Associazioni sportive agevolate solo con l’iscrizione al CONI
Neppure la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica «prevalente» può superare il difetto del requisito formale
L’associazione sportiva dilettantistica che non risulti iscritta nell’apposito registro tenuto dal CONI non può usufruire del regime agevolato previsto per tali associazioni non aventi scopo di lucro. In particolare, l’applicazione ai sodalizi sportivi delle agevolazioni fiscali di settore presuppone non soltanto la costituzione degli stessi nei modi e nelle forme previsti, nonché l’affiliazione alla Federazione o all’ente di promozione sportiva, ma anche la successiva iscrizione nel registro del CONI. La ha ribadito, con chiarezza, la C.T. Reg. di Milano, con la sentenza n. 873 del 9 marzo scorso.
Ai sensi dell’art. 1 della L. 398/1991, le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono usufruire del regime di vantaggio delineato dalla stessa legge, che prevede sostanzialmente una forfetizzazione dell’IVA e una tassazione IRES sul 3% dei proventi.
Con l’art. 90 della L. 289/2002 sono stati introdotti alcuni obblighi e adempimenti a carico di dette associazioni sportive, sia per quanto concerne la loro costituzione che la denominazione assunta, nonché la possibilità di essere ammesse ai benefici della L. 398/1991 anche per le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza fine di lucro.
Con l’art. 7 del DL 136/2004, poi, è stato stabilito che il CONI è l’unico organismo certificatore dell’esercizio effettivo dell’attività sportiva dilettantistica; inoltre, è stato previsto che le disposizioni dell’art. 90 della 289/2002 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale.
Con l’art. 7 del DL 136/2004, poi, è stato stabilito che il CONI è l’unico organismo certificatore dell’esercizio effettivo dell’attività sportiva dilettantistica; inoltre, è stato previsto che le disposizioni dell’art. 90 della 289/2002 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale.
Il CONI, quindi, con la delibera del Consiglio nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004, ha approvato le norme per l’istituzione e il funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, il quale è suddiviso nelle seguenti tre sezioni: associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici milanesi, l’associazione non risultava iscritta al predetto registro del CONI e, secondo il collegio, “tanto basta per rendere legittimo il disconoscimento dell’agevolazione”. Peraltro – sempre secondo la Regionale – neppure la prova dell’effettivo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica prevalente rispetto a ogni altra eventuale attività commerciale sarebbe valsa a superare il difetto del requisito formale dell’iscrizione nell’apposito registro del CONI.
Giurisprudenza di merito contrastata
Si evidenzia che la giurisprudenza di merito, nell’attesa che si pronunci in modo risolutivo la Cassazione, appare contrastata sulla questione. Infatti, nello stesso senso dei giudici milanesi si era già espressa la C.T. Prov. di Macerata, con la sentenza n. 247 del 9 agosto 2011. Tuttavia, sempre quest’ultima Commissione si era anche pronunciata in senso esattamente opposto, stabilendo, con la sentenza n. 173/2/11 del 30 maggio 2011, che le associazioni e società sportive non iscritte al registro del CONI, previsto dalla delibera n. 1288/2004, possono comunque fruire dei benefici fiscali di cui alla L. 398/1991; ciò vale qualora svolgano, nella sostanza, l’attività sportiva dilettantistica e possano effettivamente provarlo. L’irrilevanza dell’iscrizione al suddetto registro deriva dalla circostanza che lo stesso non deve essere confuso con quello “obbligatorio” previsto dagli ormai abrogati commi 20, 21 e 22 dell’art. 90 della L. 289/2002.
In effetti, a ben vedere, la L. 398/1991, che disciplina le agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, non sembrerebbe richiedere espressamente l’iscrizione al registro del CONI quale presupposto per l’accesso al regime agevolato. Deve rilevarsi, però, che l’art. 1 di tale legge ammette ai benefici fiscali le associazioni che svolgono attività sportive dilettantistiche, e l’art. 7 del DL 136/2004 stabilisce che il CONI è “l’unico organismo certificatore dell’esercizio effettivo dell’attività sportiva dilettantistica”; da ciò sembrerebbe derivarne che soltanto la certificazione del CONI, mediante iscrizione nell’apposito registro, possa attestare l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica che consente all’associazione di accedere al regime agevolato.