La dichiarazione d’intento «limita» i fornitori di esportatori abituali
Il fornitore non può arbitrariamente decidere il regime applicabile IVA ma deve attenersi alla dichiarazione di intento nei limiti del plafond
/ Venerdì 07 agosto 2015
Il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto all’applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, laddove la controparte sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi, e l’operazione sia effettuata nei limiti del plafond disponibile.
La disciplina introdotta con il DLgs. 175/2014, applicabile per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, vincola il fornitore dell’esportatore abituale, previa ricezione della dichiarazione di intento da parte del proprio cliente, anche a verificarne l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate (verifica che può essere effettuata sul sito stesso dell’Agenzia). Diversamente, si rendono applicabili le sanzioni di cui al novellato art. 7 comma 4- del DLgs. 471/97, di importo dal 100% al 200%dell’imposta, per l’effettuazione di operazioni di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, vale a dire cessioni e prestazioni non imponibili nei confronti dell’esportatore abituale.
Posto che, stando al tenore letterale delle due disposizioni rilevanti (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97 e art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72), la sanzione tributaria dovrebbe applicarsi solo alle operazioni effettuate in regime di non imponibilità senza aver previamente effettuato la verifica telematica, non può escludersi la responsabilità del fornitore nei confronti dell’esportatore abituale (in possesso dei requisiti) anche nell’ipotesi in cui il primo soggetto effettui la fornitura applicando indebitamente l’IVA.
E, in effetti, l’obbligo per il fornitore, introdotto con l’art. 20 del DLgs. 175/2014, di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate attiene esclusivamente al regime sanzionatorio ma non incide sul regime fiscale applicabile all’operazione.
E, in effetti, l’obbligo per il fornitore, introdotto con l’art. 20 del DLgs. 175/2014, di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate attiene esclusivamente al regime sanzionatorio ma non incide sul regime fiscale applicabile all’operazione.
In tal senso può leggersi anche la recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 19 novembre 2013 n. 175/7/13, secondo cui il mancato rispetto di “disposizioni che sembrano avere la precipua finalità di agevolare il controllo da parte della Amministrazione finanziaria della sussistenza dei benefici per l’ammissione al regime agevolato previsto per gli esportatori abituali (...) non può dunque condizionare la nascita di un diritto che, a giudicare dalla norma che lo prevede, sembra trovare fondamento nel solo fatto obiettivo dell’avere effettuato esportazioni od operazioni assimilate per un ammontare superiore al dell’intero fatturato”.
Dal che si potrebbe persino sostenere che, al di là delle conseguenze sul piano sanzionatorio, al sussistere dei necessari requisiti da parte dell’esportatore abituale, a fronte della presentazione della lettera di intento, il fornitore sia tenuto ad effettuare la fornitura in regime di non imponibilità IVA, prescindendo anche dalla verifica telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dal che si potrebbe persino sostenere che, al di là delle conseguenze sul piano sanzionatorio, al sussistere dei necessari requisiti da parte dell’esportatore abituale, a fronte della presentazione della lettera di intento, il fornitore sia tenuto ad effettuare la fornitura in regime di non imponibilità IVA, prescindendo anche dalla verifica telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il quadro normativo, così ricostruito, sembra quindi imporre, ai fini della corretta applicazione (o non applicazione) dell’IVA alla fornitura, un obbligo di verifica, in capo al cedente o prestatore, della lettera di intento ricevuta dall’esportatore abituale.
Tanto sarebbe confermato dalla natura giuridica della dichiarazione di intento.
Stando al disposto dell’art. 8 comma 2 del DPR 633/72, le cessioni e prestazioni nei confronti dei soggetti qualificati come “esportatori abituali” sono effettuate senza applicazione dell’IVA “su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità”.
La formulazione della norma sembrerebbe escludere qualsiasi facoltà, per il fornitore, di sindacare il contenuto della dichiarazione di intento ricevuta, dovendosi limitare il suo onere (fatta salva l’ipotesi di frode del cessionario/committente) alla corretta ricezione della dichiarazione stessa.
Tanto sarebbe confermato dalla natura giuridica della dichiarazione di intento.
Stando al disposto dell’art. 8 comma 2 del DPR 633/72, le cessioni e prestazioni nei confronti dei soggetti qualificati come “esportatori abituali” sono effettuate senza applicazione dell’IVA “su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità”.
La formulazione della norma sembrerebbe escludere qualsiasi facoltà, per il fornitore, di sindacare il contenuto della dichiarazione di intento ricevuta, dovendosi limitare il suo onere (fatta salva l’ipotesi di frode del cessionario/committente) alla corretta ricezione della dichiarazione stessa.
I requisiti che sottendono all’applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, d’altro canto, sono tutti riconducibili al cessionario o committente dell’operazione.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 18 febbraio 1997 n. 28, hanno diritto a effettuare acquisti di beni e servizi e importazioni senza applicazione dell’IVA, pur nei limiti del plafond, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1comma 1 del DL 746/83, vale a dire i soggetti:
- il cui ammontare dei corrispettivi relativi alle cessioni all’esportazione (e alle altre operazioni che concorrono a determinare il plafond) registrate nell’anno precedente sia superiore al 10% del volume d’affari;
- che abbiano trasmesso la lettera di intento all’Agenzia delle Entrate e l’abbiano, altresì, consegnata al fornitore, unitamente alla ricevuta telematica dell’Agenzia.
Per cui, ferma restando la sussistenza in capo al cessionario/committente dei requisiti che legittimano il diritto di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta, il cedente/prestatore, una volta ricevuta la dichiarazione di intento e verificatone il contenuto, non può arbitrariamente disapplicare il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 18 febbraio 1997 n. 28, hanno diritto a effettuare acquisti di beni e servizi e importazioni senza applicazione dell’IVA, pur nei limiti del plafond, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1comma 1 del DL 746/83, vale a dire i soggetti:
- il cui ammontare dei corrispettivi relativi alle cessioni all’esportazione (e alle altre operazioni che concorrono a determinare il plafond) registrate nell’anno precedente sia superiore al 10% del volume d’affari;
- che abbiano trasmesso la lettera di intento all’Agenzia delle Entrate e l’abbiano, altresì, consegnata al fornitore, unitamente alla ricevuta telematica dell’Agenzia.
Per cui, ferma restando la sussistenza in capo al cessionario/committente dei requisiti che legittimano il diritto di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta, il cedente/prestatore, una volta ricevuta la dichiarazione di intento e verificatone il contenuto, non può arbitrariamente disapplicare il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.