MODELLO
IRAP 2015: NOVITÀ
In
questa Circolare
- Dichiarazione Irap – Novità
- Soggetti passivi Irap
- Modalità e termini di presentazione
- Termini di versamento delle imposte
- Modello Irap 2015 – Correzione della dichiarazione
Il Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate 30.1.2015 ha approvato, con le
istruzioni (poi modificate dal Provvedimento 30.4.2015), il Modello
Irap 2015 che persone fisiche (quadro IQ), società di
persone (quadro IP), società di capitali (quadro IC),
enti non commerciali (quadro IE) ed Amministrazioni
pubbliche (quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai
fini Irap per l’anno d’imposta 2014.
I contribuenti non
tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi devono presentare la dichiarazione Irap in
forma autonoma e non più, come in passato, unendola al
frontespizio del Modello Unico. Anche la dichiarazione Irap autonoma
per le persone fisiche, le società semplici, le S.n.c.
e le S.a.s. nonché per le società ed associazioni
equiparate deve essere presentata «a regime», esclusivamente in
via telematica, entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per i soggetti Ires e per gli enti commerciali e
non commerciali (tra cui gli enti pubblici), il termine è
differito all’ultimo giorno del nono mese (era il settimo
mese) successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta
Tra le novità
della dichiarazione Irap 2015 vi sono le modifiche relative
all’utilizzo del modello da parte delle società di persone con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e alla
scadenza per il versamento del saldo Irap in caso di operazioni
straordinarie effettuate da società di persone, la possibilità di
trasformare l’eccedenza Ace in credito Irap e le modifiche al
quadro IS.
1.
Dichiarazione Irap – Novità
Con il Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate 30.1.2015 è stato approvato, con le
istruzioni (poi modificate dal Provvedimento 30.4.2015), il Modello
Irap 2015 che persone fisiche (quadro IQ), società di
persone (quadro IP), società di capitali (quadro IC),
enti non commerciali (quadro IE) ed Amministrazioni
pubbliche (quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai
fini Irap per l’anno d’imposta 2014. Il Provvedimento
16.2.2015 ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello 2015.
La dichiarazione
Irap non può essere presentata in forma unificata
(vale a dire inserita nel Modello Unico), ma deve essere inviata, in
forma autonoma, solo in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, la quale provvederà poi alla trasmissione della
dichiarazione alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo.
La struttura del
Modello Irap 2015 comprende:
- il frontespizio;
- una serie di quadri, differenziati a seconda del soggetto passivo, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i quadri IQ per le persone fisiche, IP per le società di persone, IC per le società di capitali, IE per gli enti non commerciali e IK per le Amministrazioni e gli enti pubblici;
- il quadro IR per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta e per i dati di versamento;
- il quadro IS composto da prospetti vari funzionali alla determinazione dell’imposta.
Nella dichiarazione
Irap gli importi devono essere indicati in unità di euro,
arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è
uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore
a tale limite (ad es. euro 75,50 si arrotonda a euro 76; euro 65,62
diventa euro 66; euro 65,49 diventa euro 65).
Ai sensi dell’art.
17, D.Lgs. 175/2014 (decreto «semplificazioni»), che ha modificato
l’art. 1, D.P.R. 322/1998, tra le novità del modello Irap 2015 vi
sono le seguenti:
- società di persone con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: è stato esteso anche alle società di persone con esercizio non solare l’obbligo di presentare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente; in particolare, come per i contribuenti soggetti ad Ires, anche per le società di persone con esercizio non solare, qualora il periodo d’imposta si sia chiuso anteriormente alla data del 31.12.2014 deve essere utilizzato il Modello Irap 2014 e non, invece, il Modello Irap 2015;
- operazioni straordinarie effettuate da società di persone: in caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone la scadenza per il pagamento del saldo Irap, fissato dall’art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001, non è più il 16 giugno dell’anno in cui è presentata la dichiarazione, ma è il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Altre novità 2015
sono illustrate di seguito.
Frontespizio
Nella sezione
«Tipo di dichiarazione», con riferimento alla
casella «Eventi eccezionali» sono stati previsti i nuovi
codici 2 (soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19
gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della Regione Emilia
Romagna già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), 4
(soggetti colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30
gennaio al 18 febbraio 2014 in alcuni Comuni della Regione Veneto), 5
(soggetti colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 10 al
14 ottobre 2014 nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna,
Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia), 6 (soggetti colpiti
dagli eventi metereologici verificatisi il 19 e 20 settembre 2014
nella Regione Toscana) e 7 (soggetti colpiti dagli eventi
metereologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014 nei Comuni
della Provincia di Foggia.
Nella sezione
«Dati del contribuente», rispetto al Frontespizio del modello
Irap dello scorso anno, nella dichiarazione 2015 dal riquadro
«Dati del contribuente» sono stati eliminati i dati
riservati ai soggetti non residenti.
Nel riquadro
«Dichiarante diverso dal contribuente» sono stati eliminati
i dati relativi alla residenza estera.
La nuova colonna
«Firma per attestazione» di questa sezione, in alternativa
al visto di conformità del professionista abilitato,
può essere sottoscritta dai soggetti ai quali è affidato il
controllo contabile e che sottoscrivono la relazione di
revisione (revisore legale, responsabile della società di revisione,
collegio sindacale) per permettere di utilizzare in compensazione nel
modello F24 il credito Irap di importo oltre 15.000 euro
annui.
Nella sezione
«Impegno alla presentazione telematica» non è più
presente il campo «N. iscrizione all’albo dei Caf»; inoltre la
denominazione della casella «Impegno a presentare in via telematica
la dichiarazione» è ora «Soggetto che ha predisposto la
dichiarazione», ma non sono variate le relative modalità di
compilazione.
Novità
del Quadro IS - Prospetti vari
Nella Sezione
I del quadro IS «Deduzioni – art. 11, D.Lgs. 446/1997»,
ai righi IS2 e IS3 è presente la nuova colonna «Lavoratori
agricoli» in cui deve essere riportata la deduzione spettante
per i lavoratori agricoli, già compresa nella colonna «Deduzione».
È nuovo
anche il rigo IS6 «Deduzione per incremento occupazionale»
relativo alla deduzione Irap per gli incrementi occupazionali (art.
1, co. 132, L. 147/2013), nel quale alla colonna 1 si indica
il numero di lavoratori per i quali si intende beneficiare
della deduzione e alla colonna 2 l’ammontare della deduzione
spettante. Per questa deduzione è anche presente lo specifico
rigo nei quadri IQ (rigo IQ63), IP (rigo IP69), IC
(rigo IC68) ed IE (rigo IE56).
Nella Sezione
VII «Opzioni» è stato introdotto il nuovo rigo IS35
«Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, co.
2, D.Lgs. n. 446)», aggiunto a seguito di quanto stabilito
dall’art. 16, D.Lgs. 175/2014 (decreto «semplificazioni»),
secondo cui l’opzione o la revoca per la
determinazione dell’Irap con il metodo da bilancio da parte di
società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria
deve essere formalizzata nella dichiarazione Irap e non più con
inviando l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate.
Nel modello Irap
2015 è stata aggiunta la nuova Sezione XIV «Credito Ace»,
da compilare indicando l’importo del credito spettante a seguito
della scelta di trasformare l’eccedenza ACE in
credito d’imposta ai fini Irap, effettuata nel quadro
RS del modello Unico 2015 PF, SC, ENC.
Infatti l’art. 19,
co. 1, lett. b), D.L. 91/2014 ha modificato il co. 4 dell’art. 1,
D.L. 201/2011, prevedendo che «la parte del rendimento nozionale
che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in
aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta
successivi ovvero si può fruire di un credito d’imposta applicando
alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del
testo unico delle imposte sui redditi».
Pertanto l’eccedenza
Ace non utilizzata per incapienza del reddito complessivo può
essere trasformata in un credito d’imposta, quantificato applicando
ad essa il 27,5% per l’Ires e le aliquote per scaglioni per
l’Irpef. Tale credito deve essere ripartito in 5 quote annuali
di pari importo.
Nella nuova
Sezione XIV «Credito Ace», si devono riportare:
- al rigo IS85, l’importo dell’intero credito spettante, risultante dall’applicazione delle aliquote Irpef o Ires all’eccedenza Ace indicata nel rigo RS37, colonna 14 del Modello Unico 2015 PF, nel rigo RS113, colonna 14 del modello Unico 2015 SC, nel rigo RS84, colonna 5 del modello Unico 2015 ENC;
- al rigo IS86, l’eventuale credito utilizzabile nell’anno che non ha capienza nell’imposta dovuta.
Nella nuova
colonna 1 del rigo IR22 deve essere indicata la parte
di credito utilizzato in diminuzione dell’Irap
dovuta, quindi nel rigo IS86 deve essere esposta la differenza
tra la quota annuale di credito (1/5 dell’importo di rigo IS85) e
l’importo del rigo IR22, colonna 1.
Nel quadro IS è
stata introdotta la nuova sezione XV «Recupero deduzioni
contabili», contenente le colonne 1 «Componente
negativo» e 2 «Componente positivo», riservata ai
contribuenti che, ai sensi del co. 51, art. 1, L. 244/2007, hanno
recuperato a tassazione l’ammontare complessivo dei componenti
negativi dedotti dalla base imponibile Irap ai sensi del previgente
art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. 917/1986, che residuavano alla fine
del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e che hanno
esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art.
1, co. 48, L. 244/2007. In base al co. 2 dell’art. 3, D.M. 3 marzo
2008, l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1,
co. 48, L. 244/2007, comporta la disapplicazione, in relazione alle
differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva, della
disposizione citata e il corrispondente svincolo delle riserve in
sospensione d’imposta.
2.
Soggetti passivi Irap
Il presupposto per
l’applicazione dell’Irap è l’esercizio abituale, nel
territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate
dirette alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi. Costituisce in
ogni caso presupposto impositivo dell’Irap l’attività esercitata
dagli enti residenti, compresi gli organi e le
Amministrazioni dello Stato.
Infatti, ai sensi
della lett. e-bis), art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997, sono soggetti
passivi Irap le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:
- Stato ed enti locali territoriali (Regioni, Province, Comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni);
- aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- amministrazioni di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza della Repubblica, e gli organi legislativi delle Regioni a Statuto speciale;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed istituzioni universitarie;
- istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.);
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Non sono,
invece, soggetti all’imposta gli Stati esteri e gli
organismi internazionali che operano nel territorio delle
Regioni in regime di extraterritorialità (C.M.
26.7.2000, n. 148).
3.
Modalità e termini di presentazione
I contribuenti non
tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi devono presentare la dichiarazione Irap in
forma autonoma e non più, come in passato, unendola al
frontespizio del Modello Unico. Come stabilito per la dichiarazione
dei redditi, anche in forma unificata (Modello Unico), e la
dichiarazione Iva autonoma, anche la dichiarazione Irap
autonoma per le persone fisiche, le società
semplici, le S.n.c. e le S.a.s. nonché per le
società ed associazioni equiparate deve essere presentata «a
regime», esclusivamente in via telematica, entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta.
Per i soggetti
Ires e per gli enti commerciali e non
commerciali (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito
all’ultimo giorno del nono mese (era il settimo mese)
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle
Entrate può essere trasmessa:
- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio telematico.
I contribuenti
soggetti ad Ires e, da quest’anno, le società di
persone con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente
al 31.12.2014 non devono utilizzare il modello
approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2015, ma
quello approvato l’anno precedente.
La dichiarazione
Irap deve essere presentata anche dai soggetti in liquidazione
volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione
coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste
solamente se vi è esercizio provvisorio.
In questo caso,
l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in
via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario
liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in
relazione ai singoli periodi d’imposta,
compresi nell’ambito della procedura, autonomamente
considerati.
Estinzione
di un soggetto e prosecuzione dell’attività da parte di un altro
Qualora si siano
verificate l’estinzione di soggetti preesistenti e la
prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto,
il nuovo soggetto deve presentare:
- la propria dichiarazione Irap;
- una dichiarazione Irap per ogni soggetto estinto, indicando tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio e la data in cui l’attività è cessata.
Soggetti
tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni
Sono obbligati a
presentare in via telematica, con il servizio Entratel,
le dichiarazioni (direttamente ovvero tramite gli incaricati) i
seguenti soggetti:
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770);
- le società e gli enti di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986, vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all’Ires, ad esclusione degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle Province e delle Regioni;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
L’elenco dei
soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell’art. 3, D.P.R.
322/1998.
4.
Termini di versamento delle imposte
In base all’art.
30, co. 3, il versamento in acconto dell’Irap deve essere
effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui
redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2015 è dovuto:
- per le persone fisiche e le società o associazioni nella misura pari al 100% (co. 18 dell’art. 11, D.L. 76/2013) dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), a condizione che tale importo sia superiore a 51,65 euro;
- per gli altri soggetti diversi da quelli prima indicati (esclusi i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del co. 1 dell’art. 10-bis), nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), purché tale importo sia superiore a euro 20,66.
Ai sensi dell’art.
17, co. 3, D.P.R. 435/2001, l’acconto deve essere versato in due
rate:
- la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; quindi entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (quindi 16 giugno per esercizi solari), senza maggiorazioni. Il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo fino a 103 euro. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo a tale scadenza con lo 0,40% in più;
- la seconda, pari al 60%, entro il 30 novembre 2015 o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
È possibile
commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta
che si prevede di determinare per lo stesso periodo di
competenza (acconto previsionale), ferma restando, in tal caso,
l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, di quanto
stabilito dall’art. 4, co. 2, D.L. 69/1989, convertito dalla L.
154/1989.
Per le Regioni in
deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento
dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2015, si applicano maggiorazioni di aliquota non
indicate nella tabella riportata in Appendice alle istruzioni del
modello Irap 2015, l’acconto Irap va determinato:
- con il metodo storico, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non si assume, come imposta del periodo precedente, l’importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata.
Il versamento a
saldo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato:
- entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni;
- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.
In caso di
operazioni straordinarie poste in essere da società di
persone la scadenza per il pagamento del saldo Irap,
fissato dall’art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001, non è più il 16
giugno dell’anno in cui è presentata la dichiarazione, ma è il
giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione.
5.
Modello Irap 2015 – Correzione della dichiarazione
Se il contribuente
intende, prima della scadenza del termine di presentazione
(pertanto, per quest’anno, entro il 30.9.2015), rettificare
o integrare una dichiarazione già presentata, deve
compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue
parti, barrando la casella «Correttiva nei termini».
Dichiarazione
integrativa
Scaduti i
termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può
rettificare o integrare la stessa presentando, secondo
le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria,
una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su
modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione. Il presupposto per poter presentare la
dichiarazione integrativa è che sia stata validamente
presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda
quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche
le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di
scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Dichiarazione
integrativa a favore
Nella sezione «Tipo
di dichiarazione» del frontespizio del Modello Irap 2015, in
aggiunta alle caselle «Correttiva nei termini» (da barrare
per correggere errori o integrare le omissioni entro le scadenze
ordinarie) e «Dichiarazione integrativa» (da barrare per
correggere, oltre le scadenze ordinarie, errori/omissioni da cui
derivi per il contribuente un minor debito o un maggior credito), è
presente la casella «Dichiarazione integrativa a favore».
Tale casella va
barrata nel caso di presentazione, entro il termine previsto per
presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo, della dichiarazione per correggere errori/omissioni
che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito o
di un minor credito per il contribuente, ai sensi dell’art.
2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. In questo caso l’eventuale credito
risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in
compensazione nel Modello F24 oppure chiesto a rimborso.