L’omesso versamento di ritenute previdenziali resta un illecito penale
Per la Suprema Corte, anche nel limite di 10.000 euro annui, non scatta la depenalizzazione fino all’emanazione dei decreti attuativi della L. 67/2014
Il 28 aprile 2014 è stata emanata una legge delega per la depenalizzazione di alcuni reati minori (L. 67/2014), che si inserisce in quella prospettiva di un diritto penale che torni a essere inteso e utilizzato come extrema ratio. A questo proposito, una particolare questione viene affrontata dalla Cassazione – con la sentenza n. 20547 depositata ieri – in relazione al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 della L. 638/1983).
Essendo stato condannato per tale fattispecie dalla Corte d’Appello, l’autore della condotta incriminata ha proposto ricorso per Cassazione proprio facendo riferimento alla L. 67/2014. Quest’ultima, infatti, ha delegato il Governo all’emanazione di decreti legislativi volti a depenalizzare, tra gli altri, il reato citato, purché l’omesso versamento non ecceda complessivamente il limite di 10.000 euro annui.
Dal momento che, nel caso in esame, si rientra all’interno di tale soglia, la questione di diritto concerne la domanda se l’entrata in vigore della legge delega abbia determinato l’irrilevanza penale di tutte quelle condotte astrattamente riconducibili nell’ambito di depenalizzazione. Secondo il ricorrente, infatti, sarebbe già evidente, estrinseca e definitiva la volontà del legislatore di non perseguire più penalmente gli illeciti ivi elencati, senza alcuna possibilità di modifica sul punto da parte della decretazione delegata.
Dal momento che, nel caso in esame, si rientra all’interno di tale soglia, la questione di diritto concerne la domanda se l’entrata in vigore della legge delega abbia determinato l’irrilevanza penale di tutte quelle condotte astrattamente riconducibili nell’ambito di depenalizzazione. Secondo il ricorrente, infatti, sarebbe già evidente, estrinseca e definitiva la volontà del legislatore di non perseguire più penalmente gli illeciti ivi elencati, senza alcuna possibilità di modifica sul punto da parte della decretazione delegata.
Tale tesi si fonda sull’assunto per cui la legge delega non è legge meramente formale, cioè non si limita a disciplinare i rapporti “interni” tra Parlamento e Governo, ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. Seppur suggestiva e già seguita in talune pronunce di merito (Trib. Avezzano del16 ottobre 2014, Trib. Asti del 30 giugno 2014 e Trib. Bari del 16 giugno 2014), questa ricostruzione viene ritenuta ammissibile dalla Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, ha già affermato – sebbene in relazione a reato diverso ma ugualmente compreso nella “delega fiscale” (si trattava della contravvenzione prevista dall’art. 10- del DLgs. 286/1998 in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) – che le condotte comprese nella legge delega non possono ritenersi abrogate per effetto diretto di questa. L’effettiva depenalizzazione necessita dell’esercizio del potere governativo conferito dalla delega parlamentare e, dunque, le fattispecie oggetto di futura depenalizzazione non potranno considerarsi meri illeciti amministrativi fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi (Cass. n. 44977/2014).
Alla stessa conclusione è pervenuta – proprio con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti – un’altra sentenza della Cassazione (n. 38080/2014), che ha affermato che la fattispecie in esame è tuttora prevista come illecito penale, limitandosi la L. 67/2014 a stabilire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e perciò apportando in alcun modo modifiche alla natura penalistica di questa.
Nemmeno il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2014assume – secondo i giudici di legittimità – carattere risolutivo. La Consulta, dichiarando l’infondatezza di una questione di legittimità riguardante la tutela previdenziale del lavoro e dei lavoratori, ha precisato che spetterebbe al giudice di merito la valutazione sull’effettiva offensività – ovvero l’idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati – della condotta contestata. La Cassazione, tuttavia, ribadisce che un’eventuale soluzione in senso assolutorio (secondo la formula per cui il fatto non è previsto dalla legge come reato) pare “del tutto irragionevole”, nel momento attuale in cui manca una precisa norma depenalizzatoria in relazione all’art. 2 della L. 683/1983.
Se, infatti, si dovesse pronunciare un proscioglimento (o annullare senza rinvio) per tutti coloro che ad oggi hanno versato i contributi previdenziali previsti dalle legge per una quota inferiore ai 10.000 euro annui, si avrebbe come conseguenza una generalizzata impunità, lontana dall’intenzione del legislatore. Questi, infatti, nel prevedere la citata depenalizzazione, ha comunque previsto l’assoggettabilità di tali condotte alla sanzione amministrativa (inapplicabile fino all’emanazione dei decreti delegati).
Se, infatti, si dovesse pronunciare un proscioglimento (o annullare senza rinvio) per tutti coloro che ad oggi hanno versato i contributi previdenziali previsti dalle legge per una quota inferiore ai 10.000 euro annui, si avrebbe come conseguenza una generalizzata impunità, lontana dall’intenzione del legislatore. Questi, infatti, nel prevedere la citata depenalizzazione, ha comunque previsto l’assoggettabilità di tali condotte alla sanzione amministrativa (inapplicabile fino all’emanazione dei decreti delegati).
Premessa, dunque, la persistente rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute previdenziali, la Cassazione coglie l’occasione per precisare altresì che il termine di tre mesi per la corresponsione dell’importo dovuto – ai fini di beneficiare della causa di non punibilità prevista dal medesimo art. 2 – decorre dalla conoscenza dell’imputato di tutti i fattori rilevanti (importo dovuto, luogo per il pagamento e, in particolare, possibilità di ottenere l’esecuzione della pena); tale consapevolezza può però essere acquisita in qualunque forma (anche senza avviso formale).