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Nulla la dichiarazione non trasmessa via internet o su modello errato

Nulla la dichiarazione non trasmessa via internet o su modello errato

Dichiarazioni annuali da presentare su modelli conformi a quelli approvati e con le modalità previste per la categoria di appartenenza del contribuente
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È da ritenersi nulla la dichiarazione dei redditi presentata su un modello fiscale non conforme a quello approvato per l’annualità in oggetto, ovvero trasmessa al Fisco con una modalità diversa rispetto a quella prevista per la tipologia di contribuente. È quanto ha stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 9973 di ieri.
Il caso esaminato dai Supremi Giudici riguarda una società che aveva erroneamente redatto la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2000 sul modello UNICO 2000, anziché su quello espressamente approvato per tale annualità, ovvero UNICO 2001. Infatti, l’ che accompagna il del modello si riferisce all’ in cui viene presentata la dichiarazione, ossia normalmente quello successivo al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. La società, per dichiarare i redditi dell’anno 2000, avrebbe quindi dovuto predisporre i dati avvalendosi del modello UNICO 2001.
Inoltre, la contribuente aveva anche errato la modalità di presentazione, poiché, essendo una srl, avrebbe dovuto trasmetteretelematicamente la dichiarazione, mentre aveva presentato il modello cartaceo all’ufficio postale. Visti gli errori su modello utilizzato e modalità di presentazione, il Fisco aveva ritenuto quest’ultima nulla, procedendo in via induttiva alla determinazione del reddito.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DPR 322/1998, le dichiarazioni annuali devono essere redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati.
La Cassazione ha ribadito, in proposito, che, in virtù di tale disposizione, nel caso di specie, l’errata presentazione del modello UNICO 2000, anziché di UNICO 2001, aveva comportato la nullità della dichiarazione, la quale, quindi, non poteva produrre alcun effetto. poteva assumere qualsivoglia rilievo la circostanza che l’art. 8 del DLgs. 471/1997 preveda una sanzione ridotta nel caso di presentazione della dichiarazione redatta in conformità al modello approvato, dato che tale disposizione è applicabile espressamente “Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5” dello stesso decreto, ovvero quando – ha affermato la Suprema Corte – l’imponibile indicato nella dichiarazione redatta su modello non conforme è inferiore a quello accertato, cioè quando vi siano violazioni che non incidono sul contenuto essenziale della dichiarazione. Si ricorda, infatti, che i citati artt. 1, 2 e 5 si riferiscono alle sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione.
L’altro ambito normativo di riferimento per la sentenza di ieri è dato dall’art. 3 del DPR 322/1998, che stabilisce le modalità di presentazione delle dichiarazioni annuali e, in particolare, per quel che qui rileva, dispone che le società come la srl di cui trattasi sono tenute all’invio telematico della dichiarazione, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi oggi dei servizi Fisconline o Entratel.
La Cassazione, con la sentenza di ieri, ha stabilito che tali modalità sono vincolanti per i contribuenti, con la conseguenza che può essere considerata validamente presentata la dichiarazione resa secondo modalità diverse da quelle prescritte per la categoria soggettiva di appartenenza del contribuente.
Ne consegue che “la dichiarazione presentata tramite banca o posta, in presenza dell’obbligo di presentazione in via telematica, utilizzando pertanto un modello diverso da quella prescritto, è da ritenersi nulla ai sensi del disposto di cui al precedente articolo 1, comma 1, secondo cui le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati”.
In tal senso, del resto, si erano già anche pronunciati i giudici di merito, affermando che l’invio della dichiarazione, da parte del contribuente, con modalità diverse rispetto alla prevista trasmissione telematica, è idoneo a integrare la regolare presentazione della dichiarazione stessa, che risulta pertanto omessa, potendo così l’Ufficio procedere ad accertamento per omessa dichiarazione ( C.T. Prov. Novara n. 15/2009).
Con la sentenza di ieri, peraltro, i giudici di legittimità hanno anche puntualizzato che, per i contribuenti tenuti a utilizzare il servizio telematico, l’obbligo di presentazione della dichiarazione deve ritenersi assolto solo a seguito della corretta e tempestiva ricezione telematica della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del DPR 322/1998, dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione e non dalla ricevuta della banca o posta cui sia stato erroneamente consegnato il modello cartaceo.
Nello stesso senso, d’altra parte, depone la più recente giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la comunicazione del servizio telematico dell’Agenzia, attestante l’avvenuto ricevimento (senza scarto) della dichiarazione presentata in via telematica, è il solo documento in formato elettronico che prova che la dichiarazione è stata presentata e che essa è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria ( Cass. n. 7558/2015).

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