Rinnovato il modello per le garanzie dei rimborsi IVA
Il nuovo modello tiene conto delle modifiche in materia di rimborsi di cui al DLgs. semplificazioni
Con il provvedimento n. 87349 ieri l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria per il rimborso dell’IVA di cui all’art. 38- del DPR 633/72, che sostituisce il precedente schema approvato con provvedimento dell’Agenzia del 10 giugno 2004. Il “nuovo” modello, disponibile sul sito dell’Agenzia, fa il suo debutto a partire da oggi, 27 giugno 2015, mentre il precedente modello potrà, comunque, essere utilizzato fino al 31 dicembre 2015.
Il citato provvedimento ha, inoltre, approvato le istruzioni (denominate “glossario”) e le condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto tra la società o la banca che rilascia la garanzia e l’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo modello recepisce le novità introdotte dal decreto “semplificazioni” in materia di rimborsi IVA (DL 175/2014). Coerentemente con la ratio ispiratrice di tale decreto, diretta a contrarre le tempistiche e a ridurre i costi per l’esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (sia annuali che trimestrali) è ridotto da 120 a 60 giorni.
Il nuovo modello recepisce le novità introdotte dal decreto “semplificazioni” in materia di rimborsi IVA (DL 175/2014). Coerentemente con la ratio ispiratrice di tale decreto, diretta a contrarre le tempistiche e a ridurre i costi per l’esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (sia annuali che trimestrali) è ridotto da 120 a 60 giorni.
Inoltre, le motivazioni poste a corredo del provvedimento confermano che, per i rimborsi in procedura semplificata, ai fini del calcolo dell’ammontare garantito, non deve più tenersi conto degli interessi per il ritardo nell’esecuzione degli stessi. Sono pertanto superati i chiarimenti forniti in merito al § 2.4 della circolare n. 32/2014.
Dall’analisi del formato aggiornato risulta evidente che l’intento semplificativo del legislatore ha trovato espressione anche nella composizione del nuovo modello che appare subito più snello e di più immediata fruizione.
Sono adesso previste e non più quattro sezioni:
- : rimborso richiesto in procedura semplificata, da utilizzare – per un importo massimo di 700.000 euro, compensazioni incluse – per le eccedenze d’imposta richieste a rimborso all’Agente della riscossione; tale sezione sostituisce i paragrafi 1) e 2) della precedente formulazione;
- : rimborso in procedura ordinaria, da utilizzare per le eccedenze d’imposta richieste all’Ufficio locale competente; tale sezione sostituisce il paragrafo 3) della precedente formulazione;
- sez. 3: rimborsi infrannuali che sostituisce il paragrafo 4) della precedente formulazione.
Sono adesso previste e non più quattro sezioni:
- : rimborso richiesto in procedura semplificata, da utilizzare – per un importo massimo di 700.000 euro, compensazioni incluse – per le eccedenze d’imposta richieste a rimborso all’Agente della riscossione; tale sezione sostituisce i paragrafi 1) e 2) della precedente formulazione;
- : rimborso in procedura ordinaria, da utilizzare per le eccedenze d’imposta richieste all’Ufficio locale competente; tale sezione sostituisce il paragrafo 3) della precedente formulazione;
- sez. 3: rimborsi infrannuali che sostituisce il paragrafo 4) della precedente formulazione.
Dunque, secondo il nuovo formato, il richiedente di una eccedenza d’imposta superiore alla soglia di 700.000 euro è tenuto a compilare le sezioni 1 e 2, ciascuno per gli importi di competenza, come esaustivamente illustrato dal Glossario annesso al modello.
Il provvedimento di ieri aggiorna anche il modello per la prestazione della garanzia mediante deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, apportando i necessari aggiornamenti, parimenti in tema di computo degli interessi, al modello in precedenza approvato con provvedimento n. 165769/2014. Anche in questo caso, il nuovo modello, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è valido da oggi, mentre la precedente formulazione, risulta utilizzabile fino al 31 dicembre 2015. Si ricorda che il riformulato art. 38- del DPR 633/72 prevede che siano erogati senza prestazione della garanzia patrimoniale i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, ad eccezione di specifiche categorie di contribuenti considerati “a rischio” ed individuati al comma 4 dello stesso art. 38- del DPR 633/72.
Per l’erogazione dei rimborsi, annuali e trimestrali, è, infatti, sufficiente:
- l’apposizione sul modello TR o sulla dichiarazione IVA annuale del visto di conformità (ovvero della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile);
- l’allegazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che certifichi il possesso di specifici requisiti patrimoniali e contributivi.
- l’apposizione sul modello TR o sulla dichiarazione IVA annuale del visto di conformità (ovvero della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile);
- l’allegazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che certifichi il possesso di specifici requisiti patrimoniali e contributivi.
Come detto, sono soggetti alla prestazione della polizza fideiussoria (o al deposito vincolato di titoli di Stato) anche per crediti IVA superiori a 15.000 euro i soggetti considerati “a rischio”, individuati dall’art. 38- comma 4 del DPR 633/72. Si tratta dei soggetti passivi che:
- esercitano l’attività di impresa da meno di due anni, ad eccezione delle start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012;
- nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica, dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati;
- hanno presentato istanza di rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione) ovvero senza allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
- richiedono il rimborso dell’imposta per cessazione dell’attività.
- esercitano l’attività di impresa da meno di due anni, ad eccezione delle start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012;
- nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica, dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati;
- hanno presentato istanza di rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione) ovvero senza allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
- richiedono il rimborso dell’imposta per cessazione dell’attività.