Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Transito al regime di vantaggio dal 2015, indicazioni in UNICO PF

Transito al regime di vantaggio dal 2015, indicazioni in UNICO PF
Al rigo RQ81 va indicata la rettifica dell’IVA già detratta in relazione al mutato regime fiscale

Con il provvedimento correttivo del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello UNICO 2015 PF, tra l’altro, inserendo alcuni righi e campi originariamente assenti per tener conto della proroga del regime di vantaggio ancora per l’anno 2015. Nello specifico, le integrazioni hanno riguardato:
- la rettifica della detrazione IVA all’accesso del regime;
- e il concorso alla formazione del reddito dell’ultimo periodo precedente l’applicazione del regime di vantaggio delle quote residue di componenti positivi e negativi riferiti ad esercizi precedenti la cui tassazione è stata rinviata in applicazione di disposizioni del TUIR.

Escludendo il caso di inizio dell’attività, per regola generale, il transito da un determinato regime IVA al regime di vantaggio (così come il passaggio inverso, dal regime agevolato ad altro regime IVA), obbliga ad effettuare la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-2 del DPR 633/72.

Per i soggetti che, da un diverso regime IVA, transitano al regime di vantaggio, la rettifica della detrazione va effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare dopo l’ingresso nel regime agevolato, vale a dire in quella relativa all’anno precedente al transito in detto regime (art. 7, comma 1, lett. e) del DM 2 gennaio 2008, circ. Agenzia delle Entrate n. 73/2007, § 3.1.4); quindi, per l’accesso dal 2015, la rettifica andava evidenziata nella dichiarazione IVA 2015. Come già rilevato su Eutekne.info (si veda “La proroga sui minimi mette in crisi la dichiarazione IVA” del 26 febbraio), fino alla dichiarazione IVA 2014, tale importo era indicato al rigo VA14. Nella dichiarazione IVA 2015, invece, detto rigo è stato riformulato appositamente per il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014, rimuovendo il riferimento al regime di vantaggio ed il campo destinato ad accogliere la rettifica della detrazione. Il modello dichiarativo, infatti, è stato predisposto sulla base delle modifiche apportate dalla L. 190/2014, quindi, considerando l’abrogazione del regime di vantaggio, senza recepimento della sopravvenuta proroga del regime stesso ad opera della L. 11/2015.

Al fine di correggere tale situazione, è stato inserito il rigo RQ81 in UNICO 2015 PF che accoglie l’ammontare complessivo della rettifica dell’IVA già detratta in relazione al mutato regime fiscale da parte dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per il periodo d’imposta 2015.

Secondo l’art. 1, comma 101 della L. 244/2007, il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito della rettifica della detrazione IVA è versata:
- utilizzando il codice tributo 6497;
- in un’unica soluzione, oppure in cinque rate annuali di pari importo senza interessi.

La prima o l’unica rata – indicano le istruzioni – è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime di vantaggio. Pertanto, per l’adesione al regime dal 1° gennaio 2015, il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 16 marzo 2015. Poiché a tale data il modello IVA 2015 non consentiva di operare ed indicare l’importo della rettifica, in mancanza dello specifico campo, e data l’assenza di diverse indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, è auspicabile – condividendo quanto osservato in dottrina – che non siano comminate sanzioni e interessi per il tardivo versamento, indipendente dalla volontà del contribuente.
Il versamento delle rate residue deve avvenire entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva.

Il provvedimento correttivo sopra citato ha poi reintrodotto (al pari della dichiarazione dell’anno scorso), per i soggetti già in attività che, dal 2015, applicano il regime di vantaggio, la possibilità di indicare i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime di vantaggio, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata conformemente alle disposizioni del TUIR (ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di manutenzione).

I predetti componenti positivi e negativi “partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro”. Tale somma va indicata in UNICO 2015 PF ai righi RF31 con codice 9, oppure RG10 colonna 7.
“In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito”. In tal caso il componente negativo va indicato in UNICO 2015 PF ai righi RF55 con codice 10, oppure RG22 colonna 8.

Ai medesimi fini, i righi suindicati devono essere compilati anche dai soggetti già in attività che, dal 2015, hanno deciso di applicare il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014, seguendo le regole specificamente dettate per detto regime che saranno esaminate in un successivo intervento.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...