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Conciliazione invalida se il contribuente omette il versamento delle somme

Conciliazione invalida se il contribuente omette il versamento delle somme


Nello schema di decreto sul contenzioso si intende risolvere il problema, facendo coincidere il perfezionamento con la formazione del verbale
/ Venerdì 14 agosto 2015
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Nella sentenza n. 14547, depositata lo scorso 13 luglio, viene ribadito un orientamento, molto importante, espresso, in origine, dalla sentenza n. 3560 del 2009.
In tema di conciliazione giudiziale, si ricorda che il perfezionamento della definizione, tecnicamente, non si ha con la formazione del processo verbale di conciliazione ma con il versamento delle somme o della prima rata.
Tuttavia, per come è strutturato il procedimento, il giudice potrebbe dover sentenziare l’estinzione del processo dopo la formazione del processo verbale, senza dunque aver appurato il versamento, condizione che rende perfezionata la conciliazione e che, “a cascata”, rappresenta il presupposto per la sentenza di estinzione.
I giudici, nella sentenza in commento, riaffermano che il solo verbale rappresentativo dell’accordo è circostanza necessaria ma non sufficiente per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo imprescindibile il versamento delle somme o della prima rata.
Infatti, la Corte aveva affermato che, per evitare, alla radice, qualsiasi tipo di problema, il giudice di merito, stipulato il processo verbale di conciliazione, deve rinviare l’udienza, e, se le somme risultano versate, pronunciare l’estinzione del rito.
Ove il giudice abbia dichiarato subito l’estinzione, senza rinviare l’udienza, e poi il contribuente abbia omesso il versamento degli importi, la sentenza è di certo appellabile dall’Ufficio, che non può essere privato di una decisione sul merito, ne può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione inesistente.
In termini analoghi, aggiungiamo noi, se il medesimo problema si verifica nella conciliazione formata prima della fissazione dell’udienza, il decreto presidenziale di estinzione del giudizio dovrebbe essere reclamato ai sensi dell’art. 28 del DLgs. 546/92, di modo che il Collegio possa disporre la prosecuzione del processo.
Tutte le problematiche evidenziate, che sono destinate a implementarsi se l’Agenzia delle Entrate omette l’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione in assenza di versamento delle somme, potrebbero venire meno se venisse confermata la bozza di decreto sulla riforma del contenzioso tributario, attuativo della L. 23/2014.
L’Ufficio deve appellare la sentenza
In futuro, la conciliazione, sebbene con una minore riduzione delle sanzioni, sarà ammessa anche in appello e non sarà più preclusa nelle liti soggette a reclamo.
Oltre a ciò, si prevede espressamente che, a differenza degli altri istituti deflativi del contenzioso inclusa la mediazione, essa si perfeziona non con il versamento degli importi o della prima rata ma con la sottoscrizione dell’accordo o con la formazione del processo verbale di conciliazione.
Quindi, sottoscritto l’accordo o formato il verbale, questo sarà titolo per la riscossione delle somme.
In tal modo, è chiaro che l’eventuale inadempimento del contribuente non metterà in discussione i termini dell’accordo (quindi l’avvenuta negoziazione della pretesa e la riduzione delle sanzioni) e il giudice potrà subito sentenziare l’estinzione parziale o totale del processo.
Ci saranno, però, pesanti conseguenze sanzionatorie per il mancato versamento degli importi.

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