Non precisato il comportamento da tenere per il fornitore dell’esportatore abituale che le riceve secondo le vecchie modalità
Le nuove disposizioni introdotte dall’art. 20 del DLgs. n. 175/2014 (Decreto semplificazioni) in tema di obblighi connessi alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento stanno generando alcuni dubbi interpretativi tra gli operatori con specifico riferimento alla gestione del periodo transitorio.
Come noto, in base alle nuove disposizioni, l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è posto in capo all’esportatore abituale e non più a carico del fornitore dell’esportatore abituale. In breve, l’esportatore abituale è tenuto – in base alle nuove regole – a comunicare i dati delle proprie lettere d’intento all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 159674 del 12 dicembre 2014) e ad inviare la dichiarazione unitamente alla ricevuta di presentazione al proprio fornitore che è a sua volta tenuto a verificare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è disponibile un servizio ad hoc sul sito delle Entrate).
Il comma 3 del citato art. 20 prevede che le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, anche alle lettere d’intento inviate ai fornitori a dicembre 2014 o a gennaio 2015 con effetto per tutto l’anno 2015. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 (§ 11) che, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, fino all’11 febbraio 2015 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del DLgs.), gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore secondo le modalità previgenti restando in ogni caso salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.
Pertanto, l’esportatore abituale che abbia inviato una lettera d’intento secondo le precedenti regole a dicembre 2014 o entro l’11 febbraio 2015 avente validità per tutto il 2015 (o comunque anche per operazioni effettuate dopo il 12 febbraio 2015) sarà in ogni caso tenuto anche all’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate secondo la nuova disciplina.
Non è tuttavia stato chiarito il comportamento che deve tenere il fornitore dell’esportatore abituale che riceve una lettera d’intento secondo le vecchie modalità e, in particolare, se debba procedere alla comunicazione delle lettere d’intento ricevute in base alla vecchia disciplina. L’Agenzia delle Entrate si è infatti limitata a precisare che il fornitore dell’esportatore abituale è ovviamente tenuto, in questa specifica ipotesi, al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dell’esportatore abituale.
In un’ottica di semplificazione si riterrebbe opportuno esonerare in queste fattispecie il fornitore dell’esportatore abituale da un adempimento che dovrà comunque essere effettuato, in base alle nuove modalità, anche dall’esportatore abituale (si veda “Per le semplificazioni IVA vecchie regole in attesa dei provvedimenti attuativi” dell’11 dicembre 2014).
Comunque, anche nel caso in cui l’invio da parte del fornitore dell’esportatore secondo le vecchie modalità fosse ritenuto comunque necessario, questo soggetto avrebbe la possibilità di procedere con l’invio della comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
L’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato con la risoluzione n. 82 del 1° agosto 2012 che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento. Nel caso delle lettere d’intento ricevute secondo le vecchie modalità con validità per tutto l’anno 2015 il fornitore dell’esportatore abituale potrebbe quindi procedere tempestivamente (qualora richiesto) con la comunicazione entro il 16 febbraio 2015 (anche se la comunicazione è stata ricevuta nel mese di dicembre 2014).
Con riferimento a questa specifica fattispecie i fornitori possono legittimamente attendere il 16 febbraio 2015 per effettuare l’invio della comunicazione (qualora necessaria) secondo le vecchie modalità, auspicando che nel frattempo l’Amministrazione finanziaria intervenga sul punto.
Le nuove disposizioni introdotte dall’art. 20 del DLgs. n. 175/2014 (Decreto semplificazioni) in tema di obblighi connessi alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento stanno generando alcuni dubbi interpretativi tra gli operatori con specifico riferimento alla gestione del periodo transitorio.
Come noto, in base alle nuove disposizioni, l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è posto in capo all’esportatore abituale e non più a carico del fornitore dell’esportatore abituale. In breve, l’esportatore abituale è tenuto – in base alle nuove regole – a comunicare i dati delle proprie lettere d’intento all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 159674 del 12 dicembre 2014) e ad inviare la dichiarazione unitamente alla ricevuta di presentazione al proprio fornitore che è a sua volta tenuto a verificare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è disponibile un servizio ad hoc sul sito delle Entrate).
Il comma 3 del citato art. 20 prevede che le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, anche alle lettere d’intento inviate ai fornitori a dicembre 2014 o a gennaio 2015 con effetto per tutto l’anno 2015. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 (§ 11) che, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, fino all’11 febbraio 2015 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del DLgs.), gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore secondo le modalità previgenti restando in ogni caso salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.
Pertanto, l’esportatore abituale che abbia inviato una lettera d’intento secondo le precedenti regole a dicembre 2014 o entro l’11 febbraio 2015 avente validità per tutto il 2015 (o comunque anche per operazioni effettuate dopo il 12 febbraio 2015) sarà in ogni caso tenuto anche all’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate secondo la nuova disciplina.
Non è tuttavia stato chiarito il comportamento che deve tenere il fornitore dell’esportatore abituale che riceve una lettera d’intento secondo le vecchie modalità e, in particolare, se debba procedere alla comunicazione delle lettere d’intento ricevute in base alla vecchia disciplina. L’Agenzia delle Entrate si è infatti limitata a precisare che il fornitore dell’esportatore abituale è ovviamente tenuto, in questa specifica ipotesi, al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dell’esportatore abituale.
In un’ottica di semplificazione si riterrebbe opportuno esonerare in queste fattispecie il fornitore dell’esportatore abituale da un adempimento che dovrà comunque essere effettuato, in base alle nuove modalità, anche dall’esportatore abituale (si veda “Per le semplificazioni IVA vecchie regole in attesa dei provvedimenti attuativi” dell’11 dicembre 2014).
Comunque, anche nel caso in cui l’invio da parte del fornitore dell’esportatore secondo le vecchie modalità fosse ritenuto comunque necessario, questo soggetto avrebbe la possibilità di procedere con l’invio della comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
L’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato con la risoluzione n. 82 del 1° agosto 2012 che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento. Nel caso delle lettere d’intento ricevute secondo le vecchie modalità con validità per tutto l’anno 2015 il fornitore dell’esportatore abituale potrebbe quindi procedere tempestivamente (qualora richiesto) con la comunicazione entro il 16 febbraio 2015 (anche se la comunicazione è stata ricevuta nel mese di dicembre 2014).
Con riferimento a questa specifica fattispecie i fornitori possono legittimamente attendere il 16 febbraio 2015 per effettuare l’invio della comunicazione (qualora necessaria) secondo le vecchie modalità, auspicando che nel frattempo l’Amministrazione finanziaria intervenga sul punto.