Interventi su macchinari industriali senza reverse charge
La classificazione ATECO distingue le apparecchiature industriali dagli impianti relativi ad edifici
/ Martedì 07 luglio 2015
I chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 in materia di reverse charge in edilizia lasciano aperti alcuni dubbi sul corretto trattamento delle operazioni di installazione e manutenzione rese su impianti industriali.
Una prima lettura della norma di riferimento (art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72) porterebbe alla conclusione che qualsiasi intervento di installazione di impianti rientri nell’ambito di applicazione del reverse charge. D’altro canto, tale è la formulazione letterale della norma, che prescrive l’inversione contabile per le “prestazioni di servizi di installazione di impianti (…) relative ad edifici”.
Una prima lettura della norma di riferimento (art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72) porterebbe alla conclusione che qualsiasi intervento di installazione di impianti rientri nell’ambito di applicazione del reverse charge. D’altro canto, tale è la formulazione letterale della norma, che prescrive l’inversione contabile per le “prestazioni di servizi di installazione di impianti (…) relative ad edifici”.
La richiamata circolare dell’Agenzia delle Entrate ha, però, affermato che, per individuare oggettivamente le prestazioni interessate dalla disciplina del reverse charge, deve “farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007”.
Se vale questo criterio (che, peraltro, porta ad includere nella speciale disciplina anche gli interventi di manutenzione), si deve concludere che siano soggetti a reverse charge i soli interventi di installazione di impianti riconducibili ai seguenti codici ATECO della sezione F “Costruzioni”:
- “43.21.01” - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione;
- “43.21.02” - installazione di impianti elettronici;
- “43.22.01” - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione;
- “43.22.02” - installazione di impianti per la distribuzione del gas;
- “43.22.03” - installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati);
- “43.29.01” - installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- “43.29.09” - altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
Se vale questo criterio (che, peraltro, porta ad includere nella speciale disciplina anche gli interventi di manutenzione), si deve concludere che siano soggetti a reverse charge i soli interventi di installazione di impianti riconducibili ai seguenti codici ATECO della sezione F “Costruzioni”:
- “43.21.01” - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione;
- “43.21.02” - installazione di impianti elettronici;
- “43.22.01” - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione;
- “43.22.02” - installazione di impianti per la distribuzione del gas;
- “43.22.03” - installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati);
- “43.29.01” - installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- “43.29.09” - altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
Diversamente sarebbero esclusi tutti gli interventi su macchinari contenuti nella sezione C “Attività manifatturiere”, quali:
- “33.20.03” - installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali);
- “33.20.04” - installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
- “33.20.05” - installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda);
- “33.20.06” - installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili;
- “33.20.09” - installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali.
- “33.20.03” - installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali);
- “33.20.04” - installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
- “33.20.05” - installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda);
- “33.20.06” - installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili;
- “33.20.09” - installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali.
Per gli interventi riconducibili a quest’ultima classificazione, non potendo valere l’art. 17 comma 6 lett. a- del DPR 633/72, si dovrebbe affermare l’applicazione dell’ secondo le modalità ordinarie.
La differenza tra le due categorie di intervento sembra risiedere nella natura del bene installato: per le prestazioni di cui alla sezione F si tratta di impianti di natura domestica, al servizio dell’edificio; per la sezione C, invece, di macchinari prettamente industriali, aventi in linea generale finalità produttiva.
La differenza tra le due categorie di intervento sembra risiedere nella natura del bene installato: per le prestazioni di cui alla sezione F si tratta di impianti di natura domestica, al servizio dell’edificio; per la sezione C, invece, di macchinari prettamente industriali, aventi in linea generale finalità produttiva.
La diversa classificazione è, peraltro, coerente con il disposto normativo dell’art. 17 comma 6 lett. a-, posto che gli interventi contenuti nella sezione F palesano un nesso funzionale con l’edificio oggetto dell’intervento, mentre gli interventi descritti nella sezione C sembrano avere ad oggetto beni dotati di propria autonomia e non strettamente connessi ad un fabbricato.
È, infatti, condizione necessaria per l’applicazione della disciplina del reverse charge che l’intervento sull’impianto si qualifichi come “relativo ad edifici”. Al riguardo, valgono i criteri di cui all’art. 13- lettere c) e d) del Regolamento n. 282/2011, tale per cui (in sintesi) il bene deve formare “parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto” e deve essere installato “in modo permanente” così che “non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio”.
Impianti industriali di questo tipo necessitano di una lubrificazione automatica per essere sempre efficienti e non andare incontro ad usura.
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