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Il versamento dell’IMU sui terreni agricoli slitta al 10 febbraio

Lo stabilisce un DL, approvato in extremis dal Consiglio dei Ministri, che dispone la revisione dei criteri che definiscono i terreni esenti

Dopo non poche vicissitudini e colpi di scena, ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che dispone la revisione dei criteri che definiscono i terreni agricoli esenti dall’ ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DLgs. 504/92 (cui la disciplina dell’IMU rinvia), con l’applicazione dei criteri di montanità elaborati dall’ISTAT.

Come si legge dal comunicato stampa n. 46 pubblicato sul sito del Governo, sono esentati, a partire dal 2015, tutti i terreni siti nei Comuni montani definiti come tali ai fini ISTAT e, nei Comuni parzialmente montani, vengono esentati tutti i terreni posseduti e condotti (di proprietà o in affitto quindi) dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (), iscritti alla previdenza agricola. Tali criteri si applicano, con effetti retroattivi, anche per l’anno 2014; in aggiunta, tuttavia, per il 2014 sono esentati anche i terreni che erano esenti dall’imposta ai sensi del DM 28 novembre 2014.

Infine, per dar modo ai contribuenti di procedere alla rideterminazione dei conteggi, il termine di pagamento dell’IMU per l’anno 2014, per chi non rientra nei parametri di esenzione, è posticipato al 10 febbraio, in luogo di quello fissato a lunedì 26 gennaio dal comma 692 dell’art. 1 della L. n. 190/2014.
Probabilmente, in tal modo vengono risolti i problemi che avevano inficiato la prima stesura della norma sfociando nei ricorsi al TAR, ma, se non altro, viene dato qualche giorno in più per la redazione dei calcoli.

Entrando nel merito dei conteggi, da rifare per il , si evidenzia che risulterà esente un maggior numero di terreni in quanto, contrariamente a quello che capiterà dal 2015 in poi, ai fini dell’esenzione per l’anno 2014 varranno alternativamente sia i criteri del DM 28 novembre 2014 che quelli del nuovo DL.

Nello specifico, il DM dello scorso novembre ha sostituito l’elencazione effettuata dalla C.M. n. 9/1993, distinguendo i terreni in tre categorie: quelli totalmente esenti; quelli esenti solo se posseduti da coltivatori diretti oppure imprenditori agricoli professionali; quelli imponibili, tipologia, quest’ultima, ricavata per esclusione dalle prime due.

Nella prima categoria rientrano tutti i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine superiore a 600 metri. L’elenco di tali Comuni è indicato in due file in xls (si tratta di due versioni differenti del medesimo file in formato CSV ed Excel 1997-2003) scaricabili dalla pagina dell’ISTAT al link www.istat.it/it/archivio/6789, dopo aver cliccato “Elenco comuni italiani”. I Comuni sono indicati nella colonna “L”, mentre nella colonna “P” è indicata, in metri, l’altitudine del centro del Comune. Nel dettaglio, se l’altitudine del centro è uguale o superiore a 601 metri, tutti i terreni non edificabili ubicati nel Comune sono, per l’anno 2014, esenti da IMU.

La seconda categoria riguarda i terreni dei Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 e 600 metri. In tale ipotesi sono esenti da IMU, per l’anno 2014, tutti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, di cui all’art. 1 del DLgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. L’esenzione si applica anche ai terreni concessi loro in comodato oppure in affitto. Per quanto riguarda le aree fabbricabili, le “Linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze” dell’11 luglio 2012, come già previsto ai fini ICI, ne hanno precisato l’assimilazione ai terreni agricoli esclusivamente se possedute e coltivate dagli agricoltori stessi. Viceversa, i terreni posseduti da altri soggetti sconteranno l’IMU con l’aliquota propria e le eventuali agevolazioni deliberate dai Comuni.

Il DL di prossima pubblicazione, invece, dal quel che si evince dal comunicato, farebbe riferimento esclusivamente alla qualifica di “montano” attribuita al Comune dall’ISTAT e rinvenibile sul medesimo file di cui si è detto. In questo caso bisogna prestare attenzione alla colonna R, denominata “Comune Montano”. In base alla legenda riportata, sono indicati con la sigla “” i Comuni totalmente montani, “” i Comuni parzialmente montani e “NM” i Comuni non montani.

Secondo quanto scritto nel comunicato, l’esenzione sarà totale per i terreni agricoli, ancorché non coltivati, ubicati nei Comuni totalmente montani (quelli che hanno la lettera T nella colonna R) mentre, per i Comuni parzialmente montani, sarà limitata a quelle aree, ancorché non coltivate, possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP, di cui all’art. 1 del DLgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Il calcolo dell’imposta avviene sulla base dell’aliquota base del 7,6 per mille, a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. Al riguardo, occorre far riferimento, vista la valenza delle aliquote deliberate negli anni precedenti, anche a quelle relative agli anni 2012 e 2013. Come anticipato, il versamento dovrà avvenire entro martedì 10 febbraio e non più entro lunedì prossimo, utilizzando il codice tributo .

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