile del prossimo anno.

Le comunicazioni relative ai mutui e ai contributi previdenziali e assistenziali devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:
- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo;
- utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle specifiche tecniche stabilite dai provvedimenti in esame.
Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

Per le comunicazioni relative ai contratti assicurativi occorre invece utilizzare il Sistema di Interscambio Dati ().
Gli invii possono essere:
- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai relativi all’anno precedente. Pertanto, i dati relativi al dovranno essere trasmessi entro il 28 febbraio 2015, termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito al successivo lunedì 2 marzo. Le informazioni in esame dovevano già essere inviate all’Anagrafe  tributaria, ma entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di  riferimento, termine che è stato quindi anticipato di due mesi.

Nel caso di scarto dell’intero filecontenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati. Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale annullamento dei dati trasmessi.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.
L’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file, salvo cause di forza maggiore.
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