Per la nota di variazione IVA conta la data di apertura della procedura concorsuale
Lo prevede il Ddl. di stabilità, che però non dispone nulla sulle rettifiche conseguenti alle procedure dei soggetti non fallibili
L’art. 9 comma 9 del Ddl. di stabilità 2016 prevede l’integrale sostituzione dell’art. 26 del DPR 633/72, per effetto della quale viene introdotta, tra l’altro, una novità particolarmente innovativa, in linea con il recente orientamento della norma di comportamento AIDC n. 192.
Il comma 4 dell’art. 26 del DPR 633/72, così come risultante dopo le modifiche previste dal citato comma 9 dell’art. 9 del Ddl. di stabilità, dispone, infatti, che il diritto all’emissione, ai fini IVA, della di variazione in diminuzione, a cura del cedente o prestatore di un’operazione precedentemente fatturata, è riconosciuto anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente:
- a decorrere dalla in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o da quella del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182- L. fall.), oppure dalla data di pubblicazione, presso il Registro delle imprese, di un piano attestato di risanamento (art. 67comma 3 lett. d) L. fall.). Tale novità normativa è, tuttavia, applicabile esclusivamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 (art. 9 comma 10 del Ddl. di stabilità);
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
- a decorrere dalla in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o da quella del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182- L. fall.), oppure dalla data di pubblicazione, presso il Registro delle imprese, di un piano attestato di risanamento (art. 67comma 3 lett. d) L. fall.). Tale novità normativa è, tuttavia, applicabile esclusivamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 (art. 9 comma 10 del Ddl. di stabilità);
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Tale formulazione genera, quindi, un allineamento tra la disciplina in materia di nota di variazione IVA e quella relativa alla deducibilità – ai fini della determinazione del reddito d’impresa – delle perdite su crediti, con riguardo agli strumenti di soluzione della crisi previsti dal RD 267/42: in particolare, il nuovo comma 4 lett. a) dell’art. 26 del DPR 633/72, a differenza del comma 2 ante modifiche (applicabile alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016), attribuisce rilevanza all’apertura della procedura concorsuale, così come già previsto dall’art. 101 comma 5 del TUIR.
A questo proposito, il comma 11 dell’art. 26 del DPR 633/72 – nella versione risultante dal Ddl. di stabilità 2016 – precisa, infatti, che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data di uno dei seguenti atti:
- sentenza dichiarativa di fallimento;
- decreto di ammissione al concordato preventivo;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- sentenza dichiarativa di fallimento;
- decreto di ammissione al concordato preventivo;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il legislatore sembrerebbe, quindi, continuare a non cogliere – così come in precedenza con gli interventi operati mediante il DL 83/2012, il DL 83/2015 e il DLgs. 147/2015 – l’occasione per disciplinare gli effetti fiscali delle soluzioni della crisi dei soggetti non fallibili, individuate dalla L. 3/2012 e qualificate espressamente come “procedure concorsuali”: l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore.
Il “nuovo” art. 26 del DPR 633/72 dovrebbe però potersi applicare
Tale lacuna normativa sembra, tuttavia, idonea a impedire l’applicazione del novellato art. 26 del DPR 633/1972 – analogamente all’art. 101 comma 5 del TUIR – anche a questi due istituti, per una serie di motivazioni: si osservi, in particolare, che l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presenta alcune caratteristiche comuni al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione dei debiti, mentre il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore è contraddistinto da una serie di disposizioni analoghe a quelle previste nel fallimento.
Ricorre, pertanto, il concetto – a suo tempo richiamato per le procedure concorsuali estere, ora espressamente considerato dal TUIR (artt. 88 comma 4-ter e 101 comma 5) – di procedure aventi caratteristiche sostanziali similari a quelle puntualmente citate nella normativa di riferimento.
Ricorre, pertanto, il concetto – a suo tempo richiamato per le procedure concorsuali estere, ora espressamente considerato dal TUIR (artt. 88 comma 4-ter e 101 comma 5) – di procedure aventi caratteristiche sostanziali similari a quelle puntualmente citate nella normativa di riferimento.
Si segnala, infine, che per quanto concerne, invece, l’emissione della nota di variazione IVA relativa a un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato di risanamento, non sono previste ulteriori novità rispetto a quanto già contemplato nel comma 2 dell’art. 26 del DPR 633/72 ante riscrittura operata dal Ddl. di stabilità 2016 – applicabile alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2016 – come risultante a seguito delle modifiche operate dall’art. 31 del DLgs. 175/2014: rimane, quindi, ferma la necessità che l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologato, ai sensi dell’art. 182- L. fall., e che il piano attestato di risanamento sia pubblicato nel Registro delle imprese, aderendo alla facoltà prevista dall’art. 67 comma 3 lett. d) L. fall.