Agevolazione per gli immobili da locare, debutto in UNICO 2015 PF
Compilazione del rigo RP32 per beneficiare della deduzione IRPEF del 20%
Con l’art. 21 del DL n. 133/2014 (conv. L. n. 164/2014), sono state introdotte disposizioni volte a incentivare l’investimento dei privati in abitazioni di nuova costruzione o incisivamente ristrutturate e dotate di elevate prestazioni energetiche, da destinare alla locazione.
In particolare, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al per:
- l’acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione che risultano invendute al 12 novembre 2014;
- l’acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) e c) del DPR n. 380/2001;
- le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
- l’acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione che risultano invendute al 12 novembre 2014;
- l’acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) e c) del DPR n. 380/2001;
- le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
La deduzione in questione spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di ulteriori unità immobiliari destinate alla locazione, fermo restando il limite massimo di spesa pari a 300.000 euro, oltre che per gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari.
Possono beneficiare della deduzione del le persone fisiche non esercenti attività commerciale a condizione che:
- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione l’unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni;
- l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- l’unità immobiliare non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate E, cioè il fabbricato non deve essere ubicato in parti del territorio destinate ad usi agricoli;
- l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’Allegato 4 del DM 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- il canone di locazione non sia superiore – a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata”, – oppure al minore importo tra il canone cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale e quello definito in ambito comunale (c.d. “edilizia a canone speciale”);
- il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado.
- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione l’unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni;
- l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- l’unità immobiliare non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate E, cioè il fabbricato non deve essere ubicato in parti del territorio destinate ad usi agricoli;
- l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’Allegato 4 del DM 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- il canone di locazione non sia superiore – a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata”, – oppure al minore importo tra il canone cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale e quello definito in ambito comunale (c.d. “edilizia a canone speciale”);
- il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado.
Da compilare un rigo per ciascun immobile
Al fine di beneficiare della deduzione IRPEF in commento è necessario compilare il rigo RP32 del modello UNICO 2015 PF. Nel caso in cui la deduzione spetti per l’acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli.
In particolare, deve essere indicato:
- nella colonna 1 (Data stipula locazione) la data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito;
- nella colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione), entro il limite di 300.000 euro, la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione;
- nella colonna 3 (Interessi passivi sui mutui) l’importo degli interessi passivi pagati nell’anno e dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione;
- nella colonna 4 (Totale importo deducibile) il risultato della seguente operazione: (20 % di colonna 2) / 8 + (20% di colonna 3). Se sono stati compilati più moduli per esporre le spese sostenute in relazione a più immobili, la colonna 4 va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, riferendo il calcolo sopra descritto a tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati.
In particolare, deve essere indicato:
- nella colonna 1 (Data stipula locazione) la data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito;
- nella colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione), entro il limite di 300.000 euro, la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione;
- nella colonna 3 (Interessi passivi sui mutui) l’importo degli interessi passivi pagati nell’anno e dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione;
- nella colonna 4 (Totale importo deducibile) il risultato della seguente operazione: (20 % di colonna 2) / 8 + (20% di colonna 3). Se sono stati compilati più moduli per esporre le spese sostenute in relazione a più immobili, la colonna 4 va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, riferendo il calcolo sopra descritto a tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati.
Ipotizziamo il seguente caso: a fine novembre 2014 il sig. Rossi acquista per un importo pari a 300.000 euro una nuova unità immobiliare e stipula un contratto di locazione a partire dal 1° dicembre 2014 e per i futuri 8 anni (quindi fino al 31 dicembre 2022). Nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2014 inizierà a dedurre la prima rata pari a 7.500 euro (20% di 300.000 diviso 8). Il rigo RP32 del modello UNICO 2015 PF dovrà essere compilato indicando in colonna 1 la data del 1° dicembre 2014, in colonna 2 la spesa di 300.000 euro e nella colonna 4 l’importo deducibile pari a 7.500 euro.
Ipotizzando che al contribuente venga applicata un’aliquota IRPEF media pari al 35%, il suo risparmio fiscale per l’anno 2014 sarà pari a 2.625 euro (35% di 7.500 euro)