Per registrazioni e dichiarazioni di successione ravvedimento meno caro
Sanzione dimezzata se il ritardo è contenuto nei trenta giorni e lo stesso dicasi per le tardive registrazioni degli atti
Il DLgs. 24 settembre 2015 n. 158, oltre a introdurre diverse modifiche al sistema sanzionatorio in tema di imposte dirette e IVA, ha inciso anche sulle violazioni relative alle c.d. “imposte d’atto” (registro, successioni, donazioni e ipocatastali).
Evidenziamo che, per come è strutturato ora l’art. 32 del DLgs. 158/2015, l’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2017, ma sulla base del disegno di leggedi stabilità 2016, la decorrenza potrà essere anticipata al 1° gennaio 2016.
Evidenziamo che, per come è strutturato ora l’art. 32 del DLgs. 158/2015, l’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2017, ma sulla base del disegno di leggedi stabilità 2016, la decorrenza potrà essere anticipata al 1° gennaio 2016.
Per prima cosa, in coerenza con lo spirito che ha guidato la riforma, per la registrazione degli atti, la dichiarazione di successione e la richiesta di trascrizione di formalità ipotecarie, la sanzione è dimezzata se l’adempimento viene effettuato tardivamente ma entro 30 giorni dalla scadenza.
Così, se la registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione va dal 60% al 120% dell’imposta, con un minimo di 200 euro (in sostanza, l’entità della pena è dimezzata).
L’innovazione è indipendente dal ravvedimento operoso, quindi, se il contribuente registra ad esempio un contratto di locazione con 20 giorni di ritardo, la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (operando l’art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97, come da interpretazione sostenuta nella circolare n.180 del 1998, recepita dai successivi documenti di prassi) va computata non sul 120% dell’imposta ma sul 60%.
Così, se la registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione va dal 60% al 120% dell’imposta, con un minimo di 200 euro (in sostanza, l’entità della pena è dimezzata).
L’innovazione è indipendente dal ravvedimento operoso, quindi, se il contribuente registra ad esempio un contratto di locazione con 20 giorni di ritardo, la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (operando l’art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97, come da interpretazione sostenuta nella circolare n.180 del 1998, recepita dai successivi documenti di prassi) va computata non sul 120% dell’imposta ma sul 60%.
In via speculare, per la dichiarazione di successione il cui ritardo è contenuto nei 30 giorni, la sanzione va dal 60% al 120% dell’imposta liquidata/riliquidata dall’Ufficio. Ove non ci sia imposta, essa va da 150 a 500 euro.
In quest’ultimo caso, il legislatore sconfessa apertamente quello che, da anni, era l’orientamento della Cassazione, che riteneva, in forza del principio di tassatività, che la tardiva dichiarazione di successione non fosse sanzionabile (si veda “Nessuna sanzione per la successione tardiva” del 5 novembre 2013).
In quest’ultimo caso, il legislatore sconfessa apertamente quello che, da anni, era l’orientamento della Cassazione, che riteneva, in forza del principio di tassatività, che la tardiva dichiarazione di successione non fosse sanzionabile (si veda “Nessuna sanzione per la successione tardiva” del 5 novembre 2013).
Anche per la menzionata fattispecie, vale quanto detto in precedenza sul versante del ravvedimento operoso. Prendendo l’esempio della dichiarazione di successione per la quale non sono dovute imposte, se il contribuente ravvede l’omessa presentazione entro, per esempio, dieci giorni, dovrà presentare la dichiarazione omessa e pagare, a titolo di sanzione, 15 euro (150/10).
Comunque, per le ipotesi menzionate (tardiva registrazione di atti e tardiva dichiarazione di successione), spirato il termine dei 30 giorni, “riemerge” la sanzione piena dal 120% al 240% dell’imposta, i cui limiti edittali non sono stati intaccati dalla riforma del DLgs. 158/2015.
Comunque, per le ipotesi menzionate (tardiva registrazione di atti e tardiva dichiarazione di successione), spirato il termine dei 30 giorni, “riemerge” la sanzione piena dal 120% al 240% dell’imposta, i cui limiti edittali non sono stati intaccati dalla riforma del DLgs. 158/2015.
Diminuita l’occultazione di corrispettivo
Del pari, sono state modificate le misure sanzionatorie previste per il caso in cui non siano dovute imposte: così, nel caso di dichiarazione di successione dalla quale non emerge imposta, la sanzione continua, decorsi i 30 giorni, ad essere da 250 a 1.000 euro (il DLgs. 158/2015, anche nel caso dell’art. 50 del DLgs. 346/90, è intervenuto prevedendo le sanzioni in euro, che erano ancora espresse in lire), e il ravvedimento dovrà avvenire operando la riduzione della sanzione non più su 150 euro, ma su 250 euro. Pensiamo al ravvedimento eseguito dopo i 90 giorni ma entro l’anno: la sanzione sarà pari a 31,25 euro (250/8).
Sono in arrivo anche novità in merito alla sanzione da occultazione di corrispettivo, che viene ridimensionata: non sarà più dal 200% al 400% dell’imposta, ma dal 120% al 240%. Rileviamo che, proprio in merito all’occultazione di corrispettivo, il legislatore, con il DLgs. 159/2015, ha ritenuto di ammettere l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), prima circoscritta agli accertamenti di maggior valore.