Società di persone al nodo dell’esenzione dall’imposta di donazione
I trasferimenti gratuiti di quote di società sono esenti da imposta, a determinate condizioni, se operati a favore dei figli o del coniuge del donante
/ Sabato 19 settembre 2015
Una questione particolarmente delicata attiene all’applicazione dell’esenzione da imposta di donazione ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/1990 in caso di trasferimento di quote di società di persone. La norma riveste un particolare interesse anche quando un disponente attribuisce partecipazioni a un trust.
L’esenzione non è concessa tout court, ma al rispetto di specifiche condizioni. In particolare, è stabilito che i “trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni sono soggetti all’imposta”.
L’esenzione non è concessa tout court, ma al rispetto di specifiche condizioni. In particolare, è stabilito che i “trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni sono soggetti all’imposta”.
Una previsione particolare riguarda le società di capitali.
Infatti, in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) c.c. In sostanza, l’agevolazione viene concessa in ipotesi di controllo assembleare.
Infatti, in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) c.c. In sostanza, l’agevolazione viene concessa in ipotesi di controllo assembleare.
Quid iuris per le società di persone?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2008 risolve il problema ammettendo l’agevolazione anche per le società di persone, ma – si badi – nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma. Il comma 4- stabilisce che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento, rendendo, contestualmente all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
È altresì previsto che il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del DLgs. n. 471/97, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2008 risolve il problema ammettendo l’agevolazione anche per le società di persone, ma – si badi – nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma. Il comma 4- stabilisce che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento, rendendo, contestualmente all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
È altresì previsto che il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del DLgs. n. 471/97, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Tra le condizioni ve ne è una molto particolare: si richiede (forse in alternativa) la detenzione del controllo o la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Questa previsione non ha mancato di generare incertezza tra gli operatori. La questione pare risolta solo in modo approssimativo dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2008 che, pur ammettendo l’agevolazione per una quota di minoranza di una snc, non dissipa tutti i dubbi sulla condizione della “continuazione”.
Questa previsione non ha mancato di generare incertezza tra gli operatori. La questione pare risolta solo in modo approssimativo dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2008 che, pur ammettendo l’agevolazione per una quota di minoranza di una snc, non dissipa tutti i dubbi sulla condizione della “continuazione”.
Prima della sua emanazione, interessante dottrina aveva evidenziato l’irragionevolezza di escludere le società di persone dall’agevolazione, rilevando, però, come il loro posto, nei meccanismi della stessa, non dovesse essere accanto alle partecipazioni in società di capitali, ma accanto all’azienda.
Si dovrebbe, cioè, ritenere che il passaggio della posizione di socio di società di persone, più che il passaggio di una partecipazione sociale, configuri, ai fini della disposizione in esame, il passaggio di una posizione di contitolarità di un’azienda e vada pertanto agevolato alle medesime condizioni previste per il passaggio di questa.
Ne deriva, in particolare, che irrilevante dovrebbe risultare, nel caso di società di persone, l’entità della quota trasferita: il diritto di recesso riconosciuto al socio come il diritto alla liquidazione della quota del socio defunto riconosciuta ai suoi eredi delineano, infatti, un ambiente normativo in cui anche le vicende di una quota minoritaria sono in grado di compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Si dovrebbe, cioè, ritenere che il passaggio della posizione di socio di società di persone, più che il passaggio di una partecipazione sociale, configuri, ai fini della disposizione in esame, il passaggio di una posizione di contitolarità di un’azienda e vada pertanto agevolato alle medesime condizioni previste per il passaggio di questa.
Ne deriva, in particolare, che irrilevante dovrebbe risultare, nel caso di società di persone, l’entità della quota trasferita: il diritto di recesso riconosciuto al socio come il diritto alla liquidazione della quota del socio defunto riconosciuta ai suoi eredi delineano, infatti, un ambiente normativo in cui anche le vicende di una quota minoritaria sono in grado di compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Secondo un diverso approccio, si potrebbe distinguere il controllo nelle società di capitali che si realizza attraverso i ottenuti in assemblea da un controllo di altra natura – presumibilmente più generico – che si realizza laddove un socio ha la possibilità di amministrare la società. È in fondo il caso della circ. n. 3/2008: chi ha il di una è comunque amministratore della stessa e pertanto può in qualche modo controllarla.
Perplessità, tuttavia, potrebbero sorgere nel caso di una quota di minoranza della come accomandante. In questo caso, non si configura il controllo. L’unica via potrebbe essere quella, già evidenziata, di assimilare la società di persone all’azienda e valutarne la prosecuzione, ma anche qui alcuni dubbi sorgono in modo prepotente: si può parlare di continuità dell’azienda da parte dell’accomandante?
Questa strada sembra, in fondo, percorsa anche dalla ris. n. 446/2008.
Questa strada sembra, in fondo, percorsa anche dalla ris. n. 446/2008.
Inoltre, se oggetto di cessione fossero le quote di una immobiliare di gestione, si potrebbe citare ancora utilmente l’assimilazione all’azienda?
La questione, tuttavia, viene risolta nella prassi magari rinunciando a invocare l’agevolazione e applicando le imposte e le franchigie ordinarie. La presenza del coniuge e/o dei figli tra i beneficiari porta comunque all’applicazione dell’aliquota del e della franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario.
La questione, tuttavia, viene risolta nella prassi magari rinunciando a invocare l’agevolazione e applicando le imposte e le franchigie ordinarie. La presenza del coniuge e/o dei figli tra i beneficiari porta comunque all’applicazione dell’aliquota del e della franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario.