Anche gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta ostano al ravvedimento
Nel corso di Telefisco 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti concernenti il “nuovo” ravvedimento operoso.
Riassumendo le novità apportate dalla L. 190/2014, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento operoso non è più inibito dal controllo fiscale, ma dalla notifica dell’atto impositivo o dell’avviso bonario.
Sempre per tali tributi, esso può avvenire, ferma la preclusione di cui sopra, senza limiti temporali e con la riduzione della sanzione va da 1/8 a 1/6 del minimo.
In caso di constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della L. 4/29 (in sostanza tramite “”), la riduzione della sanzione è a del minimo.
In merito a tutti i tributi, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, la riduzione è a 1/9 del minimo.
Come già affermato in occasione del Videoforum del 22 gennaio 2015, si ribadisce che il ravvedimento operoso è ammesso anche per le violazioni commesse antecedentemente al , sempre che non sia già stato notificato l’accertamento.
Le Entrate specificano poi che, se viene notificato l’avviso bonario (emesso quindi a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione), il ravvedimento rimane possibile per le violazioni non interessate dal medesimo, e ciò è in linea con quanto era stato chiarito nella risalente circolare n. 180 del 1998.
In sostanza, se ci sono omessi versamenti di imposte dichiarate emergenti dal controllo automatico, l’avviso bonario inibisce il ravvedimento in relazione a tale fatto, ma non, ad esempio, in merito ad eventuali costi non inerenti indebitamente dedotti.
Poi, si sostiene che pure gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e gli atti di contestazione delle sanzioni rappresentano cause ostative al ravvedimento, sebbene non siano espressamente richiamati dall’art. 13 comma 1-del DLgs. 472/97. Trattasi, a ben vedere, di atti aventi valenza impositiva.
Se i chiarimenti sino ad ora illustrati possono essere condivisi, altrettanto non può dirsi relativamente al ravvedimento sulle certificazioni del sostituto d’imposta.
Per effetto del nuovo art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei compensi soggetti a ritenuta corrisposti nell’anno precedente, entro il 7 marzo di ciascun anno (termine che, cadendo di sabato, quest’anno è differito al 9 marzo).
In merito a ciò, l’Agenzia evidenzia che, come prevede la norma, in ipotesi di trasmissione errata della certificazione, non ci sono sanzioni se essa viene eseguita correttamente entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
In caso contrario, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100 euro, in deroga all’art. 12 del DLgs. 472/97 (non si applica il cumulo giuridico ma sempre quello materiale).
Detto questo, l’Agenzia delle Entrate afferma che non ci si può avvalere del ravvedimento operoso siccome siccome “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”, facendo riferimento ad una causa di esclusione da ravvedimento non prevista dall’art. 13 del DLgs. 472/97 né dal citato comma 6-quinquies.
Confermata la tesi della retroattività
È palese che l’invio entro il 7 marzo delle certificazioni è strumentale al sistema della dichiarazione precompilata, ma ciò è indipendente dal ravvedimento. Siccome l’invio tardivo, quindi tale da non consentire l’elaborazione della menzionata dichiarazione, lede in particolar modo i diritti erariali, il legislatore ha ben pensato di rendere inapplicabile il cumulo giuridico.
Nulla viene però detto in merito al ravvedimento, per cui rimangono le normali regole. Al massimo, si può sostenere che, trattandosi di un obbligo comunicativo e non di un “tributo” amministrato dalle Entrate, esso debba avvenire entro l’anno della violazione (lettera b), ma non si può sostenere che il ravvedimento non opera.
Così ragionando, l’Agenzia potrebbe arrivare a negare anche la definizione agevolata, visto che per effetto dell’omissione è stato “falsato” il procedimento per la dichiarazione precompilata.
In virtù del principio della separazione dei poteri, è opportuno che i sostituti d’imposta, ove, per errore, abbiano omesso di trasmettere la certificazione entro il 7 marzo, si ravvedano ugualmente, in modo che, in caso di instaurazione di un contenzioso, le Commissioni tributarie possano fare giustizia sulla questione.
Nel corso di Telefisco 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti concernenti il “nuovo” ravvedimento operoso.
Riassumendo le novità apportate dalla L. 190/2014, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento operoso non è più inibito dal controllo fiscale, ma dalla notifica dell’atto impositivo o dell’avviso bonario.
Sempre per tali tributi, esso può avvenire, ferma la preclusione di cui sopra, senza limiti temporali e con la riduzione della sanzione va da 1/8 a 1/6 del minimo.
In caso di constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della L. 4/29 (in sostanza tramite “”), la riduzione della sanzione è a del minimo.
In merito a tutti i tributi, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, la riduzione è a 1/9 del minimo.
Come già affermato in occasione del Videoforum del 22 gennaio 2015, si ribadisce che il ravvedimento operoso è ammesso anche per le violazioni commesse antecedentemente al , sempre che non sia già stato notificato l’accertamento.
Le Entrate specificano poi che, se viene notificato l’avviso bonario (emesso quindi a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione), il ravvedimento rimane possibile per le violazioni non interessate dal medesimo, e ciò è in linea con quanto era stato chiarito nella risalente circolare n. 180 del 1998.
In sostanza, se ci sono omessi versamenti di imposte dichiarate emergenti dal controllo automatico, l’avviso bonario inibisce il ravvedimento in relazione a tale fatto, ma non, ad esempio, in merito ad eventuali costi non inerenti indebitamente dedotti.
Poi, si sostiene che pure gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e gli atti di contestazione delle sanzioni rappresentano cause ostative al ravvedimento, sebbene non siano espressamente richiamati dall’art. 13 comma 1-del DLgs. 472/97. Trattasi, a ben vedere, di atti aventi valenza impositiva.
Se i chiarimenti sino ad ora illustrati possono essere condivisi, altrettanto non può dirsi relativamente al ravvedimento sulle certificazioni del sostituto d’imposta.
Per effetto del nuovo art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei compensi soggetti a ritenuta corrisposti nell’anno precedente, entro il 7 marzo di ciascun anno (termine che, cadendo di sabato, quest’anno è differito al 9 marzo).
In merito a ciò, l’Agenzia evidenzia che, come prevede la norma, in ipotesi di trasmissione errata della certificazione, non ci sono sanzioni se essa viene eseguita correttamente entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
In caso contrario, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100 euro, in deroga all’art. 12 del DLgs. 472/97 (non si applica il cumulo giuridico ma sempre quello materiale).
Detto questo, l’Agenzia delle Entrate afferma che non ci si può avvalere del ravvedimento operoso siccome siccome “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”, facendo riferimento ad una causa di esclusione da ravvedimento non prevista dall’art. 13 del DLgs. 472/97 né dal citato comma 6-quinquies.
Confermata la tesi della retroattività
È palese che l’invio entro il 7 marzo delle certificazioni è strumentale al sistema della dichiarazione precompilata, ma ciò è indipendente dal ravvedimento. Siccome l’invio tardivo, quindi tale da non consentire l’elaborazione della menzionata dichiarazione, lede in particolar modo i diritti erariali, il legislatore ha ben pensato di rendere inapplicabile il cumulo giuridico.
Nulla viene però detto in merito al ravvedimento, per cui rimangono le normali regole. Al massimo, si può sostenere che, trattandosi di un obbligo comunicativo e non di un “tributo” amministrato dalle Entrate, esso debba avvenire entro l’anno della violazione (lettera b), ma non si può sostenere che il ravvedimento non opera.
Così ragionando, l’Agenzia potrebbe arrivare a negare anche la definizione agevolata, visto che per effetto dell’omissione è stato “falsato” il procedimento per la dichiarazione precompilata.
In virtù del principio della separazione dei poteri, è opportuno che i sostituti d’imposta, ove, per errore, abbiano omesso di trasmettere la certificazione entro il 7 marzo, si ravvedano ugualmente, in modo che, in caso di instaurazione di un contenzioso, le Commissioni tributarie possano fare giustizia sulla questione.