Molteplici vendite su e-Bay configurano attività d’impresa
Devono riscontrarsi ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti
Il soggetto che effettua numerose aste on line su e-bay, per un ammontare complessivo considerevole, esercita un’attività d’impresa, producendo il reddito della relativa categoria (reddito d’impresa) ed essendo altresì soggetto ad IVA ed IRAP. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Roma, con la sentenza n. 7194/2014.
L’interessante pronuncia trae origine dal caso di un contribuente accertato sulla base dei dati acquisiti dalla società che gestiste il noto sito internet di aste online. In particolare, l’Ufficio ha rilevato che il contribuente aveva venduto dei beni mediante numerose aste, per un ammontare complessivo nell’anno oggetto di controllo di circa 25.000 euro ed, inoltre, la stessa situazione si era ripetuta anche negli anni successivi, con importi ancora maggiori.
Per ricostruire il reddito conseguito da questa attività, che il Fisco ha ritenuto d’impresa, sono stati sommati i prezzi di vendita, o meglio di aggiudicazione delle aste, e scomputati dei costi forfettariamente determinati in misura pari al 20%, in assenza di altra documentazione probatoria, e non considerando le aste non andate a buon fine, così da pervenire, appunto, al reddito d’impresa realizzato. Le vendite, inoltre, sono state assoggettate ad IVA, ed è stato accertato anche il valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il contribuente ha eccepito che si trattava di vendite occasionali effettuate per esigenze personali di cassa e che l’attività non avrebbe potuto assumere i connotati di quella d’impresa, con conseguente tassazione anche ai fini IVA ed IRAP, atteso che per dimostrare che si trattava di attività d’impresa il Fisco – secondo il contribuente – avrebbe dovuto espletare le indagini finanziarie per ricostruire quanto effettivamente guadagnato.
I giudici di merito, però, non hanno condiviso tale assunto, ricordando, innanzitutto, che la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del TUIR intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva (. Cass. 17013/2002). Per quanto attiene al carattere dell’abitualità, si tratta ovviamente di un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (. Cass. 27211/2006).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il predetto requisito, atteso che l’elevato numero di vendite on line, l’importo complessivamente trattato ed il perpetrarsi della medesima situazione per una pluralità di anni erano elementi tali da far desumere lo svolgimento dell’attività di commercio on line in maniera sistematica. Pertanto, la stessa doveva ritenersi produttiva di reddito d’impresa, nonché soggetta ad IVA ed IRAP.
Della stessa questione, invero, si era già occupata la C.T. Prov. di Firenze, con l’interessante sentenza n. 3 del 23 gennaio 2012, con la quale era stato osservato che il legislatore fiscale, per definire il concetto di impresa commerciale, pur basandosi sui principi civilistici, ha ampliato la nozione del codice al fine di determinare le attività che generano quella particolare tipologia di reddito, detta appunto d’impresa, la cui tassazione segue peculiarità specifiche non rinvenibili nelle altre tipologie reddituale.
La costruzione dell’art. 55 del TUIR comporta che, in ambito fiscale, i requisiti che qualificano un’impresa permettendo di definirla commerciale sono: a) lo svolgimento di attività indicate nell’art. 2195 c.c. o attività agricole che eccedono determinati limiti; b) l’esercizio di dette attività per professione abituale, ancorché non esclusiva; c) l’irrilevanza dell’eventuale forma organizzativa d’impresa. Per i giudici fiorentini, quindi, anche l’attività di intermediazione svolta su e-Bay è qualificabile come reddito d’impresa (anche se poi l’atto impositivo era stato annullato in quanto l’Ufficio aveva allegato la documentazione acquisita presso il sito di aste e sulla quale si fondava l’accertamento).
Naturalmente, è persino superfluo osservare che le tipiche due, tre o dieci vendite all’anno di oggetti comuni, magari usati, su e-Bay non possono certamente integrare il requisito dell’abitualità, il quale, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste allorquando, come in effetti verificatosi nel caso della sentenza in commento, l’attività sia caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; l’abitualità, quindi, ha un significato contrario a quello di occasionalità che, riferito ad una attività, traduce i caratteri della contingenza, dell’eventualità e della secondarietà (. Cass. 1052/1988).
Sulla stessa posizione si attesta la prassi ministeriale, per cui si ha esercizio abituale dell’attività ogni qualvolta in cui un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (. RM n. 550326/1998).
Devono riscontrarsi ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti
Il soggetto che effettua numerose aste on line su e-bay, per un ammontare complessivo considerevole, esercita un’attività d’impresa, producendo il reddito della relativa categoria (reddito d’impresa) ed essendo altresì soggetto ad IVA ed IRAP. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Roma, con la sentenza n. 7194/2014.
L’interessante pronuncia trae origine dal caso di un contribuente accertato sulla base dei dati acquisiti dalla società che gestiste il noto sito internet di aste online. In particolare, l’Ufficio ha rilevato che il contribuente aveva venduto dei beni mediante numerose aste, per un ammontare complessivo nell’anno oggetto di controllo di circa 25.000 euro ed, inoltre, la stessa situazione si era ripetuta anche negli anni successivi, con importi ancora maggiori.
Per ricostruire il reddito conseguito da questa attività, che il Fisco ha ritenuto d’impresa, sono stati sommati i prezzi di vendita, o meglio di aggiudicazione delle aste, e scomputati dei costi forfettariamente determinati in misura pari al 20%, in assenza di altra documentazione probatoria, e non considerando le aste non andate a buon fine, così da pervenire, appunto, al reddito d’impresa realizzato. Le vendite, inoltre, sono state assoggettate ad IVA, ed è stato accertato anche il valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il contribuente ha eccepito che si trattava di vendite occasionali effettuate per esigenze personali di cassa e che l’attività non avrebbe potuto assumere i connotati di quella d’impresa, con conseguente tassazione anche ai fini IVA ed IRAP, atteso che per dimostrare che si trattava di attività d’impresa il Fisco – secondo il contribuente – avrebbe dovuto espletare le indagini finanziarie per ricostruire quanto effettivamente guadagnato.
I giudici di merito, però, non hanno condiviso tale assunto, ricordando, innanzitutto, che la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del TUIR intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva (. Cass. 17013/2002). Per quanto attiene al carattere dell’abitualità, si tratta ovviamente di un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (. Cass. 27211/2006).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il predetto requisito, atteso che l’elevato numero di vendite on line, l’importo complessivamente trattato ed il perpetrarsi della medesima situazione per una pluralità di anni erano elementi tali da far desumere lo svolgimento dell’attività di commercio on line in maniera sistematica. Pertanto, la stessa doveva ritenersi produttiva di reddito d’impresa, nonché soggetta ad IVA ed IRAP.
Della stessa questione, invero, si era già occupata la C.T. Prov. di Firenze, con l’interessante sentenza n. 3 del 23 gennaio 2012, con la quale era stato osservato che il legislatore fiscale, per definire il concetto di impresa commerciale, pur basandosi sui principi civilistici, ha ampliato la nozione del codice al fine di determinare le attività che generano quella particolare tipologia di reddito, detta appunto d’impresa, la cui tassazione segue peculiarità specifiche non rinvenibili nelle altre tipologie reddituale.
La costruzione dell’art. 55 del TUIR comporta che, in ambito fiscale, i requisiti che qualificano un’impresa permettendo di definirla commerciale sono: a) lo svolgimento di attività indicate nell’art. 2195 c.c. o attività agricole che eccedono determinati limiti; b) l’esercizio di dette attività per professione abituale, ancorché non esclusiva; c) l’irrilevanza dell’eventuale forma organizzativa d’impresa. Per i giudici fiorentini, quindi, anche l’attività di intermediazione svolta su e-Bay è qualificabile come reddito d’impresa (anche se poi l’atto impositivo era stato annullato in quanto l’Ufficio aveva allegato la documentazione acquisita presso il sito di aste e sulla quale si fondava l’accertamento).
Naturalmente, è persino superfluo osservare che le tipiche due, tre o dieci vendite all’anno di oggetti comuni, magari usati, su e-Bay non possono certamente integrare il requisito dell’abitualità, il quale, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste allorquando, come in effetti verificatosi nel caso della sentenza in commento, l’attività sia caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; l’abitualità, quindi, ha un significato contrario a quello di occasionalità che, riferito ad una attività, traduce i caratteri della contingenza, dell’eventualità e della secondarietà (. Cass. 1052/1988).
Sulla stessa posizione si attesta la prassi ministeriale, per cui si ha esercizio abituale dell’attività ogni qualvolta in cui un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (. RM n. 550326/1998).