Regolarizzazione entro 90 giorni se non si è presentato il modello IVA 2014
L’Agenzia delle Entrate sta inviando all’indirizzo PEC dei contribuenti gli inviti a regolare la propria posizione
Con il comunicato stampa di ieri, 29 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è in corso l’invio di specifiche comunicazioni nei confronti dei contribuenti che – stando alle informazioni delle Entrate – non avrebbero presentato la dichiarazione IVA relativa al 2014 o che non l’avrebbero presentata in modo completo. Mediante le suddette comunicazioni, inviate agli indirizzi PEC dei contribuenti, l’Agenzia invita questi ultimi a regolare la propria posizione.
Sempre nella giornata di ieri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha, altresì, emanato il provvedimento n. 137937, stabilendo che l’Agenzia metta a disposizione del contribuente, mediante PEC o posta ordinaria, le informazioni derivanti dal confronto fra quanto dichiarato con la comunicazione dati IVA e quanto risulta, invece, dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Le comunicazioni inviate ai contribuenti dovrebbero, quindi, riportare – oltre ai dati identificativi del contribuente e all’anno d’imposta – i dati risultanti dalla comunicazione annuale dati IVA per il 2014, nonché i dati esposti nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno, segnalando, eventualmente, la mancata presentazione di quest’ultimo modello o una sua errata compilazione. Gli stessi dati sono, peraltro, messi a disposizione anche della Guardia di Finanza.
Il contribuente viene messo, così, nella condizione di valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di richiedere informazioni agli Uffici, segnalando eventuali elementi, fatti e circostanze idonei a giustificare le presunte anomalie riscontrate, anche per il tramite degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Le modalità per rendere noti elementi non conosciuti dall’Agenzia sono indicate nelle stesse comunicazioni inviate al contribuente.
Le modalità per rendere noti elementi non conosciuti dall’Agenzia sono indicate nelle stesse comunicazioni inviate al contribuente.
In particolare, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia adempiuto in modo corretto agli obblighi dichiarativi, questi può darne notizia telefonicamente al numero dell’Agenzia riportato nel comunicato stampa.
Il provvedimento citato fornisce anche le indicazioni necessarie a porre rimedio agli eventuali inadempimenti:
- in caso di mancata presentazione del modello dichiarativo, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione annuale entro 90 giorni calcolati a partire dal 30 settembre 2015 e versando le sanzioni nella misura di un decimo del minimo;
- in caso di presentazione della dichiarazione in modo incompleto, con la compilazione del solo quadro VA, il contribuente può provvedere fin da subito a correggere errori od omissioni commessi, con applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
Il provvedimento citato fornisce anche le indicazioni necessarie a porre rimedio agli eventuali inadempimenti:
- in caso di mancata presentazione del modello dichiarativo, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione annuale entro 90 giorni calcolati a partire dal 30 settembre 2015 e versando le sanzioni nella misura di un decimo del minimo;
- in caso di presentazione della dichiarazione in modo incompleto, con la compilazione del solo quadro VA, il contribuente può provvedere fin da subito a correggere errori od omissioni commessi, con applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
In particolare, come indicato nel provvedimento, è possibile usufruire del ravvedimento operoso indipendentemente dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione, purché non sia ancora stato notificato un atto di accertamento e non siano state ricevute comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici o di controlli formali (art. 13 comma 1- del DLgs. 472/97).
L’obiettivo è promuovere la collaborazione con il contribuente
Le comunicazioni dell’Agenzia sono effettuate in modo da fornire al contribuente informazioni utili per sanare l’inadempimento in tempi brevi, senza essere oggetto di controlli, e beneficiando della riduzione delle sanzioni previste, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Tutto ciò si iscrive in un’ottica di compliance: in tal modo l’Amministrazione finanziaria punta a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e l’emersione delle basi imponibili, stimolando la collaborazione del contribuente, soprattutto in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali e alle azioni di controllo.
Il provvedimento in commento, infatti, fa seguito ad altre azioni volte a promuovere la compliance del contribuente, messe in atto negli ultimi mesi:
- l’invio di 220.000 lettere ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione, pur essendo percettori di più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti d’imposta;
- l’invio di 190.000 comunicazioni per segnalare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;
- l’invio di 20.000 segnalazioni per irregolarità nella dichiarazione delle plusvalenze, dei compensi dei professionisti certificati dai sostituti d’imposta, nonché nella dichiarazione, da parte di soggetti passivi IVA, di fatture emesse inferiori a quelle dichiarate dai clienti.
- l’invio di 220.000 lettere ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione, pur essendo percettori di più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti d’imposta;
- l’invio di 190.000 comunicazioni per segnalare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;
- l’invio di 20.000 segnalazioni per irregolarità nella dichiarazione delle plusvalenze, dei compensi dei professionisti certificati dai sostituti d’imposta, nonché nella dichiarazione, da parte di soggetti passivi IVA, di fatture emesse inferiori a quelle dichiarate dai clienti.