Per il bonus del 50% vale il contratto di comodato non registrato
La legge non impone l’obbligo di registrazione per beneficiare della detrazione IRPEF, ma essa potrebbe tornare utile in sede di accertamento
/ Martedì 28 luglio 2015
In materia di contratti verbali che devono essere registrati in termine fisso, l’art. 3comma 1 del DPR 131/86 non menziona il comodato. Tale contratto, pertanto, anche con riferimento a beni immobili, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti, deve essere sottoposto a registrazione (artt. 3 e 22 del TUR, ris. Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2001 n. 14 e 25 maggio 2006 n. 71).
Diversamente, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere assoggettato a registrazione nei 20 giorni dalla sua formazione con il pagamento dell’imposta fissa di registro di 200 euro.
Diversamente, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere assoggettato a registrazione nei 20 giorni dalla sua formazione con il pagamento dell’imposta fissa di registro di 200 euro.
Come chiarito dalla C.M. 24 febbraio 98 n. 57, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16- del TUIR spetta sia al possessore che al detentore dell’immobile. Fra i detentori rientrano i comodatari e a loro la detrazione spetta a condizione che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
Stante quanto premesso, la legge impone l’obbligo di registrare il contratto di comodato verbale tra padre, proprietario dell’immobile, e figlio.
In sede di controllo, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la documentazione comprovante la titolarità a poter fruire dell’agevolazione in discorso (si veda “Per la riqualificazione energetica comodato senza registrazione” del 20 agosto 2014).
Stante quanto premesso, la legge impone l’obbligo di registrare il contratto di comodato verbale tra padre, proprietario dell’immobile, e figlio.
In sede di controllo, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la documentazione comprovante la titolarità a poter fruire dell’agevolazione in discorso (si veda “Per la riqualificazione energetica comodato senza registrazione” del 20 agosto 2014).
Considerato che la norma si limita a prevedere che gli interventi siano effettuati su immobili detenuti dal contribuente, un’eventuale registrazione del contratto si ritiene sia determinante al fine dell’agevolazione (si veda anche “Registrazione del comodato verbale non richiedibile in via amministrativa” dell’8 settembre 2014). In altre parole, la registrazione tornerebbe utile soltanto in sede di accertamento, affinché si possieda un documento da fornire all’Agenzia che comprovi la “data certa”.
La detenzione dell’immobile, tuttavia, può essere desunta da altri elementi di fatto, quali, ad esempio, l’intestazione di utenze e la residenza anagrafica (conforme a tale impostazione la C.T. Prov. Como 28 maggio 2013 n. 43/5/13).
La detenzione dell’immobile, tuttavia, può essere desunta da altri elementi di fatto, quali, ad esempio, l’intestazione di utenze e la residenza anagrafica (conforme a tale impostazione la C.T. Prov. Como 28 maggio 2013 n. 43/5/13).
In assenza di un contratto di comodato registrato, inoltre, potrebbero sorgere dei problemi in sede di compilazione del modello di dichiarazione (730 o UNICO) nel momento in cui tale modello viene sottoposto al controllo di un CAF o di un professionista abilitato. Con riferimento al modello UNICO 2015 PF, infatti, nei righi da RP51 a RP53 devono essere indicati, tra gli altri dati, gli “estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore”. Anche questi soggetti, infatti, dovrebbero essere allineati con quanto dispongono il codice civile e le norme relative alla detrazione IRPEF del 36-50% e dovrebbero pretendere che vengano forniti gli estremi di registrazione di un contratto di comodato che non deve obbligatoriamente essere registrato.
Dalla registrazione si evince la “data certa”
Infine, si osserva che nel caso si decidesse di procedere alla registrazione del contratto di comodato stipulato verbalmente deve essere pagata alcuna sanzione, né interessi, in quanto non è un obbligo previsto dalla legge. L’art. 8 del TUR, infatti, dispone che “chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”.
Inoltre, la “data certa” coincide con quella di registrazione e ha effetti retroattivi. L’art. 2704 c.c. dispone infatti che “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata (…)”.
In conclusione, seppur sia obbligatorio e non sia determinante per beneficiare della detrazione IRPEF del 36-50% di cui all’art. 16- del TUIR, può essere utile registrare il contratto di comodato per il solo fatto di non dover dimostrare in altri modi di avere i requisiti per poter fruire del beneficio in questione.