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Per i requisiti del mediatore rileva il termine del 24 settembre 2015

Per i requisiti del mediatore rileva il termine del 24 settembre 2015

Per il CNDCEC la mancanza delle 20 sessioni di mediazione o tirocinio assistito ad oggi non dovrebbe impedire di registrarsi sul sistema informatico
/ Sabato 25 luglio 2015
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Con il Pronto Ordini n. 95/2015 pubblicato ieri, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto a un quesito formulato dall’Ordine di Pistoia in materia di mediazione, chiarendo che il mediatore che abbia svolto le venti sessioni di mediazione o tirocinio assistito, previste ai fini dell’aggiornamento professionale, dovrebbe comunque avere la possibilità, alla data odierna, di registrarsi sul sistema informatico presso il Ministero della Giustizia.
Si ricorda infatti che, al fine di operare presso gli organismi abilitati, il mediatore deve aver svolto un percorso formativo e di aggiornamento almeno biennale, con la partecipazione ad almeno venti casi di mediazione.
La circolare del 20 dicembre 2011 del Ministero della Giustizia aveva precisato che tale obbligo di tirocinio assistito era scaturito dalla necessità di fornire una formazione pratica ai mediatori, con l’obiettivo ultimo di incrementare le loro competenze tecniche. Pertanto, secondo le osservazioni del CNDCEC, l’obbligo in questione dovrebbe poter essere interpretato in modo elastico, “essendo stato appositamente introdotto in sede di aggiornamento della normativa”.
Inoltre, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 10 del DM 180/2010, che prevede la cancellazione dal registro per gli organismi abilitati che hanno svolto, nel biennio, meno di dieci sessioni di mediazione, si osserva che il mediatore non può esimersi dal suddetto obbligo formativo in ragione del fatto che l’organismo presso cui è iscritto svolge un numero troppo esiguo di procedimenti.
Tuttavia, in ragione delle difficoltà riscontrate nell’assolvimento di tale obbligo, l’art. 9 comma 2 del DL 139/2014 aveva fissato la scadenza per l’adempimento alla data del 24 settembre 2015. Di conseguenza, secondo le osservazioni del Consiglio Nazionale, ad oggi la carenza del requisito previsto dovrebbe precludere la registrazione.
Dopo il 24 settembre, inadempimento da comunicare tempestivamente
Successivamente al 24 settembre 2015, l’organismo dovrà però comunicare tempestivamente l’eventuale inadempimento da parte del tirocinante.
Si ricorda infine che, in un documento dell’ottobre 2012, lo stesso CNDCEC aveva suggerito, in primo luogo, di ovviare al problema rendendo possibile, per i tirocinanti, di adempiere all’obbligo formativo con la partecipazione agli incontri di mediazione svolti presso organismi diversi da quello di iscrizione; in secondo luogo, aveva chiesto un chiarimento sulle eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza dell’obbligo prescritto.

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