Nuovo servizio per il DURC on line attivo dal 1° luglio
Da INPS e INAIL istruzioni operative sul sistema disciplinato dal DM 30 gennaio 2015
/ Sabato 27 giugno 2015
Rilascio immediato e online, Validita' 120 giorni,
Come annunciato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 19/2015, arrivano le indicazioni operative degli Istituti previdenziali in ordine al nuovo sistema – disciplinato dal DM 30 gennaio 2015 in attuazione dell’art. 4 del DL 34/2014 – che consentirà l’effettuazione della verifica della regolarità contributiva di datori di lavoro e lavoratori autonomi con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Ieri, 26 giugno 2015, infatti, l’INPS, con la circolare n. 126, e l’INAIL, con la circolare n. 61, hanno annunciato di aver predisposto il nuovo servizio “DURC On Line” – operativo, con identiche funzionalità, nei portali www.inps.it ewww.inail.it, dal prossimo 1° luglio – e ne hanno descritto il funzionamento, soffermandosi, in particolare, sugli aspetti di specifica pertinenza.
Da tale data, detto servizio dovrà essere utilizzato dai soggetti abilitati in tutti i casi in cui, ad oggi, è richiesto il Documento unico di regolarità contributiva. L'esito positivo della procedura sostituisce il DURC ad ogni effetto.
Inoltre, sempre dal 1° luglio, saranno effettuate con il nuovo servizio anche le verifiche dei requisiti di regolarità necessari per la fruizione di benefici normativi e contributivi art. 1, comma 1175 della L. 296/2006 (dei quali le circolari in commento provvedono a riportare un’elencazione aggiornata).
Inoltre, sempre dal 1° luglio, saranno effettuate con il nuovo servizio anche le verifiche dei requisiti di regolarità necessari per la fruizione di benefici normativi e contributivi art. 1, comma 1175 della L. 296/2006 (dei quali le circolari in commento provvedono a riportare un’elencazione aggiornata).
L’applicativo “Sportello Unico Previdenziale” rimarrà attivo fino al 31/12/16 per le richieste delle specifiche tipologie di DURC, per le quali non sia possibile effettuare verifiche automatizzate (DURC in presenza di crediti certificati verso la P.A., per pagamenti di debiti della P.A. maturati al 31 dicembre 2012, ecc.).
Ferma restando la possibilità di utilizzare i DURC richiesti prima del 1° luglio e in corso di validità nelle ipotesi e per i periodi previsti dalla normativa previgente, le richieste di DURC presentate prima di tale data e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite con l’emissione del certificato tramite lo Sportello Unico Previdenziale, ma sulla base delle nuove disposizioni.
Ferma restando la possibilità di utilizzare i DURC richiesti prima del 1° luglio e in corso di validità nelle ipotesi e per i periodi previsti dalla normativa previgente, le richieste di DURC presentate prima di tale data e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite con l’emissione del certificato tramite lo Sportello Unico Previdenziale, ma sulla base delle nuove disposizioni.
Circa i soggetti abilitati alla verifica, le circolari, riproposto l’elenco di cui all’art. 1 del DM 30 gennaio 2015, distinguono tra:
- le stazioni appaltanti, le concedenti/procedenti e gli organismi di attestazione SOA, che potranno accedere al servizio “DURC On Line” sia dal portale INAIL che dal portale INPS, con le stesse credenziali già rilasciate per il precedente applicativo;
- le banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di apposita delega da parte di imprese o lavoratori autonomi, che potranno invece inoltrare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS.
- le stazioni appaltanti, le concedenti/procedenti e gli organismi di attestazione SOA, che potranno accedere al servizio “DURC On Line” sia dal portale INAIL che dal portale INPS, con le stesse credenziali già rilasciate per il precedente applicativo;
- le banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di apposita delega da parte di imprese o lavoratori autonomi, che potranno invece inoltrare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS.
Una volta attivata la verifica (con l’inserimento del codice fiscale da sottoporre alla stessa e della casella PEC per la comunicazione del relativo risultato), in caso di esito positivo nei confronti di INPS, INAIL e, se trattasi di imprese classificate ai fini previdenziali per l’attività edile, Casse edili, il servizio consentirà la visualizzazione del Documento, in formato “pdf” non modificabile, denominato, appunto, “DURC On Line”.
Esso recherà la risultanza dell’interrogazione negli archivi degli Enti coinvolti, verifica effettuata automaticamente e in tempo reale (con la previsione che una richiesta possa rimanere in elaborazione per un massimo di 6 ore). In particolare, il riferimento è ai casi in cui, nelle Gestioni di pertinenza dei suddetti Enti, risultino debiti superiori a 150 euro relativamente ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di effettuazione della verifica e risultino trasmesse le relative denunce/dichiarazioni.
Esso recherà la risultanza dell’interrogazione negli archivi degli Enti coinvolti, verifica effettuata automaticamente e in tempo reale (con la previsione che una richiesta possa rimanere in elaborazione per un massimo di 6 ore). In particolare, il riferimento è ai casi in cui, nelle Gestioni di pertinenza dei suddetti Enti, risultino debiti superiori a 150 euro relativamente ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di effettuazione della verifica e risultino trasmesse le relative denunce/dichiarazioni.
In relazione al criterio dello “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3 del DM 30 gennaio 2015 (previsione già operativa), gli Istituti confermano che, con tale norma, si è inteso generalizzare una condizione di regolarità (ulteriore rispetto a quelle di cui al precedente comma 2), in precedenza prevista solo ai fini della partecipazione a gare d’appalto e per un minore importo. Naturalmente – si aggiunge – trattandosi di somme comunque dovute, nulla osta a che, anche nei confronti di un soggetto risultato regolare ai fini del “DURC On Line”, vengano attivate le procedure di recupero tramite gli Agenti della riscossione.
Un aspetto particolarmente rilevante della nuova disciplina è rappresentato dal “principio di unicità” del “DURC On Line”, volto a consentire il superamento dei vincoli che, sinora, hanno limitato l’efficacia del DURC con riferimento sia al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto. Nel nuovo sistema, invece, come evidenzia l’INPS, il Documento che dichiara la regolarità non contiene l’indicazione né del richiedente, né della motivazione della richiesta, ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto. Esso, inoltre, ha limiti soggettivi od oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della validità temporale, fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione, ex art. 7, comma 2 del DM. In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un “DURC On Line” in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento.
Laddove il controllo nelle singole Gestioni consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che l’esito sarà comunicato all’indirizzo previamente registrato dal richiedente. Entro 72 ore dalla richiesta, gli Enti dovranno, infatti, provvedere a verificare la correttezza delle esposizioni debitorie, le quali potrebbero anche essere semplicemente dovute a mancati aggiornamenti degli archivi gestionali. In tale ipotesi, si determineranno le condizioni per la formazione del “DURC On Line”.
Qualora, invece, il soggetto risulti effettivamente inadempiente, gli Istituti e le Casse edili dovranno trasmettere, tramite PEC, allo stesso o all’intermediario delegato l’invito a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica (art. 4 del DM) o, comunque, prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta (cui saranno state accodate tutte le eventuali successive interrogazioni presentate, per il medesimo codice fiscale, nell’arco temporale necessario alla sua definizione).
In caso di mancata regolarizzazione, verrà generato un Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva”, il quale, – diversamente da quanto previsto per il “DURC On Line”, liberamente consultabile nel periodo di validità – sarà comunicato soltanto al soggetto che abbia effettuato la prima richiesta ed, eventualmente, ai soggetti le cui richieste siano state accodate dal sistema.
Qualora, invece, il soggetto risulti effettivamente inadempiente, gli Istituti e le Casse edili dovranno trasmettere, tramite PEC, allo stesso o all’intermediario delegato l’invito a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica (art. 4 del DM) o, comunque, prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta (cui saranno state accodate tutte le eventuali successive interrogazioni presentate, per il medesimo codice fiscale, nell’arco temporale necessario alla sua definizione).
In caso di mancata regolarizzazione, verrà generato un Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva”, il quale, – diversamente da quanto previsto per il “DURC On Line”, liberamente consultabile nel periodo di validità – sarà comunicato soltanto al soggetto che abbia effettuato la prima richiesta ed, eventualmente, ai soggetti le cui richieste siano state accodate dal sistema.