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Dal 1° luglio operativa la «smaterializzazione» del DURC

Dal 1° luglio operativa la «smaterializzazione» del DURC

Il Ministero del Lavoro annuncia che a breve sarà pubblicato il decreto ministeriale che disciplina le modalità operative della procedura on line
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Con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito internet, il Ministero del Lavoro ha annunciato che dal prossimo 1° luglio 2015 sarà finalmente operativa la procedura per ottenere, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva (c.d. “DURC on line”) da utilizzare per ogni finalità richiesta dalla legge, come nel caso dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale o per l’accesso a finanziamenti e sussidi previsti a livello comunitario, statale e regionale, lavori privati in edilizia e così via.
Trova quindi attuazione la disposizione art. 4, comma 2 del DL 34/2014, con cui si stabilisce che con un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro e dal MEF entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato DL 34/2014(peraltro, avvenuta il 21 marzo dello scorso anno), vengano definiti in relazione a tale procedura on line, i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nonché le diverse ipotesi di esclusione. In particolare, il provvedimento ministeriale – la cui pubblicazione è prevista per i primi giorni di giugno 2015 – prevede, innanzitutto, una verifica in tempo realedella regolarità riguardante i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica viene effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Tale verifica, inoltre, interesserebbe anche le eventuali posizioni di co.co.co. – anche  a progetto – operanti nell’impresa.
Operativamente, la verifica potrà avvenire tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, indicando solamente il codice fiscale dell’impresa da verificare. E proprio in relazione a ciò, con il messaggio n. 3454 di ieri, l’INPS ha comunicato che in vista del prossimo rilascio del DURC on line, anche al fine di favorire l’aggiornamento degli archivi afferenti alla posizione dei datori di lavoro privati, sono in corso di ultimazione le operazioni di controllo della regolarità ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Pertanto, sempre secondo quanto riferimento nel citato messaggio, entro la fine di maggio 2015, terminato l’aggiornamento, verranno riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità ai fini della fruizione dei citati benefici normativi e contributivi.
Tornando alle linee tracciate dal DL 34/2014, il DM di attuazione deve indicare, nelle ipotesi di fruizione  di  benefici  normativi e contributivi, le tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da considerare ostative alla regolarità, così come previsto ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. 296/2006. Come sottolineato dallo stesso Ministero del Lavoro nel comunicato pubblicato ieri, qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all’interessato le cause dell’irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.
Validità di 120 giorni dalla data di acquisizione
Una volta ottenuta, la certificazione di regolarità avrà una validità di 120 giorni dalla data di acquisizione. E proprio in relazione alla validità temporale della certificazione in argomento, vale la pena di ricordare (si veda “Validità del DURC nei lavori edili privati di nuovo ridotta a 90 giorni” del 17 marzo 2015) che dal 1° gennaio di quest’anno, la validità temporale del DURC relativo ai lavori edili per soggetti privati è tornata ad essere di 90 giorni, avendo l’estensione a 120 giorni della stessa, disposta dal DL 69/2013, operato solo fino al 31 dicembre 2014.
Ora, con l’emanazione del DM sulla “smaterializzazione” del documento di regolarità contributiva di cui all’art. 4 del DL 34/2014, la situazione cambierà nuovamente in quanto tale norma prevede per questa certificazione, in termini generali, una validità di 120 giorni.

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