Deposito telematico ricorsi in Umbria e Toscana
Comincia l’attuazione dell’art. 3 del DM 163/2013, a decorrere dal 1° dicembre 2015
/ Giovedì 06 agosto 2015
Le comunicazioni disposte dalla segreteria delle Commissioni tributarie (avviso di trattazione dell’udienza, dispositivo della sentenza) avvengono in forma telematica.
Infatti, sono stati approvati tutti i decreti attuativi del “nuovo” art. 16 comma 1- del DLgs. 546/92, introdotto dal DL 98/2011.
Almeno per come ora è formulata la bozza di decreto, nulla muta se entrerà in vigore la riforma del contenzioso tributario attuativa della L. 23/2014. Di fatto, la disciplina del processo tributario telematico viene ad essere spostata nel neointrodotto art. 16-.
Infatti, sono stati approvati tutti i decreti attuativi del “nuovo” art. 16 comma 1- del DLgs. 546/92, introdotto dal DL 98/2011.
Almeno per come ora è formulata la bozza di decreto, nulla muta se entrerà in vigore la riforma del contenzioso tributario attuativa della L. 23/2014. Di fatto, la disciplina del processo tributario telematico viene ad essere spostata nel neointrodotto art. 16-.
Nell’art. 39 del DL 98/2011 era stato anche precisato che con regolamento governativo sarebbero state introdotte “disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e ciò lasciava intendere che, nel prossimo futuro, anche le notificazioni sarebbero potute avvenire per via telematica.
Successivamente, è stato approvato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze n. 163 del 23 dicembre 2013, ove, all’art. 3 comma 3, era sancito che, con uno o più decreti, “sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze”.
Graduale informatizzazione della giustizia tributaria
Ecco che l’Esecutivo, tramite l’approvazione di apposito decreto datato 4 agosto 2015 in procinto di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, comincia ad attuare la norma, relativamente, però, alle sole Commissioni tributarie provinciali e regionali site in Umbria e Toscana.
Così, a partire dai processi rientranti nella competenza delle citate Commissioni, la notifica del ricorso alla controparte, il suo deposito presso la segreteria del giudice e il deposito di documenti e memorie potrà avvenire in via telematica.
Il tutto avviene, come per le comunicazioni, mediante , tramite le prescrizioni indicate nel decreto, unitamente a quelle già previste dal decreto n. 163/2013.
Così, a partire dai processi rientranti nella competenza delle citate Commissioni, la notifica del ricorso alla controparte, il suo deposito presso la segreteria del giudice e il deposito di documenti e memorie potrà avvenire in via telematica.
Il tutto avviene, come per le comunicazioni, mediante , tramite le prescrizioni indicate nel decreto, unitamente a quelle già previste dal decreto n. 163/2013.
Dal punto di vista tecnico-processuale, nulla cambia. Prima il ricorso è notificato via PEC all’ente impositore, poi viene spedito, sempre via PEC, alla segreteria, unitamente alla ricevuta di spedizione, al certificato di pagamento del contributo unificato, alla di iscrizione a ruolo e agli eventuali documenti che già si intendono produrre.