Dal 1° ottobre nuovo attestato di prestazione energetica
Il modello APE sarà valido per tutto il territorio nazionale con una metodologia di calcolo omogenea
/ Giovedì 24 settembre 2015
Le disposizioni contenute nei tre decreti del Ministero dello Sviluppo economico, datati tutti 26 giugno 2015, riguardanti la certificazione energetica degli edifici, entrano in vigore il 1° ottobre 2015.
Riassumendo, con il primo decreto è stata aggiornata la metodologia di calcolo, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione.
Riassumendo, con il primo decreto è stata aggiornata la metodologia di calcolo, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione.
Il secondo, invece, riguarda gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi di riqualificazione energetica.
I progettisti, pertanto, dovranno adeguare le proprie relazioni ai nuovi schemi in modo da poter attestare la rispondenza del manufatto progettato alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico a partire dal 1° ottobre 2015.
I progettisti, pertanto, dovranno adeguare le proprie relazioni ai nuovi schemi in modo da poter attestare la rispondenza del manufatto progettato alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico a partire dal 1° ottobre 2015.
Con il terzo decreto, invece, sono state aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE), al fine di poter adottare un nuovo modello valido su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 19 agosto 2005 n. 192, l’ è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario oltre che per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con una superficie utile totale, dal 9 luglio 2015, superiore a 250 mq.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, mentre nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, nei casi previsti dal DLgs. 192/2005, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
Il proprietario è tenuto a produrre l’APE nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari.
Sanzioni fino a 18.000 euro
In caso di inosservanza delle disposizioni concernenti il nuovo APE sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 15 del DLgs. 192/2005. In particolare, si ricorda che:
- il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE senza rispettare i criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro;
- il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione da 1.000 a 6.000 euro;
- il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un APE per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro;
- il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l’APE è punito con la sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro;
- il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità immobiliari non possiede l’APE è punito con la sanzione da 300 euro a 1.800 euro;
- in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
- il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE senza rispettare i criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro;
- il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione da 1.000 a 6.000 euro;
- il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un APE per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro;
- il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l’APE è punito con la sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro;
- il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità immobiliari non possiede l’APE è punito con la sanzione da 300 euro a 1.800 euro;
- in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.