A partire dal triennio 2015-2017, scelta comunicata nel quadro IS della dichiarazione IRAP
Le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati) e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, tale opzione andrà comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. È l’effetto della modifica apportata dall’art. 16 comma 4 del DLgs. 175/2014 all’art. 5- comma 2 del DLgs. 446/97. Così, per il triennio 2015-2017, l’opzione sarà comunicata con la dichiarazione IRAP 2015, da presentare entro il 30 settembre 2015.
La stessa sarà, dunque, più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita (circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014 n. 31, § 7), avvalendosi del modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Ugualmente in sede di dichiarazione dei redditi saranno comunicate le opzioni per la trasparenza (si veda “Scade domani l’opzione per la trasparenza fiscale” del 30 dicembre 2014), il consolidato e la tonnage tax.
Peraltro, nel caso di soggetti neo-costituiti, qualora l’attività sia iniziata alla del 2014, l’opzione IRAP deve essere ancora esercitata secondo le modalità vigenti fino a tale anno, secondo quanto di seguito precisato.
Supponiamo che una si sia costituita in data 1° dicembre 2014 e abbia adottato il regime di contabilità ordinaria: essa può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il e il .
Per lo stesso periodo la società dovrà conservare il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 gennaio 2015 (60° giorno successivo giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta), utilizzando ancora il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Nel caso di specie, infatti, il primo periodo d’imposta interessato dall’opzione è in corso al 31 dicembre 2014 ed è, quindi, ancora sottoposto alla “vecchia” disciplina.
Analogamente, per gli imprenditori individuali che hanno iniziato l’attività durante il 2014, in relazione a tale periodo d’imposta e ai due successivi l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività indicata sulla dichiarazione di inizio attività (circ. Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2008 n. 60, § 4).
Così, se dal modello AA9/11 risulta che l’attività è iniziata in data 1° dicembre 2014, l’imprenditore individuale Tizio (purché in contabilità ordinaria) può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il e il e, per lo stesso periodo, andrà mantenuto il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione andrà inviata entro il 29 gennaio 2015, utilizzando ancora il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Analoga impostazione è adottata per le operazioni di trasformazione “regressiva”.
Supponiamo che un soggetto IRES (es. srl) si trasformi in società di persone (es. snc) e intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile proprio delle società di capitali (adottando il regime di contabilità ordinaria).
Se la trasformazione ha effetto dal 1° dicembre 2014, la snc deve inoltrare telematicamente il modello di opzione entro il 29 gennaio 2015. L’opzione è efficace già dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 e poi anche per il e il 2016.
In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intenderà “naturalmente” ed automaticamente adottato il regime proprio delle società di persone (art. 5- del DLgs. 446/97).
Così, riprendendo l’esempio precedente, in assenza di opzione, per il periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014, saranno applicate le regole di cui all’art. 5- del DLgs. 446/97. Se, per il triennio 2015-2017, si vorranno adottare le regole proprie delle società di capitali, occorrerà comunicare la relativa opzione seguendo le “nuove” regole (opzione all’interno della dichiarazione IRAP 2015).
Le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati) e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, tale opzione andrà comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. È l’effetto della modifica apportata dall’art. 16 comma 4 del DLgs. 175/2014 all’art. 5- comma 2 del DLgs. 446/97. Così, per il triennio 2015-2017, l’opzione sarà comunicata con la dichiarazione IRAP 2015, da presentare entro il 30 settembre 2015.
La stessa sarà, dunque, più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita (circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014 n. 31, § 7), avvalendosi del modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Ugualmente in sede di dichiarazione dei redditi saranno comunicate le opzioni per la trasparenza (si veda “Scade domani l’opzione per la trasparenza fiscale” del 30 dicembre 2014), il consolidato e la tonnage tax.
Peraltro, nel caso di soggetti neo-costituiti, qualora l’attività sia iniziata alla del 2014, l’opzione IRAP deve essere ancora esercitata secondo le modalità vigenti fino a tale anno, secondo quanto di seguito precisato.
Supponiamo che una si sia costituita in data 1° dicembre 2014 e abbia adottato il regime di contabilità ordinaria: essa può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il e il .
Per lo stesso periodo la società dovrà conservare il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 gennaio 2015 (60° giorno successivo giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta), utilizzando ancora il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Nel caso di specie, infatti, il primo periodo d’imposta interessato dall’opzione è in corso al 31 dicembre 2014 ed è, quindi, ancora sottoposto alla “vecchia” disciplina.
Analogamente, per gli imprenditori individuali che hanno iniziato l’attività durante il 2014, in relazione a tale periodo d’imposta e ai due successivi l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività indicata sulla dichiarazione di inizio attività (circ. Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2008 n. 60, § 4).
Così, se dal modello AA9/11 risulta che l’attività è iniziata in data 1° dicembre 2014, l’imprenditore individuale Tizio (purché in contabilità ordinaria) può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014. L’opzione sarà valida anche per il e il e, per lo stesso periodo, andrà mantenuto il regime di contabilità ordinaria. La relativa comunicazione andrà inviata entro il 29 gennaio 2015, utilizzando ancora il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008 (e successive modifiche).
Analoga impostazione è adottata per le operazioni di trasformazione “regressiva”.
Supponiamo che un soggetto IRES (es. srl) si trasformi in società di persone (es. snc) e intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile proprio delle società di capitali (adottando il regime di contabilità ordinaria).
Se la trasformazione ha effetto dal 1° dicembre 2014, la snc deve inoltrare telematicamente il modello di opzione entro il 29 gennaio 2015. L’opzione è efficace già dal periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 e poi anche per il e il 2016.
In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intenderà “naturalmente” ed automaticamente adottato il regime proprio delle società di persone (art. 5- del DLgs. 446/97).
Così, riprendendo l’esempio precedente, in assenza di opzione, per il periodo d’imposta che va dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014, saranno applicate le regole di cui all’art. 5- del DLgs. 446/97. Se, per il triennio 2015-2017, si vorranno adottare le regole proprie delle società di capitali, occorrerà comunicare la relativa opzione seguendo le “nuove” regole (opzione all’interno della dichiarazione IRAP 2015).
Commenti
Posta un commento