Chiarito l’esonero anche se tali dichiarazioni esplicano effetto unicamente tra il 1° gennaio 2015 e l’11 febbraio 2015
L’Agenzia delle Entrate, al Videoforum 2015 di Italia Oggi che si è tenuto ieri, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti per i fornitori che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento con le vecchie modalità.
Come già osservato su Eutekne.info (si veda “Lettere d’intento in attesa di chiarimenti” del 16 gennaio), le nuove disposizioni introdotte dall’art. 20 del DLgs. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) in tema di obblighi connessi alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento, hanno generato dubbi interpretativi tra gli operatori con specifico riferimento alla gestione del periodo transitorio (previsto al punto 5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014).
In particolare, era necessario definire il comportamento che deve tenere il fornitore dell’esportatore abituale che riceve una lettera d’intento secondo le vecchie modalità e, in particolare, se debba procedere alla comunicazione delle lettere d’intento ricevute in base alla vecchia disciplina.
Con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 (§ 11) – nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, fino all’11 febbraio 2015 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del DLgs.) – è stato chiarito che gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore secondo le modalità previgenti. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.
L’Agenzia delle Entrate – in occasione del citato Videoforum – osserva, quindi, che per individuare puntualmente gli adempimenti richiesti in capo al fornitore e all’esportatore è necessario distinguere a seconda che l’esportatore abbia inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento esclusivamente in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015 o che la dichiarazione d’intento si riferisca anche ad operazioni da effettuarsi successivamente a tale data.
Nel primo caso, quello delle dichiarazioni d’intento che si riferiscono esclusivamente ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015 (ad esempio: con validità per una sola operazione effettuata il 5 gennaio 2015), l’esportatore adempie correttamente ai suoi obblighi mediante il solo invio della dichiarazione al fornitore secondo le vecchie regole.
Il fornitore è, peraltro, tenuto a trasmettere tale dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (restando comunque salvo l’obbligo di conservazione della dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore ai fini del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria). Ciò in quanto, secondo i chiarimenti dell’Agenzia, il termine per il fornitore per trasmettere la dichiarazione d’intento ricevuta secondo la precedente disciplina – prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale l’operazione confluisce – scade, con riferimento alle operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015 (16 febbraio o 16 aprile), successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole (12 febbraio 2015).
Nel secondo caso, quello delle dichiarazioni d’intento che si riferiscono anche ad operazioni da effettuarsi successivamente all’11 febbraio 2015 (ad esempio, invio di dichiarazione il 20 dicembre 2014 con validità per tutto il 2015, con effettuazione di operazioni già a partire dal 1° gennaio 2015), l’esportatore, anche se ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento secondo le precedenti regole, è comunque tenuto ad applicare anche la nuova disciplina: dovrà, quindi trasmettere la dichiarazione d’intento telematicamente all’Agenzia – anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015 – e curarne la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di presentazione.
Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015.
In conclusione, considerato che in base alle nuove disposizioni a partire dal 2015 l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è stato trasferito in capo all’esportatore abituale e non più a carico del fornitore, in ottica di semplificazione – come si auspicava – è stato chiarito l’esonero dalla comunicazione in capo al fornitore per tutte le dichiarazioni d’intento ricevute con le vecchie modalità (anche se esplicano effetto unicamente tra il 1° gennaio 2015 e l’11 febbraio 2015).
L’Agenzia delle Entrate, al Videoforum 2015 di Italia Oggi che si è tenuto ieri, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti per i fornitori che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento con le vecchie modalità.
Come già osservato su Eutekne.info (si veda “Lettere d’intento in attesa di chiarimenti” del 16 gennaio), le nuove disposizioni introdotte dall’art. 20 del DLgs. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) in tema di obblighi connessi alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento, hanno generato dubbi interpretativi tra gli operatori con specifico riferimento alla gestione del periodo transitorio (previsto al punto 5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014).
In particolare, era necessario definire il comportamento che deve tenere il fornitore dell’esportatore abituale che riceve una lettera d’intento secondo le vecchie modalità e, in particolare, se debba procedere alla comunicazione delle lettere d’intento ricevute in base alla vecchia disciplina.
Con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 (§ 11) – nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, fino all’11 febbraio 2015 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del DLgs.) – è stato chiarito che gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore secondo le modalità previgenti. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.
L’Agenzia delle Entrate – in occasione del citato Videoforum – osserva, quindi, che per individuare puntualmente gli adempimenti richiesti in capo al fornitore e all’esportatore è necessario distinguere a seconda che l’esportatore abbia inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento esclusivamente in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015 o che la dichiarazione d’intento si riferisca anche ad operazioni da effettuarsi successivamente a tale data.
Nel primo caso, quello delle dichiarazioni d’intento che si riferiscono esclusivamente ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015 (ad esempio: con validità per una sola operazione effettuata il 5 gennaio 2015), l’esportatore adempie correttamente ai suoi obblighi mediante il solo invio della dichiarazione al fornitore secondo le vecchie regole.
Il fornitore è, peraltro, tenuto a trasmettere tale dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (restando comunque salvo l’obbligo di conservazione della dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore ai fini del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria). Ciò in quanto, secondo i chiarimenti dell’Agenzia, il termine per il fornitore per trasmettere la dichiarazione d’intento ricevuta secondo la precedente disciplina – prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale l’operazione confluisce – scade, con riferimento alle operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015 (16 febbraio o 16 aprile), successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole (12 febbraio 2015).
Nel secondo caso, quello delle dichiarazioni d’intento che si riferiscono anche ad operazioni da effettuarsi successivamente all’11 febbraio 2015 (ad esempio, invio di dichiarazione il 20 dicembre 2014 con validità per tutto il 2015, con effettuazione di operazioni già a partire dal 1° gennaio 2015), l’esportatore, anche se ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento secondo le precedenti regole, è comunque tenuto ad applicare anche la nuova disciplina: dovrà, quindi trasmettere la dichiarazione d’intento telematicamente all’Agenzia – anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015 – e curarne la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di presentazione.
Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015.
In conclusione, considerato che in base alle nuove disposizioni a partire dal 2015 l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è stato trasferito in capo all’esportatore abituale e non più a carico del fornitore, in ottica di semplificazione – come si auspicava – è stato chiarito l’esonero dalla comunicazione in capo al fornitore per tutte le dichiarazioni d’intento ricevute con le vecchie modalità (anche se esplicano effetto unicamente tra il 1° gennaio 2015 e l’11 febbraio 2015).