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Per il reverse charge in edilizia fattispecie da definire

Per il reverse charge in edilizia fattispecie da definire
Risulta difficile inquadrare i servizi d’installazione degli impianti e di completamento degli edifici

L’estensione, a partire dal 1° gennaio 2015, del regime del reverse charge di cui all’art. 17 del DPR 633/72, alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici sta generando non pochi problemi agli operatori del settore a causa dell’imprecisione di termini utilizzati dal legislatore, in particolare è già stato dato risalto alle possibili interpretazioni della definizione di “edificio” e all’ipotetica assimilazione, ai fini pratici, a quella di “fabbricati”.

Il nuovo regime non si applica ove il committente agisca in qualità di “soggetto passivo” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In tale categoria abbiamo, oltre alle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professione, i condomini e gli enti non commerciali. In tali situazioni il prestatore del servizio continuerà a emettere una fattura con l’IVA propria della prestazione eseguita.
In secondo luogo, la norma fa riferimento alle prestazioni di servizi, per cui rimangono escluse le cessioni di con posa in opera. Tale precisazione, fatta a suo tempo per il regime dei “subappalti”, è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 del 29 dicembre 2006 (§ 3).

Sul medesimo tema l’Agenzia, con la risoluzione n. 220 del 10 agosto 2007, ha affermato che si rientra nella compravendita con posa in opera quando lo scopo principale è la cessione di un bene, mentre l’esecuzione dell’opera risulta esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura.
Viceversa, si è in presenza di un contratto di appalto se la volontà contrattuale risulta quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, in quanto la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

Pertanto, dovrebbero rientrare nel nuovo obbligo le prestazioni di servizi che risultano meramente accessorie alla cessione di beni e materiali da parte di imprese che hanno per oggetto della propria attività quello della produzione e/o commercializzazione dei beni medesimi. In estrema sintesi, l’emissione di un documento di trasporto per il materiale ceduto e l’indicazione in fattura delle merci vendute anche se con l’ulteriore precisazione (e valorizzazione) della posa in opera dovrebbe escludere l’operazione dal regime del reverse charge.

I problemi sorgono quando si cerca di applicare la disposizione alle singole fattispecie.
Infatti, se non ci sono problemi per i servizi di pulizia e di demolizione, fattispecie queste di chiara identificazione, risulta difficile inquadrare i servizi di “installazione di impianti e di completamento” degli edifici.
Finora, ai fini IVA, si è sempre fatto riferimento alle norme urbanistiche, contenute dapprima nella L. 457/78 e successivamente nel DPR 380/2001; in tal senso, si è fatto riferimento a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione ecc.

La nuova formulazione di “completamento”, in assenza di chiarimenti ministeriali, si presta infatti a differenti letture.

Una prima ipotesi è quella di fare riferimento, come peraltro precisato nella relazione tecnica al Ddl. di stabilità 2015, ai servizi riconducibili al macrocodice ATECO 43, titolato “lavori di costruzione specializzati”. Tuttavia, in questo modo, occorrerebbe distinguere, forse in maniera arbitraria, i codici riferiti all’installazione e al completamento dagli altri.

La nuova formulazione di “completamento” si presta a diverse letture
Un’altra soluzione sarebbe quella di far riferimento al dato letterale della disposizione e, quindi, applicare il reverse charge esclusivamente, al di là del codice ATECO, a tutti i servizi di installazione di impianti (e quindi forse anche alla loro manutenzione successiva), nonché a quelli di completamento degli edifici facendo rientrare tutti quelli relativi alla loro costruzione.
Tale lettura, però, lascerebbe fuori i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria non riferiti agli impianti e quegli interventi riferiti alle ristrutturazioni e risanamenti se non assimilati alle costruzioni stesse.

Risulta evidente da questi esempi, persino provocatori, che, senza una definizione più puntuale delle singole fattispecie, anche in via interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, il maggior gettito che si presume proveniente dalla nuova disposizione sarà generato della sanzioni che potrebbero essere irrogate sulla non corretta applicazione del regime.

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