La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 di ieri è intervenuta sulla nuova disciplina relativa ai rimborsi IVA art. 38- del DPR n. 633/1972, a seguito delle sostanziali modifiche introdotte dall’art. 13 del DLgs. 21 novembre 2014, n. 175 (in vigore dal 13 dicembre 2014), c.d. “decreto semplificazioni”.
Oltre all’ampliamento dell’ammontare dei rimborsi IVA eseguibili senza alcun adempimento (che passa a 15.000 euro), la nuova norma individua determinate tipologie di contribuenti “non a rischio” nei confronti dei quali non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi ottenibili senza prestazione di alcuna garanzia in favore dell’erario.
Nei casi, invece, di contribuenti “a rischio” e di contribuenti per i quali non sussistono i requisiti di operatività, l’erogazione del rimborso IVA superiore a 15.000 euro rimane subordinato alla prestazione della predetta garanzia.
Altra importante novità consiste nell’accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi in considerazione del fatto che la decorrenza del termine di tre mesi per la loro esecuzione è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (rispetto alla precedente formulazione che stabiliva il dies a quo nella scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).
Con riferimento al termine trimestrale per l’esecuzione dei rimborsi viene specificato che, in presenza di dichiarazione integrativa, questo decorre dal momento in cui viene presentata tale dichiarazione e, nel caso in cui il visto di conformità sia stato ivi apposto per la prima volta, gli interessi sono dovuti dalla medesima data. Con riguardo, invece, alle semplificazioni relative agli adempimenti del contribuente viene chiarito che, in relazione:
- all’innalzamento a 15.000 euro della soglia di esonero da ogni adempimento diverso dalla presentazione della dichiarazione, il calcolo del limite dev’essere riferito alla somma delle richieste effettuate per l’intero periodo d’imposta e , invece, alla singola richiesta;
- ai rimborsi superiori a 15.000 euro, è previsto per i contribuenti “non a rischio” l’esonero dalla prestazione della garanzia ove vengano congiuntamente rispettati gli adempimenti dell’apposizione del visto e della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di operatività;
- all’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione, la nuova disciplina ha inteso rendere coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili. Sicché, tale apposizione avrà effetto tanto per le compensazioni tanto per i rimborsi, fermo restando in quest’ultimo caso l’obbligo di rilascio della dichiarazione sostitutiva dianzi menzionata. Nonostante l’unicità dell’adempimento, la soglia di 15.000 euro dovrà essere calcolata separatamente per le compensazioni ed i rimborsi;
- alla dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, i) la verifica della solidità patrimoniale va effettuata prendendo a riferimento l’ultimo bilancio ancorché non approvato e ii) la verifica dell’ammontare delle azioni o quote (di società non quotate) cedute dev’essere effettuata nell’anno precedente la presentazione della richiesta di rimborso (ad esempio, se la richiesta è fatta il 15 marzo 2015, la verifica va fatta tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015);
- ai rimborsi superiori a 15.000 euro erogabili senza presentazione della garanza, i) il termine per la verifica dell’assenza di avvisi di accertamento o di rettifica notificati nei due anni antecedenti dev’essere effettuato con riferimento alla data di richiesta di rimborso e che ii) gli atti da considerare non sono solo quelli relativi all’IVA bensì anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
- ai rimborsi richiesti in conto fiscale con procedura semplificata, i rimborsi fino a 15.000 euro non rilevano ai fini del computo della franchigia di cui all’art. 78, comma 33, lettera b) della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- ai rimborsi in corso di esecuzione (e non conclusi) alla data del 13 dicembre 2014 trovano applicazione le disposizione previste dal decreto semplificazioni.
Sulla sospensione del rimborso a seguito dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000, viene chiarito che l’ufficio, venutone a conoscenza, deve procedere senza alcuna possibilità di valutazioni discrezionali in merito, sospendendo il rimborso (in tutto o in parte, a seconda dei casi) fino alla definizione del procedimento penale.
Con riguardo, invece, alle garanzie la disciplina è stata oggetto di modifica da parte della novella normativa, recependo le disposizioni recate dal previgente art. 38- del DPR 633/72. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito precedenti chiarimenti in relazione a specifiche questioni quali la durata delle garanzie, le diverse forme di garanzia (fidejussione, polizza fidejussoria, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, Confidi e assunzione dell’obbligo da parte della capogruppo, imprese comunitarie). Infine, col provv. n. 165769 sempre di ieri, è stato approvato il modello per prestare la garanzia tramite cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Oltre all’ampliamento dell’ammontare dei rimborsi IVA eseguibili senza alcun adempimento (che passa a 15.000 euro), la nuova norma individua determinate tipologie di contribuenti “non a rischio” nei confronti dei quali non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi ottenibili senza prestazione di alcuna garanzia in favore dell’erario.
Nei casi, invece, di contribuenti “a rischio” e di contribuenti per i quali non sussistono i requisiti di operatività, l’erogazione del rimborso IVA superiore a 15.000 euro rimane subordinato alla prestazione della predetta garanzia.
Altra importante novità consiste nell’accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi in considerazione del fatto che la decorrenza del termine di tre mesi per la loro esecuzione è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (rispetto alla precedente formulazione che stabiliva il dies a quo nella scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).
Con riferimento al termine trimestrale per l’esecuzione dei rimborsi viene specificato che, in presenza di dichiarazione integrativa, questo decorre dal momento in cui viene presentata tale dichiarazione e, nel caso in cui il visto di conformità sia stato ivi apposto per la prima volta, gli interessi sono dovuti dalla medesima data. Con riguardo, invece, alle semplificazioni relative agli adempimenti del contribuente viene chiarito che, in relazione:
- all’innalzamento a 15.000 euro della soglia di esonero da ogni adempimento diverso dalla presentazione della dichiarazione, il calcolo del limite dev’essere riferito alla somma delle richieste effettuate per l’intero periodo d’imposta e , invece, alla singola richiesta;
- ai rimborsi superiori a 15.000 euro, è previsto per i contribuenti “non a rischio” l’esonero dalla prestazione della garanzia ove vengano congiuntamente rispettati gli adempimenti dell’apposizione del visto e della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di operatività;
- all’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione, la nuova disciplina ha inteso rendere coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili. Sicché, tale apposizione avrà effetto tanto per le compensazioni tanto per i rimborsi, fermo restando in quest’ultimo caso l’obbligo di rilascio della dichiarazione sostitutiva dianzi menzionata. Nonostante l’unicità dell’adempimento, la soglia di 15.000 euro dovrà essere calcolata separatamente per le compensazioni ed i rimborsi;
- alla dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, i) la verifica della solidità patrimoniale va effettuata prendendo a riferimento l’ultimo bilancio ancorché non approvato e ii) la verifica dell’ammontare delle azioni o quote (di società non quotate) cedute dev’essere effettuata nell’anno precedente la presentazione della richiesta di rimborso (ad esempio, se la richiesta è fatta il 15 marzo 2015, la verifica va fatta tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015);
- ai rimborsi superiori a 15.000 euro erogabili senza presentazione della garanza, i) il termine per la verifica dell’assenza di avvisi di accertamento o di rettifica notificati nei due anni antecedenti dev’essere effettuato con riferimento alla data di richiesta di rimborso e che ii) gli atti da considerare non sono solo quelli relativi all’IVA bensì anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
- ai rimborsi richiesti in conto fiscale con procedura semplificata, i rimborsi fino a 15.000 euro non rilevano ai fini del computo della franchigia di cui all’art. 78, comma 33, lettera b) della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- ai rimborsi in corso di esecuzione (e non conclusi) alla data del 13 dicembre 2014 trovano applicazione le disposizione previste dal decreto semplificazioni.
Sulla sospensione del rimborso a seguito dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000, viene chiarito che l’ufficio, venutone a conoscenza, deve procedere senza alcuna possibilità di valutazioni discrezionali in merito, sospendendo il rimborso (in tutto o in parte, a seconda dei casi) fino alla definizione del procedimento penale.
Con riguardo, invece, alle garanzie la disciplina è stata oggetto di modifica da parte della novella normativa, recependo le disposizioni recate dal previgente art. 38- del DPR 633/72. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito precedenti chiarimenti in relazione a specifiche questioni quali la durata delle garanzie, le diverse forme di garanzia (fidejussione, polizza fidejussoria, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, Confidi e assunzione dell’obbligo da parte della capogruppo, imprese comunitarie). Infine, col provv. n. 165769 sempre di ieri, è stato approvato il modello per prestare la garanzia tramite cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.