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Omesso versamento IVA al vaglio della Corte di Giustizia

Omesso versamento IVA al vaglio della Corte di Giustizia

In materia di «ne bis in idem» per i reati tributari, due diversi tribunali hanno disposto il rinvio degli atti ai giudici del Lussemburgo
/ Martedì 29 settembre 2015
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Il principio del “ne bis in idem” in materia di reati tributari è ormai questione imprescindibile, continuando a sollevare interpretazioni difformi e richieste di interventi alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Ue.
Lo scorso 16 settembre, un’ordinanza del Tribunale di Bergamo ha disposto il rinvio degli alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione: se la previsione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.
Lo stesso giorno, anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte in relazione alla doppia sanzione penale e amministrativa che può conseguire nel caso di contestazione di una condotta di omesso versamento IVA.
Interessante è, a tale proposito, che la materia riguardi l’. Essendo, infatti, quest’ultima inscindibilmente legata agli interessi finanziari dell’Unione europea, i giudici del Lussemburgo questa volta potranno limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, come invece era accaduto su una questione analoga, sollevata dal Tribunale di Torino, ma relativa all’omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10- del DLgs. 74/2000 ( Corte di Giustizia, causa C-497/14).
Nel caso presentato dal Tribunale di Bergamo, l’imputato è stato sottoposto a procedimento penale dopo essere stato oggetto di un regolare procedimento amministrativo definitivamente concluso prima dell’instaurazione di quello penale. Egli era stato, dunque, già condannato a una sanzione superiore agli 80.000 euro.
Per riconoscere la sussistenza del divieto di “bis in idem” devono ricorrere alcuni fattori: l’identità del fatto (soggettivamente e oggettivamente) e la duplicità di una sanzione “penale”.
Alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, la “medesimezza” del fatto va valutata in senso storico (in concreto) e non giuridico (stessa fattispecie). Inoltre, la “sanzione penale” trascende le qualificazioni normative nazionali – anche quando la inquadrano come “amministrativa” – dovendo essere apprezzata la natura del fatto a cui si riferisce e la gravità delle conseguenze che comporta (cfr. CEDU 20 maggio 2014, Nykanen v. Finlandia e 27 novembre 2014, Lucky Dev v. Svezia).
Comune è l’interpretazione di tale principio anche da parte della Corte di Giustizia ( caso Aklagaren, causa C-617/10).
In senso opposto, la giurisprudenza italiana ritiene che il principio di specialità non si applichi nei rapporti tra i reati di omesso versamento (di ritenute certificate o di IVA) e gli illeciti amministrativi di omesso versamento periodico delle somme dovute a tali titoli. Secondo la Suprema Corte, tra queste fattispecie intercorre un rapporto (non di specialità, ma) di “progressione criminosa”: l’illecito amministrativo si perfeziona al momento dell’omesso versamento periodico delle singole scadenze, mentre il reato si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale (SS.UU. n. 37424/2013). Il che comporterebbe la possibilità di applicare due diverse sanzioni.
Il giudice bergamasco, tuttavia, fa propria l’obiezione di parte della dottrina per cui la lettura della Cassazione trascura un altro principio del diritto penale, quello del c.d. assorbimento, non tenendo conto del “dato sostanziale per cui il reato implica necessariamente il passaggio attraverso gli illeciti amministrativi”. Inoltre, tale interpretazione si pone in netto contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, anche perché la sovrattassa del dell’importo non pagato prevista dalla normativa tributaria “appare adeguatamente afflittiva e munita di funzione deterrente”.
L’Unione europea si muove, invece, decisamente verso un’idea di gradualità nelle sanzioni, legate alla gravità del fatto concreto e fondate su un rigoroso rispetto del “ne bis in idem”. Ciò è particolarmente evidente nella disciplina comunitaria in tema di “market abuse” ( Direttiva 2014/57/UE), materia in cui – proprio in forza del principio del “ne bis in idem” – è stata richiamata l’Italia con la sentenza della CEDU nel caso Grande Stevens. Sebbene nei limiti della competenza stabilita dai Trattati, è evidente come su alcuni aspetti l’Europa stia tracciando una via di principi comuni che, talvolta, si scontrano con gli assetti nazionali (basti pensare alla recente “sentenza Taricco” sulla prescrizione delle frodi IVA). Sarà, dunque, sempre più necessario capire la portata di questi interventi comunitari, sia per quanto riguarda il rapporto con i principi costituzionali e con la sovranità nazionale, sia per quanto attiene alle conseguenze più pratiche che ne possono derivare.

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