SOCI DI SRL E GESTIONE COMMERCIANTI INPS: L’ANOMALIA DEL CRITERIO AMMINISTRATIVO DELL’ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA BASE IMPONIBILE
SOCI DI SRL E GESTIONE COMMERCIANTI INPS: L’ANOMALIA DEL
CRITERIO AMMINISTRATIVO DELL’ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA BASE
IMPONIBILE
di Gian Piero Gogliettino L’Inps, nella persona della dott.ssa Di Michele, in qualità di direttore centrale Entrate e del dott. Montaldi, suo vicario, ha condiviso l’orientamento espresso dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel corso dell’incontro del 13 maggio u.s., attraverso il consigliere delegato Vito Jacono sulla base di un approfondimento scientifico elaborato dal ricercatore Gian Piero Gogliettino, in merito alla problematica connessa alla corretta individuazione – per i soci di Srl - dell’imponibile contributivo, indispensabile alla determinazione dell’ammontare dei contributi dovuti alla gestione commercianti. Nello specifico, la posizione ad oggi dell’Istituto è tale per cui, trincerandosi dietro alla sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001, ricomprende nel coacervo della base imponibile – redditi d’impresa - anche tutti i redditi di capitale riconducibili al socio, a prescindere dalla ricorrenza concorrente dei presupposti richiesti dai peculiari precetti normativi, di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 384/1992 (conv. dalla l. n. 438/1992) e all’art. 1, commi 202 e 203, della l. n. 662/1996. In realtà, la suddetta posizione amministrativa è ultronea, nel senso che, come lo studio della Fondazione ha evidenziato in ragione di evidenze dottrinali e giurisprudenziali, è un vulnus innanzitutto del precetto costituzionale sotteso all’anzidetto obbligo contributivo, contenuto nell’art. 38 Cost., secondo cui, al comma 2, stabilisce che: “I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Pertanto, in primo luogo, la tutela previdenziale, che va ben oltre il recinto della subordinazione, risponde all’esigenza di garantire a chiunque viva del proprio lavoro e, comunque, a tutti i cittadini i minimi mezzi di sostentamento al verificarsi di eventi generatori di bisogno. In seconda battuta, l’orientamento dell’Inps non tiene conto – ai fini della regolare costituzione del rapporto giuridico previdenziale - né del requisito oggettivo, connesso alla natura (commerciale) dell’attività esercitata dalla specifica società di capitali, né tantomeno del presupposto soggettivo, relativo all’ “attività lavorativa” abituale e prevalente del socio, in quanto tale meritevole di tutela, non potendo quindi rientrare nella base imponibile il guadagno economico connesso alla mera partecipazione in società di capitali. Quindi, l’Ente previdenziale con un tale orientamento si è spinto oltre la decisione della Consulta de qua, essendo inconferente rispetto al caso oggetto di analisi, in considerazione del fatto che la stessa sentenza di legittimità costituzionale ha trattato la posizione di un socio accomandante di una s.a.s., evidenziando, tra l’altro, la non correttezza nell’assimilare fiscalmente le società di persone alle società di capitali. 2 | 2 Pertanto, in definitiva, possiamo ritenere che, anche laddove viene considerato, per il socio di Srl, reddito d’impresa, ai fini contributivi, quello dichiarato dalla stessa società di capitali, applicando indirettamente il meccanismo fiscale c.d. della trasparenza, nei limiti della quota posseduta, è comunque palesemente illegittimo il comportamento dell’Istituto laddove considera gli utili da mera partecipazione, in carenza cioè del necessario requisito della prestazione lavorativa, reddito imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla gestione commercianti. Sulla stessa lunghezza d’onda la decisione di primo grado del Tribunale di Pescara del 17 giugno 2014, n. 639, rispetto alla quale l’Istituto ha comunque presentato ricorso in appello, secondo cui: “i chiarimenti contenuti nella circolare Inps sopra richiamata (2003 n. 102) vanno ben oltre quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale. Infatti, l'Istituto Previdenziale, assimilando il reddito di capitale, imputabile al socio di Srl, con il reddito di impresa utile ai fini INPS, fa venir meno la convergenza operata dal legislatore tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione proprio della base imponibile”. In conclusione, tenuto conto che, al fine di ridurre il contenzioso, sarebbe auspicabile una norma previdenziale ad hoc che identifichi accuratamente la base imponibile per i soci di Srl, l’auspicio è che appunto l’Ente previdenziale prenda in seria considerazione quanto rappresentato nel corso dell’incontro avvenuto con il consigliere delegato all’area commercialisti del lavoro, potendo sempre ricorrere all’istituto dell’autotutela, avendo comunque chiesto alla categoria, su un piano squisitamente pragmatico, di trovare una soluzione che permetta di identificare con celerità le posizioni - di apporto lavorativo – dei soci delle specifiche società di capitali.
di Gian Piero Gogliettino L’Inps, nella persona della dott.ssa Di Michele, in qualità di direttore centrale Entrate e del dott. Montaldi, suo vicario, ha condiviso l’orientamento espresso dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel corso dell’incontro del 13 maggio u.s., attraverso il consigliere delegato Vito Jacono sulla base di un approfondimento scientifico elaborato dal ricercatore Gian Piero Gogliettino, in merito alla problematica connessa alla corretta individuazione – per i soci di Srl - dell’imponibile contributivo, indispensabile alla determinazione dell’ammontare dei contributi dovuti alla gestione commercianti. Nello specifico, la posizione ad oggi dell’Istituto è tale per cui, trincerandosi dietro alla sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001, ricomprende nel coacervo della base imponibile – redditi d’impresa - anche tutti i redditi di capitale riconducibili al socio, a prescindere dalla ricorrenza concorrente dei presupposti richiesti dai peculiari precetti normativi, di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 384/1992 (conv. dalla l. n. 438/1992) e all’art. 1, commi 202 e 203, della l. n. 662/1996. In realtà, la suddetta posizione amministrativa è ultronea, nel senso che, come lo studio della Fondazione ha evidenziato in ragione di evidenze dottrinali e giurisprudenziali, è un vulnus innanzitutto del precetto costituzionale sotteso all’anzidetto obbligo contributivo, contenuto nell’art. 38 Cost., secondo cui, al comma 2, stabilisce che: “I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Pertanto, in primo luogo, la tutela previdenziale, che va ben oltre il recinto della subordinazione, risponde all’esigenza di garantire a chiunque viva del proprio lavoro e, comunque, a tutti i cittadini i minimi mezzi di sostentamento al verificarsi di eventi generatori di bisogno. In seconda battuta, l’orientamento dell’Inps non tiene conto – ai fini della regolare costituzione del rapporto giuridico previdenziale - né del requisito oggettivo, connesso alla natura (commerciale) dell’attività esercitata dalla specifica società di capitali, né tantomeno del presupposto soggettivo, relativo all’ “attività lavorativa” abituale e prevalente del socio, in quanto tale meritevole di tutela, non potendo quindi rientrare nella base imponibile il guadagno economico connesso alla mera partecipazione in società di capitali. Quindi, l’Ente previdenziale con un tale orientamento si è spinto oltre la decisione della Consulta de qua, essendo inconferente rispetto al caso oggetto di analisi, in considerazione del fatto che la stessa sentenza di legittimità costituzionale ha trattato la posizione di un socio accomandante di una s.a.s., evidenziando, tra l’altro, la non correttezza nell’assimilare fiscalmente le società di persone alle società di capitali. 2 | 2 Pertanto, in definitiva, possiamo ritenere che, anche laddove viene considerato, per il socio di Srl, reddito d’impresa, ai fini contributivi, quello dichiarato dalla stessa società di capitali, applicando indirettamente il meccanismo fiscale c.d. della trasparenza, nei limiti della quota posseduta, è comunque palesemente illegittimo il comportamento dell’Istituto laddove considera gli utili da mera partecipazione, in carenza cioè del necessario requisito della prestazione lavorativa, reddito imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla gestione commercianti. Sulla stessa lunghezza d’onda la decisione di primo grado del Tribunale di Pescara del 17 giugno 2014, n. 639, rispetto alla quale l’Istituto ha comunque presentato ricorso in appello, secondo cui: “i chiarimenti contenuti nella circolare Inps sopra richiamata (2003 n. 102) vanno ben oltre quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale. Infatti, l'Istituto Previdenziale, assimilando il reddito di capitale, imputabile al socio di Srl, con il reddito di impresa utile ai fini INPS, fa venir meno la convergenza operata dal legislatore tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione proprio della base imponibile”. In conclusione, tenuto conto che, al fine di ridurre il contenzioso, sarebbe auspicabile una norma previdenziale ad hoc che identifichi accuratamente la base imponibile per i soci di Srl, l’auspicio è che appunto l’Ente previdenziale prenda in seria considerazione quanto rappresentato nel corso dell’incontro avvenuto con il consigliere delegato all’area commercialisti del lavoro, potendo sempre ricorrere all’istituto dell’autotutela, avendo comunque chiesto alla categoria, su un piano squisitamente pragmatico, di trovare una soluzione che permetta di identificare con celerità le posizioni - di apporto lavorativo – dei soci delle specifiche società di capitali.