Professionisti esclusi da split payment
Dopo i dubbi sorti in merito, la Fondazione nazionale commercialisti ha confermato l’interpretazione estensiva
Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate commenti la disposizione contenuta nella legge di stabilità, la formulazione della norma sullo split payment, in verità non felicissima, ha indotto alcuni ad interrogarsi sul reale ambito applicativo della disposizione, considerato che il numero 2 del nuovo art. 17- del DPR 633/72 dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. Si è così messo in dubbio che la norma si applichi ai professionisti soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Avendo riguardo all’iter parlamentare che ha portato all’esclusione in esame, la ratio della norma appare però piuttosto evidente (si veda “Lo split payment complica la gestione finanziaria e contabile delle imprese” del 13 gennaio 2015) e sembra necessitare di particolari sforzi interpretativi.
L’esclusione è stata introdotta su segnalazione delle categorie professionali potenzialmente più impattate dallo split payment (ingegneri e architetti), con la finalità di evitare inutili adempimenti fiscali “per i casi nei quali il rischio di evasione è bassissimo” (queste le parole dell’Onorevole Andrea Mazziotti, che aveva presentato l’emendamento al Ddl. di stabilità 2015, poi confluito nella versione approvata definitivamente).
Il riferimento è, dunque, a tutte le prestazioni soggette a ritenuta (a prescindere dalla tipologia), in quanto già monitorate nell’ambito del Modello 770.
Nello stesso senso vanno anche le dichiarazioni di voto di altri parlamentari, ad esempio quella di Marco Di Lello, il quale ha affermato che l’emendamento approvato in Commissione solleva “i professionisti da un inutile appesantimento fiscale, è un’altra novità positiva di questo testo”.
Si deve, peraltro, osservare che l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta su una prestazione di servizi costituisce ipotesi del tutto residuale. Difatti, per i prestatori nazionali la sola tipologia di ritenuta applicabile è quella a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 633/72.
Invece, per gli operatori non residenti che effettuano prestazioni di servizi “generiche” nei confronti di enti pubblici italiani:
- se l’ente agisce nelle sue vesti istituzionali (e, dunque, è soggetto passivo IVA art. 4 comma 5 del DPR 633/72), l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia e l’imposta di applica sempre con la modalità del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72;
- se l’ente agisce per finalità commerciali (e, dunque, è soggetto passivo IVA), la prestazione ha natura ed è rilevante territorialmente nello Stato del prestatore (ove dovrà essere assolta l’imposta).
Per entrambe le ipotesi, il meccanismo dello split payment non si rende efficace, posto che, per espressa previsione dell’art. 17- del DPR 633/72, prevale il sistema del reverse charge ove applicabile (si veda “Split payment ad efficacia immediata” del 19 gennaio 2015).
Dunque la norma, per avere una reale portata applicativa, non può che essere interpretata nel senso di escludere dal meccanismo dello split payment tutte le prestazioni di sevizi soggette a ritenuta, sia a titolo d’acconto che d’imposta.
Anche a seguito dei dubbi sorti in merito all’esclusione dei professionisti dalla disciplina dello split payment e, in particolare, in merito all’esclusione dalla disciplina anche dei soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, la Fondazione nazionale commercialisti, con un comunicato stampa pubblicato ieri, 19 gennaio 2015, ha confermato l’interpretazione estensiva, rilevando che la parola “imposta” deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di...”.
Dopo i dubbi sorti in merito, la Fondazione nazionale commercialisti ha confermato l’interpretazione estensiva
Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate commenti la disposizione contenuta nella legge di stabilità, la formulazione della norma sullo split payment, in verità non felicissima, ha indotto alcuni ad interrogarsi sul reale ambito applicativo della disposizione, considerato che il numero 2 del nuovo art. 17- del DPR 633/72 dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. Si è così messo in dubbio che la norma si applichi ai professionisti soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Avendo riguardo all’iter parlamentare che ha portato all’esclusione in esame, la ratio della norma appare però piuttosto evidente (si veda “Lo split payment complica la gestione finanziaria e contabile delle imprese” del 13 gennaio 2015) e sembra necessitare di particolari sforzi interpretativi.
L’esclusione è stata introdotta su segnalazione delle categorie professionali potenzialmente più impattate dallo split payment (ingegneri e architetti), con la finalità di evitare inutili adempimenti fiscali “per i casi nei quali il rischio di evasione è bassissimo” (queste le parole dell’Onorevole Andrea Mazziotti, che aveva presentato l’emendamento al Ddl. di stabilità 2015, poi confluito nella versione approvata definitivamente).
Il riferimento è, dunque, a tutte le prestazioni soggette a ritenuta (a prescindere dalla tipologia), in quanto già monitorate nell’ambito del Modello 770.
Nello stesso senso vanno anche le dichiarazioni di voto di altri parlamentari, ad esempio quella di Marco Di Lello, il quale ha affermato che l’emendamento approvato in Commissione solleva “i professionisti da un inutile appesantimento fiscale, è un’altra novità positiva di questo testo”.
Si deve, peraltro, osservare che l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta su una prestazione di servizi costituisce ipotesi del tutto residuale. Difatti, per i prestatori nazionali la sola tipologia di ritenuta applicabile è quella a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 633/72.
Invece, per gli operatori non residenti che effettuano prestazioni di servizi “generiche” nei confronti di enti pubblici italiani:
- se l’ente agisce nelle sue vesti istituzionali (e, dunque, è soggetto passivo IVA art. 4 comma 5 del DPR 633/72), l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia e l’imposta di applica sempre con la modalità del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72;
- se l’ente agisce per finalità commerciali (e, dunque, è soggetto passivo IVA), la prestazione ha natura ed è rilevante territorialmente nello Stato del prestatore (ove dovrà essere assolta l’imposta).
Per entrambe le ipotesi, il meccanismo dello split payment non si rende efficace, posto che, per espressa previsione dell’art. 17- del DPR 633/72, prevale il sistema del reverse charge ove applicabile (si veda “Split payment ad efficacia immediata” del 19 gennaio 2015).
Dunque la norma, per avere una reale portata applicativa, non può che essere interpretata nel senso di escludere dal meccanismo dello split payment tutte le prestazioni di sevizi soggette a ritenuta, sia a titolo d’acconto che d’imposta.
Anche a seguito dei dubbi sorti in merito all’esclusione dei professionisti dalla disciplina dello split payment e, in particolare, in merito all’esclusione dalla disciplina anche dei soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, la Fondazione nazionale commercialisti, con un comunicato stampa pubblicato ieri, 19 gennaio 2015, ha confermato l’interpretazione estensiva, rilevando che la parola “imposta” deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di...”.