Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Lettere d’intento in attesa di chiarimenti

Non precisato il comportamento da tenere per il fornitore dell’esportatore abituale che le riceve secondo le vecchie modalità

Le nuove disposizioni introdotte dall’art. 20 del DLgs. n. 175/2014 (Decreto semplificazioni) in tema di obblighi connessi alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento stanno generando alcuni dubbi interpretativi tra gli operatori con specifico riferimento alla gestione del periodo transitorio.

Come noto, in base alle nuove disposizioni, l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è posto in capo all’esportatore abituale e non più a carico del fornitore dell’esportatore abituale. In breve, l’esportatore abituale è tenuto – in base alle nuove regole – a comunicare i dati delle proprie lettere d’intento all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 159674 del 12 dicembre 2014) e ad inviare la dichiarazione unitamente alla ricevuta di presentazione al proprio fornitore che è a sua volta tenuto a verificare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è disponibile un servizio ad hoc sul sito delle Entrate).

Il comma 3 del citato art. 20 prevede che le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, anche alle lettere d’intento inviate ai fornitori a dicembre 2014 o a gennaio 2015 con effetto per tutto l’anno 2015. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 (§ 11) che, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, fino all’11 febbraio 2015 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del DLgs.), gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore secondo le modalità previgenti restando in ogni caso salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.

Pertanto, l’esportatore abituale che abbia inviato una lettera d’intento secondo le precedenti regole a dicembre 2014 o entro l’11 febbraio 2015 avente validità per tutto il 2015 (o comunque anche per operazioni effettuate dopo il 12 febbraio 2015) sarà in ogni caso tenuto anche all’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate secondo la nuova disciplina.
Non è tuttavia stato chiarito il comportamento che deve tenere il fornitore dell’esportatore abituale che riceve una lettera d’intento secondo le vecchie modalità e, in particolare, se debba procedere alla comunicazione delle lettere d’intento ricevute in base alla vecchia disciplina. L’Agenzia delle Entrate si è infatti limitata a precisare che il fornitore dell’esportatore abituale è ovviamente tenuto, in questa specifica ipotesi, al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dell’esportatore abituale.

In un’ottica di semplificazione si riterrebbe opportuno esonerare in queste fattispecie il fornitore dell’esportatore abituale da un adempimento che dovrà comunque essere effettuato, in base alle nuove modalità, anche dall’esportatore abituale (si veda “Per le semplificazioni IVA vecchie regole in attesa dei provvedimenti attuativi” dell’11 dicembre 2014).

Comunque, anche nel caso in cui l’invio da parte del fornitore dell’esportatore secondo le vecchie modalità fosse ritenuto comunque necessario, questo soggetto avrebbe la possibilità di procedere con l’invio della comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

L’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato con la risoluzione n. 82 del 1° agosto 2012 che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento. Nel caso delle lettere d’intento ricevute secondo le vecchie modalità con validità per tutto l’anno 2015 il fornitore dell’esportatore abituale potrebbe quindi procedere tempestivamente (qualora richiesto) con la comunicazione entro il 16 febbraio 2015 (anche se la comunicazione è stata ricevuta nel mese di dicembre 2014).

Con riferimento a questa specifica fattispecie i fornitori possono legittimamente attendere il 16 febbraio 2015 per effettuare l’invio della comunicazione (qualora necessaria) secondo le vecchie modalità, auspicando che nel frattempo l’Amministrazione finanziaria intervenga sul punto.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...