L’Agenzia delle Entrate lo afferma espressamente in una risposta al Videoforum di Italia Oggi
In risposta ai quesiti del Videoforum di ieri, organizzato dal quotidiano Italia Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso dalla L. 190/2014 possono operare pure per le violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore della legge.
Il chiarimento, reso nella risposta 11, sostiene che, in ragione del favor rei, sebbene il “nuovo” art. 13 del DLgs. 472/97 sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, è possibile ravvedere anche violazioni “constatate” prima di tale data, sempre che, naturalmente, non sia stato ancora notificato l’atto impositivo (accertamento, avviso di liquidazione), oppure l’avviso bonario.
Volendo riepilogare i tratti salienti del “nuovo” ravvedimento operoso, è possibile, schematizzando, sostenere che la sanzione può essere ridotta:
- limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (lett. a) combinata con l’art. 13 del DLgs. 471/97);
- per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (lett. a-, introdotta dalla L. 190/2014);
- per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett. b);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione (lett. b-, introdotta dalla L. 190/2014);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione (lett. b-, introdotta dalla L. 190/2014);
- limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione (lett. c).
Sempre necessario sanare le violazioni “a monte”
Così, sarebbe possibile sanare la dichiarazione infedele commessa nell’ambito del modello UNICO 2013 entro il prossimo 30 settembre, fruendo della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in virtù della “nuova” lett. b-).
Molto interessante è il chiarimento contenuto nella risposta numero 9. Ora, se c’è il “PVC”, il ravvedimento è possibile, e la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo. La struttura del ravvedimento, conferma l’Agenzia, consente di decidere, pure in tal caso, quante e quali violazioni ravvedere, lasciando proseguire il procedimento accertativo per le restanti.
Si afferma che “sarà onere del contribuente comunicare agli uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza”; nonostante si tratti di un onere non previsto dalla norma, appare opportuno, in quanto gli uffici possono subito avere contezza dei rilievi, constatati nel “PVC”, interessati dal ravvedimento.
Oltre a ciò, nella risposta ai quesiti n. 10 e 11 vi sono chiarimenti abbastanza scontati. Infatti, è stato specificato che, pure nell’assetto attuale, rimane necessario, come affermato nella “vecchia” circolare 192 del 1998, sanare, in tema di IVA, sia la violazione da dichiarazione infedele che quelle “prodromiche” (relative, quindi, alle fatturazioni e alle registrazioni, nonché ai versamenti eseguiti in occasione delle liquidazioni periodiche). Poi, si afferma che, altresì nel nuovo sistema, permane la differenza, ai fini dei termini entro cui beneficiare del ravvedimento, tra tributi periodici (caratterizzati dalla presenza dell’obbligo dichiarativo) e tributi istantanei (ove detto obbligo non sussiste).
In risposta ai quesiti del Videoforum di ieri, organizzato dal quotidiano Italia Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le modifiche apportate all’istituto del ravvedimento operoso dalla L. 190/2014 possono operare pure per le violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore della legge.
Il chiarimento, reso nella risposta 11, sostiene che, in ragione del favor rei, sebbene il “nuovo” art. 13 del DLgs. 472/97 sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, è possibile ravvedere anche violazioni “constatate” prima di tale data, sempre che, naturalmente, non sia stato ancora notificato l’atto impositivo (accertamento, avviso di liquidazione), oppure l’avviso bonario.
Volendo riepilogare i tratti salienti del “nuovo” ravvedimento operoso, è possibile, schematizzando, sostenere che la sanzione può essere ridotta:
- limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (lett. a) combinata con l’art. 13 del DLgs. 471/97);
- per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (lett. a-, introdotta dalla L. 190/2014);
- per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett. b);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione (lett. b-, introdotta dalla L. 190/2014);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione (lett. b-, introdotta dalla L. 190/2014);
- limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione (lett. c).
Sempre necessario sanare le violazioni “a monte”
Così, sarebbe possibile sanare la dichiarazione infedele commessa nell’ambito del modello UNICO 2013 entro il prossimo 30 settembre, fruendo della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in virtù della “nuova” lett. b-).
Molto interessante è il chiarimento contenuto nella risposta numero 9. Ora, se c’è il “PVC”, il ravvedimento è possibile, e la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo. La struttura del ravvedimento, conferma l’Agenzia, consente di decidere, pure in tal caso, quante e quali violazioni ravvedere, lasciando proseguire il procedimento accertativo per le restanti.
Si afferma che “sarà onere del contribuente comunicare agli uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza”; nonostante si tratti di un onere non previsto dalla norma, appare opportuno, in quanto gli uffici possono subito avere contezza dei rilievi, constatati nel “PVC”, interessati dal ravvedimento.
Oltre a ciò, nella risposta ai quesiti n. 10 e 11 vi sono chiarimenti abbastanza scontati. Infatti, è stato specificato che, pure nell’assetto attuale, rimane necessario, come affermato nella “vecchia” circolare 192 del 1998, sanare, in tema di IVA, sia la violazione da dichiarazione infedele che quelle “prodromiche” (relative, quindi, alle fatturazioni e alle registrazioni, nonché ai versamenti eseguiti in occasione delle liquidazioni periodiche). Poi, si afferma che, altresì nel nuovo sistema, permane la differenza, ai fini dei termini entro cui beneficiare del ravvedimento, tra tributi periodici (caratterizzati dalla presenza dell’obbligo dichiarativo) e tributi istantanei (ove detto obbligo non sussiste).