Bonus per recupero edilizio, limite di spesa riferito all’abitazione
Tetto massimo di spesa legato a ogni distinto intervento agevolato su una singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze
/ Venerdì 26 giugno 2015
L’ammontare massimo entro il quale le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio rilevano ai fini del computo della detrazione del è stabilito in 96.000 euro per unità immobiliare abitativa.
Nella norma “a regime” contenuta nell’art. 16- del TUIR, l’aliquota della detrazione è del 36% e il limite massimo di spesa è fissato a 48.000 euro. La legge di stabilità per l’anno 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190), al comma 47 dell’art. 1, tuttavia, ha prorogato l’agevolazione in discorso “potenziando” sia l’aliquota che l’importo massimo di spesa agevolabile.
Nella norma “a regime” contenuta nell’art. 16- del TUIR, l’aliquota della detrazione è del 36% e il limite massimo di spesa è fissato a 48.000 euro. La legge di stabilità per l’anno 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190), al comma 47 dell’art. 1, tuttavia, ha prorogato l’agevolazione in discorso “potenziando” sia l’aliquota che l’importo massimo di spesa agevolabile.
Con riferimento al tetto di rilevanza della spesa (48.000 euro o 96.000 euro), si ricorda che lo stesso deve essere riferito a ogni distinto intervento agevolato compiuto su una singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti.
Se un intervento riguarda più unità immobiliari residenziali, detto limite deve essere riferito – distintamente – a ciascuna di esse, con potenziali effetti moltiplicativi in relazione agli interventi più complessi ed ingenti.
Se un intervento riguarda più unità immobiliari residenziali, detto limite deve essere riferito – distintamente – a ciascuna di esse, con potenziali effetti moltiplicativi in relazione agli interventi più complessi ed ingenti.
Ad esempio, se un fabbricato di quattro alloggi e relative autorimesse pertinenziali è oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lett. d) del DPR n. 380/2001), la detrazione compete distintamente per ciascuna delle quattro unità immobiliari.
Pertanto, nella fattispecie, la detrazione finisce per poter essere computata su un importo massimo di spesa pari a 48.000 euro × 4 = 192.000 euro oppure 96.000 euro × 4 = 384.000 euro (a seconda del periodo in cui vengono sostenute le spese e del relativo limite massimo di spesa previsto).
Pertanto, nella fattispecie, la detrazione finisce per poter essere computata su un importo massimo di spesa pari a 48.000 euro × 4 = 192.000 euro oppure 96.000 euro × 4 = 384.000 euro (a seconda del periodo in cui vengono sostenute le spese e del relativo limite massimo di spesa previsto).
Come chiarito dalla C.M. 11 maggio 1998 n. 121, inoltre, ai fini del calcolo della detrazione occorre fare riferimento alle unità immobiliari censite in Catasto inizio lavori e non a quelle risultanti al termine dei medesimi (il numero e la conformazione delle unità immobiliari può infatti variare nel corso dell’intervento, in special modo ove si tratti di ristrutturazione edilizia o restauri/risanamenti conservativi).
Ad esempio, se l’intervento (es. manutenzione straordinaria) comporta il frazionamento di un originario appartamento in due appartamenti più piccoli, la detrazione può essere computata su un importo massimo pari a 48.000 euro o 96.000 euro, in quanto all’inizio dei lavori l’unità immobiliare è una sola.
Ad esempio, se l’intervento (es. manutenzione straordinaria) comporta il frazionamento di un originario appartamento in due appartamenti più piccoli, la detrazione può essere computata su un importo massimo pari a 48.000 euro o 96.000 euro, in quanto all’inizio dei lavori l’unità immobiliare è una sola.
Riferimento all’unità abitativa anche per lavori sulle pertinenze
Con riferimento alle pertinenze, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 4 giugno 2007 n. 124, ha precisato che il limite massimo di spesa deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate (precedentemente alla modifica dei criteri di applicazione del limite di 48.000 euro art. 35 comma 35-quater del DL n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006, la C.M. n. 121/1998 (§ 3) aveva chiarito che la detrazione si computava autonomamente per le pertinenze, qualora queste ultime fossero autonomamente accatastate).
Alla luce degli ultimi chiarimenti, pertanto, i lavori che riguardino anche pertinenze distintamente accatastate non fanno “moltiplicare” limite di rilevanza della spesa.
La validità di tale principio è stata confermata, anche con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007, dalla ris. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2008 n. 181 (si veda anche l’interrogazione parlamentare 9 novembre 2011 n. 5-05678).
La validità di tale principio è stata confermata, anche con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007, dalla ris. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2008 n. 181 (si veda anche l’interrogazione parlamentare 9 novembre 2011 n. 5-05678).
Ne consegue che, se l’intervento agevolato interessa soltanto le pertinenze (es. due box auto), anche distintamente accatastate, di un’unica unità immobiliare abitativa (es. appartamento), il limite di rilevanza della spesa (oggi di 96.000 euro) va riferito all’abitazione cui le stesse sono asservite.
A titolo esemplificativo, se l’intervento agevolato interessa soltanto le pertinenze (es. il box auto e la cantina), anche distintamente accatastate, di un’unica unità immobiliare abitativa (es. appartamento), il limite di rilevanza della spesa (48.000 euro o 96.000 euro) va riferito all’abitazione cui le stesse sono asservite.
A titolo esemplificativo, se l’intervento agevolato interessa soltanto le pertinenze (es. il box auto e la cantina), anche distintamente accatastate, di un’unica unità immobiliare abitativa (es. appartamento), il limite di rilevanza della spesa (48.000 euro o 96.000 euro) va riferito all’abitazione cui le stesse sono asservite.
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