Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Professionisti esclusi da split payment

Professionisti esclusi da split payment
Dopo i dubbi sorti in merito, la Fondazione nazionale commercialisti ha confermato l’interpretazione estensiva

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate commenti la disposizione contenuta nella legge di stabilità, la formulazione della norma sullo split payment, in verità non felicissima, ha indotto alcuni ad interrogarsi sul reale ambito applicativo della disposizione, considerato che il numero 2 del nuovo art. 17- del DPR 633/72 dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. Si è così messo in dubbio che la norma si applichi ai professionisti soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.

Avendo riguardo all’iter parlamentare che ha portato all’esclusione in esame, la ratio della norma appare però piuttosto evidente (si veda “Lo split payment complica la gestione finanziaria e contabile delle imprese” del 13 gennaio 2015) e sembra necessitare di particolari sforzi interpretativi.

L’esclusione è stata introdotta su segnalazione delle categorie professionali potenzialmente più impattate dallo split payment (ingegneri e architetti), con la finalità di evitare inutili adempimenti fiscali “per i casi nei quali il rischio di evasione è bassissimo” (queste le parole dell’Onorevole Andrea Mazziotti, che aveva presentato l’emendamento al Ddl. di stabilità 2015, poi confluito nella versione approvata definitivamente).
Il riferimento è, dunque, a tutte le prestazioni soggette a ritenuta (a prescindere dalla tipologia), in quanto già monitorate nell’ambito del Modello 770.
Nello stesso senso vanno anche le dichiarazioni di voto di altri parlamentari, ad esempio quella di Marco Di Lello, il quale ha affermato che l’emendamento approvato in Commissione solleva “i professionisti da un inutile appesantimento fiscale, è un’altra novità positiva di questo testo”.

Si deve, peraltro, osservare che l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta su una prestazione di servizi costituisce ipotesi del tutto residuale. Difatti, per i prestatori nazionali la sola tipologia di ritenuta applicabile è quella a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 633/72.
Invece, per gli operatori non residenti che effettuano prestazioni di servizi “generiche” nei confronti di enti pubblici italiani:
- se l’ente agisce nelle sue vesti istituzionali (e, dunque, è soggetto passivo IVA art. 4 comma 5 del DPR 633/72), l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia e l’imposta di applica sempre con la modalità del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72;
- se l’ente agisce per finalità commerciali (e, dunque, è soggetto passivo IVA), la prestazione ha natura ed è rilevante territorialmente nello Stato del prestatore (ove dovrà essere assolta l’imposta).

Per entrambe le ipotesi, il meccanismo dello split payment non si rende efficace, posto che, per espressa previsione dell’art. 17- del DPR 633/72, prevale il sistema del reverse charge ove applicabile (si veda “Split payment ad efficacia immediata” del 19 gennaio 2015).
Dunque la norma, per avere una reale portata applicativa, non può che essere interpretata nel senso di escludere dal meccanismo dello split payment tutte le prestazioni di sevizi soggette a ritenuta, sia a titolo d’acconto che d’imposta.

Anche a seguito dei dubbi sorti in merito all’esclusione dei professionisti dalla disciplina dello split payment e, in particolare, in merito all’esclusione dalla disciplina anche dei soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, la Fondazione nazionale commercialisti, con un comunicato stampa pubblicato ieri, 19 gennaio 2015, ha confermato l’interpretazione estensiva, rilevando che la parola “imposta” deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di...”.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...