Il comma 679 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 conferma anche per l’anno i limiti imposti dalla legge alle aliquote TASI.
Ricordiamo, infatti, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
I Comuni, tuttavia, con deliberazione del Consiglio comunale possono aumentarla, fino ad un limite massimo oppure ridurla, fino al suo azzeramento.
La legge stabilisce dei vincoli e limiti per cui, l’aliquota TASI fissata dal Comune:
- sommata all’IMU, complessivamente, deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili (primo limite);
- per il e per il non può superare il 2,5 per mille (ad eccezione di quella prevista per i fabbricati rurali strumentali che, in ogni caso, non può superare l’1 per mille) (secondo limite).
Si ricorda che l’aliquota massima dell’IMU prevista dalla legge è stabilita al 10,6 per mille, per la generalità degli immobili e al 6 per mille, per l’abitazione principale e relative pertinenze. Pertanto, per gli immobili che sono già assoggettati all’aliquota IMU massima, la TASI non è di fatto applicabile.
Relativamente agli anni 2014 e 2015, è stato però stabilito (art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013, così come modificato dalla legge di stabilità 2015) che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 per mille, in deroga ai suddetti limiti, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.
Per gli anni 2014 e 2015, quindi:
- l’aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può aumentare fino all’11,4 per mille;
- l’aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l’IMU, può essere al massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8).
Con la circ. 29 luglio 2014 n. 2/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni ai Comuni circa l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, prevista dall’art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013.
Nello specifico, in base a quanto illustrato dal Ministero, possono essere superati (per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e a condizione che siano introdotte delle detrazioni d’imposta) i limiti previsti dalla norma, che consistono:
- nella somma delle aliquote di TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile (“primo limite”), che non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- nell’aliquota TASI massima per il , che non può eccedere il 2,5 per mille (“secondo limite”).
Di conseguenza, la maggiorazione riferita due limiti appena esposti e superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille.
Maggiorazione TASI da riferire ai due limiti
In altre parole, il Comune può decidere di:
- utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti,
- o distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.
Nel primo caso, le ipotesi sono due:
- se il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI all’11,4 per mille per gli altri immobili e al 6,8 per mille per l’abitazione principale, potrà fissare un’aliquota superiore al 2,5 per mille;
- se, invece, il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale.
Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il Comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che esso aumenti:
- dello 0,4 per mille il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;
- del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.
Il rispetto dei due limiti incrementati, come appena illustrato, dovrà essere verificato in relazione a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.
Ricordiamo, infatti, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
I Comuni, tuttavia, con deliberazione del Consiglio comunale possono aumentarla, fino ad un limite massimo oppure ridurla, fino al suo azzeramento.
La legge stabilisce dei vincoli e limiti per cui, l’aliquota TASI fissata dal Comune:
- sommata all’IMU, complessivamente, deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili (primo limite);
- per il e per il non può superare il 2,5 per mille (ad eccezione di quella prevista per i fabbricati rurali strumentali che, in ogni caso, non può superare l’1 per mille) (secondo limite).
Si ricorda che l’aliquota massima dell’IMU prevista dalla legge è stabilita al 10,6 per mille, per la generalità degli immobili e al 6 per mille, per l’abitazione principale e relative pertinenze. Pertanto, per gli immobili che sono già assoggettati all’aliquota IMU massima, la TASI non è di fatto applicabile.
Relativamente agli anni 2014 e 2015, è stato però stabilito (art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013, così come modificato dalla legge di stabilità 2015) che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 per mille, in deroga ai suddetti limiti, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.
Per gli anni 2014 e 2015, quindi:
- l’aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può aumentare fino all’11,4 per mille;
- l’aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l’IMU, può essere al massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8).
Con la circ. 29 luglio 2014 n. 2/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni ai Comuni circa l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, prevista dall’art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013.
Nello specifico, in base a quanto illustrato dal Ministero, possono essere superati (per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e a condizione che siano introdotte delle detrazioni d’imposta) i limiti previsti dalla norma, che consistono:
- nella somma delle aliquote di TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile (“primo limite”), che non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- nell’aliquota TASI massima per il , che non può eccedere il 2,5 per mille (“secondo limite”).
Di conseguenza, la maggiorazione riferita due limiti appena esposti e superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille.
Maggiorazione TASI da riferire ai due limiti
In altre parole, il Comune può decidere di:
- utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti,
- o distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.
Nel primo caso, le ipotesi sono due:
- se il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI all’11,4 per mille per gli altri immobili e al 6,8 per mille per l’abitazione principale, potrà fissare un’aliquota superiore al 2,5 per mille;
- se, invece, il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale.
Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il Comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che esso aumenti:
- dello 0,4 per mille il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale;
- del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.
Il rispetto dei due limiti incrementati, come appena illustrato, dovrà essere verificato in relazione a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.